Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21936 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16050/2014 proposto da:

PROVINCIA TREVISO in persona del Presidente pro tempore Dott.

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO TONON

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.E., FLLI B. DI B.E. & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2970/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi

del ricorso tranne per il 5^ accoglimento spese di lite;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO TONON.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Provincia di Treviso si costituì parte civile nel procedimento penale intentato nel 2003 a carico di B.E., tratto a giudizio dinanzi al tribunale di quel capoluogo siccome imputato del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 3 e 4, per avere, quale responsabilie della F.lli B. & C., autorizzata all’esercizio di discarica di rifiuti inerti non pericolosi, proceduto allo smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi ed altri non rispondenti alla definizione di rifiuto inerte, senza neppure delimitare la zona adibita allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto; ma l’imputato fu assolto in primo grado, sostanzialmente per difetto dell’elemento soggettivo.

2. L’appello interposto dalla sola parte civile fu peraltro accolto dalla corte territoriale lagunare (con sentenza n. 842/10), che, ritenuto provato anche l’elemento soggettivo del reato sotto il profilo della colpa per la superficialità dei controlli posti in essere e quindi insufficienti ai fini del D.M. n. 141 del 1998, condannò solidalmente imputato e responsabile civile al risarcimento del danno in favore dell’appellante costituita, da liquidarsi in sede civile, accordando alla Provincia una provvisionale di Euro 200.000 in relazione alle spese che avrebbe dovuto sostenere per la bonifica.

3. Questa Corte di cassazione, dal canto suo e con sentenza n. 36818/11, annullò la sentenza di appello limitatamente al capo di concessione della provvisionale, per insufficienza della motivazione sui criteri della determinazione e mancata considerazione di alcune voci di danno, rinviando al giudice civile competente in grado di appello: il quale, respinte le preliminari eccezioni di inammissibilità e di difetto di legittimazione, ritenne poi di applicare al merito del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300 e segg., come modificati del D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis, qualificati vincolanti anche per i giudizi in corso e tali da fondare la conclusione del carattere meramente residuale del criterio risarcitorio per la riparazione del danno ambientale, in armonia con la direttiva 2004/35/CE; sicchè, confinato il risarcimento per equivalente pecuniario alla sola ipotesi in cui le misure di effettivo ripristino della precedente situazione o, in mancanza, quelle di riparazione complementare o compensativa, risultassero in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o adottate in modo incompleto o difforme rispetto a quanto prescritto, opinò che la persistente pendenza di un progetto di messa in sicurezza permanente della discarica escludesse che fossero maturati i presupposti per procedere ad una condanna al risarcimento del danno, così rigettando, sotto il profilo del danno ambientale, alcuna provvisionale; mentre, quanto alle voci del danno all’immagine e da sviamento di funzioni, quantificò il primo in Euro 5.000 in valori attuali, condannando il B. in proprio e la f.lli B. snc al pagamento di tale somma, liquidando infine le spese per il procedimento penale come dalla sentenza della corte di appello riformata su altro punto dalla Corte di cassazione, nonchè quelle del giudizio di legittimità in Euro 3.400,00 e del giudizio di rinvio in Euro 3.050,00, oltre accessori.

4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 12/12/2013 col n. 2970, ricorre oggi, affidandosi a cinque motivi, la Provincia di Treviso, cui non resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare osservazione a farsi è che la sentenza oggi gravata è stata resa dal giudice civile di appello in sede di rinvio a quello disposto dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.c.; in particolare, Cass. pen. 14/06/2011, n. 36818, imp. B., ai punti 6.1.2.1 e 6.1.2.2 della motivazione, a sostegno dell’annullamento della sola parte della sentenza della corte di appello penale di Venezia relativa alla concessa provvisionale, ha qualificato:

a) insufficiente la motivazione a sostegno della provvisionale liquidata, in quanto limitata ad un generico riferimento alle spese di bonifica della discarica, senza quantificare, neanche in via provvisoria e indicativa, tali spese e senza fare alcuno specifico riferimento alle concrete modalità di bonifica;

b) mancante la considerazione di altri profili propriamente ambientali, diversi cioè dai costi di bonifica, ma pure del danno all’immagine e di quello da sviamento di funzione, pure oggetto di domanda risarcitoria della stessa parte civile.

