Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21936 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15623/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA
PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che la
rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2667/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che chiede
l’estinzione del giudizio;
udito l’Avvocato Moraschi Chiara delega verbale avvocato Rosa Maffei
difensore della ricorrente che si riporta ai motivi scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al ricorso e che, tuttavia, alla rinuncia non è seguita l’adesione della controparte.
2. Pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio, con condanna della parte ricorrente alle relative spese, liquidate come in dispositivo, per l’attività difensiva svolta dalla parte intimata, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei dichiaratosi antistatario.
3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016