Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21937 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21937 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

Data pubblicazione: 16/10/2014

AdAV

sul ricorso 15223-2012 proposto da:
CURATELA DEI, FALLIMENTO IL GIARDINO DELLE
PALME SRL, in persona del Curatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI
91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
GARIBALDI SOC. COOP. IN LCA, in persona del Commissario
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 59, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE SCALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELO BRIGUGLIO giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente
avverso il decreto n. cron. 2541 del TRIBUNALE di MESSINA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Gianfilippo Ceccio difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che la Curatela del Fallimento IL GIARDINO DELLE
PALME S.r.l. ha proposto, ex art. 99 1.fall., ricorso per cassazione del
decreto, depositato il 30 aprile 2012, con il quale il Tribunale di
Messina ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione allo
stato passivo della GARIBALDI SOC.COOP. in L.C.A. proposta da
essa Curatela ricorrente;
che l’intimata Liquidatela resiste con controricorso;
considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt.
1335, 2946 —rectius 2697- cod.civ. e 112, 115 cod.proc.civ.), nonché
sotto quello del vizio di motivazione, da un lato, l’errata valutazione
della ricevuta di ritorno prodotta dalla Liquidatela che, secondo la
Curatela, avrebbe condotto il Tribunale a escludere una circostanza di
fatto (la consegna del plico contenente la comunicazione ex art. 97
kic. 2012 n. 15223 sez. M1 – ud. 08-07-2014
-2-

18/04/2012, depositato il 30/04/2012;

..

1.fall. presso l’ufficio postale e non già, come affermato dal Collegio
messinese, presso il domicilio del ricorrente) e, dall’altro, l’omessa
disamina di una dichiarazione (resa dallo stesso Curatore al proprio
difensore a conferma della mancata ricezione del plico) idonea,
socondo l’odierna ricorrente, a superare la presunzione di cui all’art.

ritenuto che la doglianza di violazione di norme di diritto appare
inammissibile, sia perché priva di adeguato sostegno esplicativo sia
perché riferita a norme che non appaiono venire in gioco nella
valutazione —che il ricorrente definisce erronea- del materiale
probatorio; che, quanto ai vizi di motivazione, spetta in via esclusiva al
giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti (nel caso di specie alla documentazione prodotta dalla
Liquidatela piuttosto che a quella depositata dalla Curatela), nonché la
facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza
di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia
tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo
ritenga irrilevante (cfr. ex multis Cass. n.16499/09); che la critica alla
motivazione sembra, quindi, inammissibile (al pari della allegazione di
un errore di fatto revocatorio nell’esame di un documento),
risolvendosi in una valutazione delle risultanze istruttorie difforme da
quella svolta dal Tribunale con motivazione che pare congrua ed
esente da vizi logici;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i
rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”
Ric. 2012 n. 15223 sez. M1 – ud. 08-07-2014
-3-

1335 cod.civ.;

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, sentito il
difensore della parte ricorrente, condivide pienamente le
considerazioni svolte nella relazione, che nella difesa orale sono state
contestate senza tuttavia esporre argomenti idonei a condurre a diverse
conclusioni.

conseguente condanna del ricorrente alle spese, che si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio di
cassazione, in complessivi € 7.200,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre
spese generali forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2014

;

Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la

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