2. Va a questo punto ricordato che il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura “chiusa”, ai sensi dell’art. 394 c.p.c. (Cass. 10/04/2015, n. 7175), poichè è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 c.p.c. e segg. (Cass. 09/08/2007, n. 17457).

3. In applicazione dei principi generali sull’ambito del giudizio di rinvio, allora, il vincolo derivante dal rinvio disposto da questa Corte in sede penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., nella presente fattispecie impedisce di ridiscutere la sussistenza dei presupposti per la provvisionale già riconosciuta in quella sede, ma circoscrive l’ambito della controversia ancora legittimamente esperibile, davanti al giudice del rinvio prima e in questa sede – impugnandosene la relativa pronunzia – poi: a) alla quantificazione del danno ambientale in senso stretto, da non esaurirsi nelle sole spese di bonifica oltretutto genericamente indicate; b) alla considerazione espressa, benchè stavolta forse senza pregiudizio della questione della spettanza, delle voci di danno ulteriore, all’immagine e da sviamento di funzione.

4. In quest’ambito, non può rilevare quindi alcuna questione, che andava posta esclusivamente davanti al giudice penale e prima che questa Corte in sede penale annullasse la pronuncia di appello sul punto, sulla spettanza, oltre che della condanna generica (la quale rimane ferma, qui neppure potendo farsi questione della compatibilità o dei rapporti con l’altro capo sulle domande civili), anche ed appunto della provvisionale: la quale ultima, nell’ambito del processo penale, non è connotata dalla provvisorietà intrinseca di quella del processo civile e neppure nel caso di sua concessione congiunta alla pronuncia di condanna generica, ma piuttosto alla ben diversa circostanza della liquidazione del risarcimento in base alla prova qualificata già raggiunta.

5. Ne consegue che in questa sede è intangibile, per il tenore letterale della sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., che sussistano pienamente i presupposti per la provvisionale e che cioè una prova sia stata raggiunta sull’an debeatur del risarcimento del danno ambientale e delle altre voci di danno, essendo rimesse al giudice civile in sede di rinvio soltanto la quantificazione dell’uno e l’espressa considerazione delle altre.

6. Così delimitato l’ambito della controversia, possono prendersi in considerazione le doglianze della ricorrente Provincia di Treviso, la quale si duole:

– col primo motivo, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione all’art. 539 c.p.p., artt. 112 e 384 c.p.c.”, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 300 e 311, come modificati dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis, comma 1, lett. C), (conv. L. 20 novembre 2009, n. 166), e alla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25”, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione al principio di irretroattività della legge (art. 11 Disposizioni sulla legge in generale), ai principi di disparità di trattamento, tutela dell’affidamento, coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico (art. 3 Cost.), e in relazione agli artt. 17 e 19 della direttiva 2004/35/CE”, nonchè di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione agli artt. 2,3,9,41,42,111 e 117 Cost., dell’art. 2043 c.c. e L. n. 349 del 1986, art. 18” e di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”;

– col secondo motivo, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione agli artt. 112 e 384 c.p.c., art. 2043 c.c., art. 2059 c.c., L. n. 349 del 1986, art. 18,D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300 e 311” e di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”;

– col terzo motivo, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione agli artt. 112 e 384 c.p.c., D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 3 ter, 178,239,300 e 311” e di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”;

– col quarto motivo, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione all’art. 112 e 384 c.p.c. e agli artt. 2043 e 2059 c.c.” e di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”;

– col quinto motivo, di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione agli artt. 91,112 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 1, Capitolo 2, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4 e alla relativa tabella A” e di “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”.

7. Il primo motivo, in buona sostanza incentrato sulla censura alla applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, è infondato.

