Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21936 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 24/10/2011), n.21939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe

Pitrè 13, presso lo studio dell’avv.to Gagliano Eugenio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Gagliardi La Gala Franco, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione (C.F.

(OMISSIS));

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via Mozambano 10,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 (P.

IVA (OMISSIS));

– controricorrente –

Francesco Persia & C. s. a. s., in liquidazione, in persona

del

liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall’avvocato Gargano

Raffaele, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

ed elettivamente domiciliata in Roma via Mantegazza 24 presso Luigi

Gardin;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

A.N.A.S., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

I.N. e Impresa Francesco Persia & C. s.a.s.

in

liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 472/2007 della Corte di Appello di Bari,

sezione 1^ civile, emessa il 27 marzo 2007, depositata il 3 maggio

2007, R.G. n. 1964/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 17 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N., M. e I.C.A. proponevano, davanti al Tribunale di Bari, domanda di risarcimento danni per occupazione appropriativa, da parte dell’A.N.A.S. s.p.a. e della Francesco Persia & C. s.a.s., di un terreno di loro proprietà, sito nel territorio del Comune di Bari (partita 13727, F. 55, p.lla 140 del catasto terreni di Bari). Il terreno era stato oggetto di decreto di occupazione d’urgenza, per la realizzazione di uno svincolo stradale, cui non era seguito il decreto di esproprio.

Il Tribunale di Bari condannava le società convenute in solido al pagamento della somma di 16.842,68 Euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 14 aprile 1987, a titolo di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa e della somma di Euro 2.058,83, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione legittima.

A.N.A.S. s.p.a. proponeva appello lamentando l’eccessiva valutazione del terreno e la mancata considerazione della sua natura e destinazione agricola. Si costituivano I.N. che chiedeva il rigetto del gravame e la Persia s.a.s. che spiegava appello incidentale inteso a far valere il suo difetto di legittimazione passiva.

La Corte di appello di Bari accertava e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della s.a.s. Francesco Persia & C; dichiarava la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della indennità di occupazione legittima e rideterminava in Euro 5.502,20 il risarcimento danni da occupazione appropriativa da rivalutarsi secondo indici Istat dal 14 aprile 1987 e con interessi legali sulla sorte capitale iniziale e sugli incrementi annuali da rivalutazione.

Propone ricorso per cassazione I.N. basato su due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso l’A.N.A.S. s.p.a. che propone ricorso incidentale.

Si difende con controricorso la s.a.s. Francesco Persia & C. I.N. e la Persia s.a.s. depositano memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principale e incidentale vanno riuniti.

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia riguardante il difetto di legittimazione dell’impresa Persia & C. s.a.s.

Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 3 e 7 bis, convertito in L. n. 359 del 1992, e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) nonchè la omessa e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante la qualificazione del suolo e la quantificazione del danno.

Entrambi i motivi del ricorso principale presentano profili di inammissibilità dato che si risolvono in gran parte in censure in fatto dirette a riproporre a questa Corte una riedizione del giudizio di merito riservata al giudice dell’appello. Quanto alla dedotta violazione di norme di legge il ricorrente non ha proposto alla Corte, attraverso i quesiti di diritto richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., l’individuazione dei principi di diritto posti dalla Corte di appello di Bari alla base della sentenza impugnata che vengono contestati, nè la correlativa indicazione degli opposti principi di diritto di cui si chiede alla Corte di Cassazione l’affermazione, con conseguente decisione di segno inverso della controversia. Nè può ritenersi facilmente enucleabile, come ritiene il ricorrente, il quesito relativo al secondo motivo di ricorso dal primo periodo della parte illustrativa.

Tale passaggio della illustrazione del ricorso non presenta infatti una chiara indicazione degli elementi sopra menzionati.

I due motivi sono inoltre infondati perchè la Corte di appello di Bari ha reso una motivazione sufficiente e logica sia quanto al rilevato difetto di legittimazione passiva della società Persia, sia quanto ai criteri di determinazione seguiti per la liquidazione dei danni da occupazione appropriativa.

Sul primo punto, in particolare, la Corte di appello ha rilevato che “per quanto riguarda la carenza di legittimazione, la doglianza della Persia & Co. S.a.s. è fondata, risultando per tabulas, che tale società è stata delegata dall’ANAS alla sola realizzazione dell’opera pubblica” e la responsabilità dell’impresa concessionaria per la mancata emanazione del decreto di esproprio sussiste solo nel caso di delega da parte dell’ente espropriante della procedura espropriativa. Una eventuale falsa rappresentazione della realtà, su questo punto, da parte della Corte di appello avrebbe dovuto costituire l’oggetto di una impugnazione per revocazione della sentenza. In ogni caso appare opportuno rilevare che il motivo di ricorso è privo di autosufficienza perchè il ricorrente omette di indicare quando, nel corso del processo svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte di appello, avrebbe dedotto e documentato tale affidamento alla Persia & Co. S.a.s. dell’incarico di curare le procedure espropriative. Per altro verso il ricorrente omette di riprodurre le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di primo grado dall’ANAS sul punto a cui fa un generico riferimento nel ricorso per cassazione nonchè omette di riprodurre il testo del decreto del Capo compartimentale dell’ANAS di Bari n. 32115 del 15 dicembre 1982 che si limita a richiamare nel ricorso per cassazione come atto di aggiudicazione delle opere e di conferimento della delega per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa da parte della impresa aggiudicatata.

Quanto ai criteri per la determinazione del risarcimento spettante per l’occupazione senza titolo si deve rilevare che l’opzione operata dalla Corte di appello è stata quella di verificare la utilizzabilità a scopo edificatorio delle aree soggette a espropriazione in base alle norme urbanistiche applicabili ad esse e, una volta esclusa del tutto tale utilizzabilità, di adottare il valore di mercato delle aree inedificabili che è stato indicato dal C.T.U. La motivazione appare pertanto esauriente e priva di vizi logici.

Con il ricorso incidentale l’ANAS lamenta l’omessa motivazione della sentenza circa la questione della legittimazione passiva dell’Impresa Persia & Co. S.a.s. e afferma che con il contratto è stato addossato all’impresa l’onere di curare tutte le procedure espropriative e di pagare le relative indennità. Va rilevato che la società Persia nella memoria difensiva eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale perchè notificato presso il domicilio indicato nel giudizio di appello e non presso il domicilio eletto per il giudizio di cassazione. La società Persia rileva altresì di non aver voluto spendere alcuna attività difensiva sul punto che potesse in alcun modo sanare tale nullità della notifica. La nullità della notifica sussiste od è rilevabile d’ufficio, così come è rilevabile d’ufficio il difetto di una appropriata sintesi del motivo di impugnazione ex art. 366 bis c.p.c. Il motivo è inoltre generico quanto alla indicazione delle difese e della attività di produzione documentale svolte nel giudizio di merito per contrastare l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla impresa appaltatrice.

I ricorsi vanno pertanto respinti con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della Persia & Co. S.a.s..

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione fra I. e ANAS in considerazione delle posizioni difensive assunte dalla predette parti nel corso del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di cassazione fra il ricorrente I. e la controricorrente ANAS. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nei confronti della Francesco Persia & C. s.a.s. che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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