Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21935 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 23023/2016) proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS)) e M.M. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi il primo da se stesso (ai sensi

dell’art. 86 c.p.c.) e la seconda, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso, dallo stesso Avv. Cosimo Cofano ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Claudio Bevilacqua, in Roma,

Circonvallazione Clodia, n. 29;

– ricorrenti –

contro

B.A. (C.F.: (OMISSIS)) e L.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giulio Giuseppe

Bertagna e Carmine di Zenzo ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo, in Roma, v. Appennini, n. 60;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1184/2015

(pubblicata il 20 ottobre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;

letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 presso la cancelleria del Tribunale di La Spezia – sez. dist. di Sarzana, i sigg. B.A. e L.A. chiedevano, ai sensi dell’art. 1170 c.c., che venisse tutelato il possesso della servitù di passaggio che essi esercitavano su un portoncino di ingresso e sul piccolo vano di proprietà dei sigg. C.M. e M.M., in Lerici, attraverso il quale gli stessi ricorrenti dovevano transitare per accedere al proprio appartamento. Deducevano i ricorrenti che i citati sigg. C.- M., nella mattina del (OMISSIS), avevano provveduto a chiudere con un chiavistello azionabile soltanto dall’interno il portoncino che conduceva all’esterno e dal quale essi dovevano necessariamente passare per accedere al loro immobile.

Resistevano in giudizio i sigg. C.- M. e il predetto Tribunale, con ordinanza del 17 aprile 2008, rigettava il ricorso possessorio, ritenendo che doveva ritenersi pacifica la circostanza che la situazione dei luoghi non era stata mai mutata fin da quando le due porzioni immobiliari erano state acquistate dal comune dante causa e che, in particolare, nel momento in cui era stato instaurato il procedimento possessorio esisteva già sul portoncino di ingresso il chiavistello di cui si era lamentato l’utilizzo, ragion per cui non poteva rilevarsi la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di manutenzione del possesso.

I suddetti ricorrenti formulavano reclamo avverso la citata ordinanza di diniego del provvedimento possessorio e il Tribunale di la Spezia, in composizione collegiale, lo accoglieva con ordinanza del 19 giugno 2008, con cui veniva ingiunto alle parti reclamate di rimuovere il catenaccio apposto al predetto portoncino.

I sigg. C.- M. introducevano, quindi, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4, il giudizio di merito possessorio, che veniva definito, dal Tribunale di La Spezia, con sentenza di rigetto n. 266/2011, con la conseguente conferma del provvedimento di manutenzione adottato all’esito del procedimento di reclamo.

2. Decidendo sull’appello avanzato da C.C. e M.M. e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1184/2015 (pubblicata il 20 ottobre 2015), lo rigettava, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte ligure respingeva, innanzitutto, il motivo sull’asserita incompatibilità tra la partecipazione al collegio per il reclamo del giudice che aveva poi trattato e deciso il giudizio di merito, non sussistendone i presupposti e dovendo l’eventuale incompatibilità essere fatta valere come motivo di ricusazione.

Il giudice di secondo grado rilevava, poi, l’inammissibilità dell’eccezione di tardività del ricorso siccome non tempestivamente proposta in primo grado. Esaminando, poi, i motivi attinenti al merito del gravame, la Corte territoriale osservava che, ai fini della tutelabilità di una situazione di possesso con l’azione prevista dall’art. 1170 c.c., non è necessaria l’immutazione fisica dei luoghi, essendo sufficiente che venga modificata peggiorativamente una possibile modalità di esercizio dell’antecedente possesso, come era venuto a verificarsi nel caso di specie, laddove gli appellanti avevano chiuso dall’interno del proprio appartamento tramite il chiavistello preesistente del portoncino, che prima era rimasto sempre apribile liberamente, così rendendo disagevole il possesso della servitù di passaggio pacificamente esercitato da parte dei sigg. B.- L. (che avrebbero dovuto ogni volta chiedere ai sigg. C.- M. l’apertura del portoncino dall’interno del relativo ingresso per accedere – tramite il relativo disimpegno – al loro immobile), con la conseguente configurazione degli estremi della molestia possessoria (anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, stante la consapevolezza della illegittimità della condotta, ancorché genericamente giustificata per ragioni di sicurezza), essendo rimasto indimostrato ogni diverso accordo al riguardo.