8. Infatti, il richiamato vincolo derivante dal rinvio di questa Corte in sede penale non si estendeva anche ai criteri di quantificazione del risarcimento, avendo quella solo rilevato l’applicabilità della normativa sopravvenuta alla L. n. 348 del 1986, art. 18 (ed individuata nel D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300,303 e 311, come modificati dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166 del 2009) e trovando necessariamente applicazione un’eventuale normativa ulteriormente sopravvenuta: ciò che neppure un eventuale espresso vincolo – che invece, come detto, qui manca – imposto dal giudice di legittimità a quello del rinvio avrebbe potuto impedire.

9. Infatti, l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, sicchè essa viene meno allorchè quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens (tra moltissime: Cass. ord. 04/02/2015, n. 1995; Cass. 24/11/1981, n. 6251) e col solo limite della formazione di un giudicato interno sul punto (anche in questo caso, tra le altre: Cass. 12/11/2014, n. 24129).

10. Ora, nella specie: in primo luogo, nessuno dei parametri invocati dalla ricorrente per scongiurare la retroattività della legge ulteriormente sopravvenuta influenzano la fattispecie, soprattutto una volta che l’armonizzazione della normativa interna a quella eurounitaria sia correttamente intesa secondo quanto appresso si verrà a dire; in secondo luogo, come questa Corte ha già ormai da tempo statuito, in dipendenza delle complesse vicende della normativa ambientale e di cui si dirà di qui a tra breve, i nuovi criteri risarcitori da ultimo stabiliti si applicano anche ai giudizi in corso in virtù di espressa disposizione di legge, solo in tal modo potendo evitarsi la responsabilità dello Stato italiano, membro dell’Unione ed unitariamente considerato e quindi anche quale Stato in persona dei suoi giudici di ultima istanza (per tutte, Corte Giust. CE 30 settembre 2003, in C-224/01, Kobler, ovvero 13 giugno 2006, in C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; per la giurisprudenza di questa Corte v. pure, tra le ultime, Cass., ord. 29 gennaio 2015, n. 1575, ove altri riferimenti), per la violazione concreta della disciplina comunitaria o, ora, eurounitaria – recata da un acte claire, quale certamente deve qualificarsi la normativa in materia ambientale, alla stregua della duplice procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana proprio per la mancata applicazione di quei principi generalissimi, tra cui quelli in tema di esclusione del risarcimento per equivalente (in tali espressi termini, Cass. 06/05/2015, n. 9015; sulla prima parte, nello stesso senso e tra le altre: Cass. 20/07/2016, n. 14935; Cass. 04/04/2017, n. 8662).

11. Deve di conseguenza concludersi che è corretta la premessa da cui muove la qui gravata sentenza sull’immediata applicabilità, anche al giudizio in corso e nonostante i limiti del giudizio di rinvio (che peraltro, per quanto detto, non comprendevano i criteri di risarcimento, sempre che quelli ivi indicati non fossero poi i medesimi di quelli disegnati dalla normativa ulteriormente sopravvenuta), dei nuovi criteri in tema di risarcimento del danno; ma deve tuttavia immediatamente soggiungersi che del tutto scorretta è la conseguenza che la medesima corte territoriale ne trae: sicchè, infondato il primo motivo, i successivi secondo, terzo e quarto, emendati dal riferimento non corretto all’art. 384 c.p.c. ed unitariamente considerati per l’evidente intima connessione, vanno al contrario reputati fondati per quanto di ragione.

12. Infatti, questa Corte ha chiaramente affermato che, in dipendenza dell’immediata applicabilità anche ai giudizi pendenti dei nuovi criteri risarcitori, pure se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria, “è applicabile il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, nel testo modificato, da ultimo, dalla L. n. 97 del 2013, art. 25, ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest’ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti”.

