Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21937 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7006/2017 proposto da:

NUOVA TECNICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGLIETTI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HASCO HASENCLEVER GMBH & CO. KG, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASTELBIANCO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONA LAVAGNINI, LUIGINO

GOGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4681/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – Con sentenza del 19 dicembre 2016 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da Nuova Tecnica S.r.l. in liquidazione nei confronti di Hasco Hasenclever GmbH & Co. KG contro la sentenza con cui il Tribunale, per quanto rileva, aveva respinto la domanda spiegata dall’appellante, originaria attrice, volta all’accertamento della condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla convenuta, consistita in sviamento di clientela e storno di dipendenti.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale, nel confermare pienamente la decisione di merito adottata dal primo giudice, ha ritenuto che: a) Hasco Hasenclever GmbH & Co. KG non si fosse subdolamente appropriata dell’indirizzario della clientela di Nuova Tecnica S.r.l. in liquidazione, ma ne fosse venuta in possesso proprio attraverso quest’ultima; b) l’assunzione di due dipendenti della società attrice non fossero state effettuata con animus nocendi.

2. – Per la cassazione della sentenza Nuova Tecnica S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per due motivi illustrati da memoria. Hasco Hasenclever GmbH & Co. KG ha resistito con controricorso.

Considerato che:

3. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la sentenza impugnata ha esaminato e deciso separatamente, anzichè complessivamente, della liceità, o meno, e dell’idoneità o meno a costituire concorrenza sleale delle diverse condotte di Hasco per cui è causa”. Con il secondo motivo la stessa società denuncia: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la sentenza impugnata, omettendo la valutazione complessiva delle condotte di Hasco, ha altresì omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda in tal senso avanzata da Nuova Tecnica”.

ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. E’ inammissibile il primo motivo.

Secondo la ricorrente il vizio di violazione di legge si sarebbe consumato per il fatto che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avrebbero compiuto una valutazione atomistica e non sintetica delle condotte poste in essere Hasco Hasenclever GmbH & Co. KG.

E, tuttavia, è del tutto palese che siffatto ipotetico vizio non ha nulla a che vedere con la violazione di legge, la quale si colloca dal versante dell’individuazione della norma applicabile ovvero del significato ad essa attribuita, senza involgere in nessun caso la valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), valutazione che, salvo non sia connotata da vizio motivazionale, nel qual caso è censurabile ai sensi non del n. 3, ma nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attiene al merito della controversia ed è come tale sottratta al sindacato della Corte di Cassazione.

Ciò esime dall’osservare che il motivo è aspecifico, giacchè non è dato comprendere, sul piano logico, in quale modo la complessiva valutazione dell’impiego, ritenuto legittimo, dell’indirizzario della clientela di Nuova Tecnica S.r.l. in liquidazione, nonchè dell’assunzione, ritenuta altrettanto legittima, di due dipendenti della società, poichè effettuata in assenza di animus nocendi, potrebbe mai consentire la configurazione di una condotta di concorrenza sleale riconducibile al paradigma dell’art. 2598 c.c., n. 3.

5.1. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petend0 nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Nel caso in esame discorrere di omessa pronuncia da del tutto fuor di luogo a fronte del motivato integrale rigetto dell’appello in ragione della sua infondatezza.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 100,00 per esporsi ed il resto per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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