Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21937 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, (ud. 01/02/2019, dep. 02/09/2019), n.21937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17679-2018 proposto da:

M.M., M.D., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GOLAMETTO, 4, presso lo studio dell’avvocato FERRIOLO

GIOVAMBATTISTA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 597/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Perugia, con D. n. 3417 del 2017, accogliendo il ricorso proposto da M.M. e M.D., L. n. 89 del 2001, ex art. 3, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 550,00 ciascuno a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l’effetto liquidava le spese processuali in complessivi Euro 210,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia M.M. e M.D. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e con le norme del D.M. n. 55 del 2014.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. 10 aprile 2018 n. 8818 del 2018; Cass. 28 febbraio 2018 n. 4689; Cass. 14 novembre 2016 n. 23187; Cass. 17 ottobre 2008 n. 25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi Euro 210,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 0,00 ad Euro 1.100,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce, ai sensi del citato D.M., art. 4, comma 1, la somma totale liquidabile sarebbe di Euro 286,00, così computata: Euro 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 135,00 come importo medio ordinario); Euro 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 135,00 quale importo medio ordinario); Euro 51,00 per la fase istruttoria (e non Euro 119,00, come richiesto dai ricorrenti, computando l’importo liquidato quale risultante per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce – rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 170,00); Euro 100,00 per la fase decisionale (a fronte di 200,00 quale importo medio ordinario);

– ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato.

Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione del complessivo compenso del difensore in Euro 286,00 (spese generali, IVA e CPA) e con condanna dell’amministrazione alla rifusione del predetto importo, con distrazione in favore degli avvocati Ferriolo Giovambattista e Abbate Ferdinando Emilio, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari.

Anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso a, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore delle ricorrenti nell’importo complessivo di Euro 286,00 oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore degli avvocati Ferriolo Giovambattista e Abbate Ferdinando Emilio; condanna il Ministero della giustizia alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli stessi avvocati Ferriolo Giovambattista e Abbate Ferdinando Emilio, liquida in Euro 322,50 per compensi, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 1 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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