13. E, per quanto maldestra o incongrua possa definirsi in dottrina la contraddizione tra la solenne limitazione de futuro del campo di applicazione della nuova legge e la disciplina transitoria che estende invece i principi ed i criteri risarcitori anche ai giudizi in corso, nel conflitto apparente tra le due norme deve prevalere, siccome speciale nelle controversie già pendenti, appunto la seconda, del resto sorretta dalla sua condivisibile e legittima ratio di immediata applicabilità di norme ritenute di respiro e portata talmente generale da non poter soffrire dilazione nella produzione degli effetti: tanto da renderle efficaci, di fatto, anche de praeteritu, sol che il giudizio sulle conseguenze delle condotte di pregiudizio all’ambiente sia ancora in corso per la determinazione di quelle ed il ristoro del patrimonio dei danneggiati (e confinando l’irretroattività, ad esempio, ad ogni altro aspetto del corpus normativo, tra cui la peraltro ben corposa sezione relativa ai procedimenti di accertamento e di intervento preventivo e repressivo da parte di Autorità pubbliche).

14. In forza di tale principio può quindi fin d’ora anticiparsi la conclusione che non è affatto esclusa una condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo o al rimborso delle misure di riparazione primaria, complementare o compensativa, come individuate dalla competente autorità amministrativa o, nei casi che si diranno, comunque come determinate – in applicazione peraltro della medesima normativa che la prima dovrebbe applicare in puntuale espletamento della sua pubblica funzione – dal giudice ordinario dinanzi al quale pende ancora la domanda introdotta prima della data di applicabilità della L. n. 97 del 2013, beninteso con la specificazione, o – se si vuole – alla condizione che quelle non siano eseguite in tutto o in parte o puntualmente dal soggetto responsabile.

15. Ne deriva che è irrimediabilmente errata l’esclusione, come operata dalla corte di appello per rigettare la domanda di provvisionale, dei presupposti per il riconoscimento di una condanna pecuniaria in favore della danneggiata, già costituita parte civile nel procedimento penale, Provincia di Treviso, per il solo fatto della pendenza di una non meglio identificata procedura di bonifica, la cui compatibilità con la normativa comunitaria o la sua qualificabilità come idonea misura di riparazione primaria, complementare o compensativa integralmente satisfattiva a termini di detta normativa non è stata minimamente neppure tentata, ma che comunque neppure basterebbe ad evitare al danneggiante ed alla responsabile civile la condanna al pagamento delle somme corrispondenti al costo o al rimborso delle dette misure, da identificare compiutamente dalla autorità amministrativa competente o – in mancanza o in attesa dallo stesso giudice civile preventivamente adito, per il caso che, nel tempo previsto dall’autorità amministrativa o determinato dal giudice ordinario secondo la normativa comunitaria, esse non siano poste in essere integralmente e puntualmente.

16. Al riguardo, può qui bastare un richiamo alla motivazione, sorretta da ampia e meticolosa ricostruzione del quadro normativo, di Cass. 04/04/2017, n. 8662, la quale:

a) ricorda che il modello di responsabilità disciplinato nel D.Lgs. 152 del 2006, rievoca quello configurato con la L. n. 349 del 1986, art. 18, che a sua volta era plasmato sulla figura della responsabilità aquiliana, specificando che da entrambi eredita la natura soggettiva e dalla prima il presupposto della violazione di leggi e regolamenti quale elemento essenziale dell’illecito, oltrechè la contemplazione della semplice “alterazione”, sufficiente a configurare il danno ambientale;

b) rammenta essere prescritto l’obbligo del responsabile del danno ambientale all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva 2004/35/CE; per aggiungere che quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostituiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato;

c) rileva che il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con mod. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi precisato, all’art. 5 bis – per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 – (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente L. n. 349 del 1986, art. 18, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all’ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione “primaria”, “complementare” e “compensativa” previste dalla Direttiva 2004/35/CE: prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all’ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte;

d) considera che, allo scopo di conformare la disciplina italiana a quella dettata dalla Direttiva n. 35/2004 e di porre fine alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE è stata emanata la Legge Europea 6 agosto 2013, n. 97, con inserimento dell’art. 298-bis ed introduzione della distinzione tra tipi di responsabilità a seconda delle attività coinvolte, ai sensi della Direttiva;

