Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21936 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21936 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 13915-2012 proposto da:

4117

FONDIARIA SAI SPA 00818570012, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51,
presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GIORGIO
SILIMBANI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INTESA SAN PAOLO SPA, Capogruppo del gruppo bancario Intesa
San • Paolo, in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo
studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOMENICO IODICE giusta
procura margine del controricorso;

Data pubblicazione: 16/10/2014

- controficorrente e ricorrente incidentale contro
BANCA SAI SPA;

avverso la sentenza n. 549/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO dell’8/04/2011, depositata il 14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Ennio Luponio difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti insistendo per raccoglimento del ricorso e in
subordine per la trattazione in P.U.;
udito l’Avvocato Dario Martella difensore della controricorrente e
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Ti consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che FONDIARIA SAI S.p.a., con atto del 30 maggio 2012, ha
proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 14 aprile
2011 e non notificata, con la quale la Corte d’appello di Torino ha
rigettato il gravame dalla stessa società proposto avverso la sentenza
dell’8 settembre 2008 con la quale il Tribunale di Torino, accogliendo
parzialmente la domanda dell’odierna ricorrente, aveva condannato
SANPAOLO IMI S.p.a: a risarcire l’attrice del danno subito a seguito
del pagamento di un assegno di traenza effettuato dalla convenuta a
soggetto non legittimato;
Ric. 2012 n. 13915 sez. M1 – ud. 08-07-2014
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– intimata –

che INTESA SANPAOLO S.p.a. —banca negoziatrice del titoloresiste con controricorso e ricorso incidentale;
che BANCA SAI S.p.a. —banca trattaria- non ha svolto difese;
considerato che con il primo motivo del ricorso principale Fondiaria
SAI censura, sotto il profilo del vizio di motivazione e sotto quello

fatti di causa- del primo motivo di appello; che con il secondo motivo
si duole della sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto (ara. 43 R.D. 1736/33 e 1227
cod.civ.) nonché sotto quello del vizio di motivazione, per aver
confermato il concorso colposo di essa ricorrente nel pagamento
dell’assegno per cui è causa in favore di un soggetto non legittimato;
che con il terzo motivo denuncia la violazione c/o falsa applicazione
dell’art. 1227 cod.civ., il vizio di motivazione, nonché la nullità della
sentenza, in relazione alla ritenuta illiceità della spedizione del titolo a
mezzo posta ordinaria, all’individuazione del dovere, in capo alla
società, di controllare la ricezione del plico da parte del destinatario, ed
alla ritenuta irrilevanza dell’errata identificazione, da parte di Intesa
Sanpaolo, del truffatore al momento dell’apertura del rapporto
bancario presso di sè; che con il quarto motivo Fondiari Sai censura,
sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 40 e 41
cod.pen.), sotto quello del vizio di motivazione, nonché sotto quello
della nullità della sentenza, le statuizioni con cui la corte territoriale ha
affermato che dalla mancata consegna del plico al destinatario sia
derivato, come autonoma e necessaria conseguenza, l’incasso
fraudolento; che con il quinto motivo la ricorrente censura la
compensazione delle spese processuali tra le parti, dolendosi della
violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., del vizio di motivazione, nonché
della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per l’omesso esame degli
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della nullità della sentenza, la ritenuta irrilevanza —perché estraneo ai

argomenti contrari alla compensazione stessa;
che con il primo motivo del ricorso incidentale Intesa San Paolo
lamenta, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art.
100 cod.proc.civ., l’omesso rilievo da paste della corte di merito
dell’improcedibilità della domanda di Fondiaria Sai per carenza di

della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (ara. 1176 e
1218 cod.civ.), la ritenuta responsabilità in capo alla stessa nonostante,
secondo l’odierna resistente, avesse agito in modo conforme alla
diligenza media del buon banchiere; che con il terzo motivo lamenta,
in via condizionata all’accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1127 cod.civ.
per il ravvisato concorso di colpa dell’attrice nella causazione del
danno solo nella misura del 50% e non già per l’intero; che con il
quarto motivo lamenta, in via condizionata alla conferma della
sentenza di secondo grado, la violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto (arti. 43 R.D. 1736/33 e 1292 cod.civ.) per la reiezione
della domanda di manleva proposta nei confronti di Banca Sai S.p.a.
sul presupposto, errato secondo la controricorrente, del difetto di una
responsabilità ad essa ascrivibile nella causazione del danno;
ritenuto che il primo motivo pare inammissibile; che, ove venga
formulata una doglianza in ordine alla intepretazione degli atti del
giudizio di merito (in particolare di un motivo di appello), sembra
necessario -per il principio di autosufficienza- che il motivo di appello
sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel
ricorso, così da dimostrare che non era ravvisabile l’inconferenza
censurata dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza,
che questa Corte non sia posta in grado di valutare la decisività della
censura mossa alla pronuncia della corte di merito e quindi la sua
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interesse ad agire; che con il secondo motivo censura, sotto il profilo

ammissibilità, prima ancora della sua fondatezza (cfr. ex multis Cass.
n.12664/12; n.11477/10); che il secondo, il terzo ed il quarto motivo
possono essere esaminati congiuntamente trattando, sotto diversi
profili, la medesima questione; che tali motivi, proponendo una pretesa
migliore valutazione dei molteplici dati acquisiti in giudizio, sembrano

valutazioni svolte della corte territoriale con motivazione che pare
immune da vizi; che il quinto motivo appare anch’esso inammissibile:
sul punto la corte si è implicitamente pronunciata motivando l’integrale
compensazione delle spese con la reiezione delle impugnazioni
proposte dalle parti; che, comunque, in tema di spese processuali, il
sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato
il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di
altri giusti motivi (cfr. ex multis Csss. n.15317/13);
che il primo motivo del ricorso incidentale dovrebbe essere
inammissibile, tenendo presente che l’accertamento, contenuto nella
sentenza di primo grado (v.trascrizione a pag.9 della sentenza di
appello), in ordine alla qualità di traente dell’assegno in questione in
capo a Foncli2ria Sai non risulta aver formato oggetto di appello da
parte di Intesa San Paolo; che il secondo motivo censura una
statuizione della corte di merito che, essendo fondata su
apprezzamento di merito adeguatamente motivato, non può essere
sindacata in questa sede; che il terzo ed il quarto motivo del ricorso
incidentale restano assorbiti;
per questi motivi ritiene che il ricorso principale ed il ricorso
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tutti risolversi in una inammissibile istanza di revisione delle

,
incidentale possono essere trattati in camera di consiglio a norma
dell’art. 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i
rilievi che precedono, essere dichiarati inammissibili.”
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, sentiti i
difensori delle parti, condivide pienamente le considerazioni svolte

orali delle parti.
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità di entrambi i
ricorsi, con la conseguente compensazione integrale tra le patti delle
spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale;
compensa tra le parti le spes di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella c.. era di consiglio del 8 luglio 2014

nella relazione, che non hanno trovato valida contestazione nelle difese

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