e) riscontra, in particolare, che tale norma dispone che “la disciplina della parte sesta del presente decreto si applica a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5… b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5^ in caso di comportamento doloso o colposo”, continuando nel senso che “2) La riparazione del danno ambientale deve avvenire… anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto”;

f) nota che del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 299, comma 5, è eliminato il riferimento all'”equivalente patrimoniale”, mentre all’art. 303, comma 1, lett. f), sono soppresse le parole da “i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria” fino alla fine della lettera, con soppressione dell’intera lettera i) dell’art. 303 e delle parole “per equivalente patrimoniale” nella rubrica dell’art. 311;

g) riporta poi il testo del comma 2 e segg. dell’art. 311 (“Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Il MATTM provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo 2^ all’accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del MATTM, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell’allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed il metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento”.

h) sottolinea che all’art. 313, comma 2, le parole: “o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 c.c., il MATTM con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario” sono sostituite dalle seguenti: “o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui dell’art. 311, comma 3 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti”; mentre sono soppressi, all’art. 314, comma 3, il secondo ed il terzo periodo;

i) argomenta nel senso che, dall’esame delle norme succedutesi nel tempo, per quanto riguarda l’identificazione dell’attività idonea a determinare la responsabilità dell’agente e per la definizione di danno ambientale, deve farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti; mentre solo per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno, anche per i giudizi in corso, per espressa previsione normativa, deve farsi riferimento ai criteri individuati dall’ultima norma entrata in vigore, vale a dire l’art. 311, comma 3 come modificato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97;

l) statuisce che la liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della L. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 (come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis, comma 1, lett. b e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25), individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati (Cass., sent. n. 14935 del 20/07/2016);

m) richiama, a conforto delle sue conclusioni, la sentenza n. 126 del 2016 della Consulta, che ha acclarato la legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1 (che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ambientale), per esaltare la conclusione del complesso iter legislativo col confinamento della tutela risarcitoria per equivalente alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero impossibili o eccessivamente onerose;

n) ribadisce che, quanto alle misure di riparazione, se non provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti;

o) richiama il precedente di questa Corte n. 9012 del 2015, in base al quale oggi, con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma ai sensi dell’art. 311, comma 3, terz’ultimo periodo, come modificato dall’ultimo intervento legislativo, i criteri e metodi appena codificati – cioè pure di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa – trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente;

17. La qui richiamata Cass. 04/04/2017, n. 8863, ha quindi schematizzato come appresso le conclusioni da trarre:

a) ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 2, vanno determinati i costi delle attività necessarie a conseguire la corretta e completa attuazione delle misure di riparazione di cui all’art. 3 alla parte 6 del medesimo D.Lgs., quando il danno sia stato cagionato da operatori le cui attività sono elencate nell’art. 5 alla medesima parte 6; e solo per il caso in cui l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, vanno determinati i costi delle attività necessari e a conseguirne la completa e corretta attuazione e si agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti;

b) ai sensi del comma 3 del medesimo art. 311, poi, vanno individuate le misure di riparazione da adottare con provvedimento relativo al caso di specie, mentre con decreto ministeriale vanno stabiliti (in conformità a quanto previsto dall’art. 3, punto 1.2.3, alla medesima parte 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006) i criteri per la determinazione delle misure di riparazione complementare e compensativa e per la loro valutazione monetaria;

c) la nuova disciplina va poi combinata al principio generale dell’art. 5 c.p.c., in materia di perpetuatio iurisdictionis e quindi alla persistenza della giurisdizione del giudice ordinario civile, sicchè sarà quest’ultimo, investito della domanda di risarcimento per equivalente del danno ambientale, ad applicare, per provvedere sulla stessa, quei criteri e metodi e ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, a determinare il costo delle medesime da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati;

d) in applicazione di principi altrettanto generali di diritto processuale, analogamente proseguono i giudizi iniziati in epoca anteriore alla prima di dette novelle legislative – e quindi prima del D.Lgs. n. 152 del 2006 – da soggetti diversi da quello in capo al quale è ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione: e correttamente saranno esaminate e decise le loro domande, ove gli originari attori vi insistano, ma all’indispensabile condizione dell’armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti, in modo che quegli attori non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale.

18. In convinta adesione a tale impostazione ed ai principi che la sorreggono, anche in questa sede essi devono allora trovare applicazione e, in accoglimento – per quanto di ragione, postulando essi l’erroneo presupposto dell’inapplicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta, interpretata però scorrettamente nel senso dell’esclusione tout court di una condanna pecuniaria – dei motivi secondo, terzo e quarto nella parte in cui si riferiscono alla provvisionale relativa al danno ambientale in senso proprio, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto e rinviata alla stessa corte territoriale, affinchè essa operi in base alla normativa del 2013 quelle previe valutazioni in fatto sull’individuazione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e sulla valutazione monetaria delle medesime, curando che le valutazioni contemplino espressamente gli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni, per poi determinare il costo o il rimborso delle misure stesse per il caso o a condizione che esse non siano in tutto o in parte puntualmente eseguite dall’obbligato, da rendere oggetto di condanna nei confronti di quest’ultimo a favore dell’ente pubblico territoriale esponenziale, danneggiato dalla condotta dannosa, per il caso o alla condizione che non siano in tutto o in parte o puntualmente eseguite le misure stesse nel termine a fissarsi.

19. I motivi in esame sono fondati anche quanto all’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno da sviamento di funzione od alla funzionalità dell’Ente (su cui vedi, ancora una volta, la richiamata Cass. 8662 del 2017, ai punti 17 ss. delle ragioni della decisione), quand’anche si volesse solo sommariamente identificare con quello derivante dall’imposizione all’Ente pubblico del distoglimento di ingenti risorse umane e materiali dai fini istituzionali per far fronte alla grave situazione cagionata: il quale, pur ammesso come domandato dalla parte civile, non è stato preso nella benchè minima considerazione dalla corte territoriale stessa, la quale si è limitata a liquidare, in termini invero assai contenuti, il danno all’immagine dell’ente territoriale esponenziale di livello intermedio quale la Provincia.

20. E’ appena il caso di osservare che nessuna doglianza può ulteriormente prendersi in considerazione in questa sede di legittimità in ordine alla concreta liquidazione del danno all’immagine e tanto perchè una valutazione vi è stata e ciò corrisponde all’estrinsecazione di una potestà istituzionalmente riservata al giudice del merito, in quanto non viziata da evidenti o macroscopici vizi logici o giuridici della sola gravità rilevante ormai dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.e la conseguente limitazione al minimo costituzionale del controllo della Corte di cassazione sulla motivazione in fatto (su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014).

21. L’ultimo motivo, riguardando la liquidazione delle spese del giudizio concluso con la sentenza penale n. 36818/11 di questa Corte e del giudizio di rinvio, resta assorbito dall’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto: sicchè sarà compito del giudice del rinvio regolare il carico delle spese, in puntuale applicazione dei debiti parametri ed alla stregua non del petitum ma del decisum, in relazione al giudizio civile nei diversi gradi in cui la danneggiata Provincia, qui ricorrente, ha dovuto finora articolarlo, ivi compreso il presente giudizio di legittimità; ed il tutto in considerazione dell’esito finale della lite, complessivamente considerato.

22. La gravata sentenza va allora cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, affinchè applichi il principio di diritto enunziato al punto 18 ed esamini altresì, impregiudicatone l’esito, la domanda di risarcimento del danno da sviamento di funzione ricordata al precedente punto 19.

23. Infine, va dato atto – essendo stato in buona parte accolto il ricorso – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, il terzo e il quarto, dichiarato assorbito il quinto. Cassa la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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