3. I soccombenti sigg. C.C. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.

Hanno resistito con controricorso gli intimati B.A. e L.A..

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1170 c.c. circa la mancata declaratoria dell’improcedibilità dell’azione possessoria in quanto proposta oltre il termine di un anno previsto dalla citata norma. A sostegno di questa doglianza i ricorrenti hanno inteso porre in risalto che l’intempestività dell’azione di manutenzione, oltre ad essere già stata eccepita nel procedimento a cognizione sommaria (in cui avevano dedotto che l’episodio del (OMISSIS) non aveva determinato alcuna modificazione rispetto alla situazione preesistente dal 2006), era stata univocamente esplicitata con il ricorso introduttivo del giudizio di merito possessorio. In esso, infatti, era stata formalizzata in via pregiudiziale tale eccezione con cui si faceva valere l’improcedibilità (e, prima ancora, l’inammissibilità o improponibilità) dell’avversa azione possessoria siccome proposta oltre il termine di cui al menzionato art. 1170 c.c., e ciò sul presupposto che il catenaccio era già presente nel momento in cui i B.- L. avevano acquistato il loro appartamento nel gennaio 2006, anteriormente all’acquisto di essi ricorrenti sopravvenuto nel maggio 2006, e che, inoltre, gli stessi B.- L. aveva affermato che già prima dell’episodio del (OMISSIS) (a cui era stato riferito il ricorso possessorio) essi ricorrenti erano soliti usare il catenaccio per la chiusura del portoncino.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1170 c.c. circa l’ordine di rimozione del catenaccio (chiavistello) precedentemente esistente, ma che non era stato da loro apposto e che era stato sempre posizionato a servizio del portoncino di ingresso.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1170 c.c. con riferimento alla ritenuta sussistenza di una turbativa del possesso, nonostante l’assenza di una modifica della situazione oggettiva che compromettesse in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso da parte dei sigg. B.- L..

4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché, per effetto dell’asserita fondatezza delle loro difese, avrebbero dovuto essere i sigg. B.- L. ad essere condannati al pagamento delle complessive spese giudiziali, con conseguente restituzione delle somme precedentemente corrisposte per effetto delle precedenti condanne.

5. Rileva il collegio che il primo motivo deve essere ritenuto inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la Corte di appello di Genova ha adottato due autonome “rationes decidendi” e, come tali, idonee a sorreggere l’adotta decisione.

In particolare, la prima è stata riferita alla questione sulla tardiva proposizione dell’eccezione di decadenza relativa alla proposizione dell’azione di manutenzione e la seconda sulla comunque ritenuta infondatezza della stessa, avendo il giudice di appello – confermando la sentenza di prime cure – accertato (con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità: cfr., ad es., Cass. n. 8148/2012 e Cass. n. 20134/2017) che il chiavistello, ancorché preesistente, non era stato utilizzato in precedenza dagli attuali ricorrenti per procedere alla chiusura del portoncino di ingresso dall’interno del loro appartamento, così impedendo il pacifico passaggio anteriormente esercitato dai sigg. B.- L.. Ed infatti la molestia possessoria ebbe a concretarsi per la prima volta (in modo effettivamente apprezzabile ai fini della lesione del possesso) in data (OMISSIS) con l’azionamento dall’interno del chiavistello di cui la porta di ingresso era munita e che non poteva essere aperto dall’esterno – dove erano stati costretti a rimanere per un tempo apprezzabile gli odierni controricorrenti – in quanto non dotato di serratura od altro meccanismo di apertura (non ostando, naturalmente, all’esercitabilità dell’azione ex art. 1170 c.c., l’unicità dell’episodio, non essendo rimasto comprovato il compimento di una pluralità di atti di turbativa tra loro collegati ed idonei, già in precedenza, a comportare una molestia o turbativa in danno dei sigg. B.- L.).

Deve, pertanto, trovare qui applicazione il generale principio affermato costantemente nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 11493/2018) secondo il quale, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

6. Il secondo motivo è privo di fondamento poiché esso non attiene propriamente al merito dell’azione di manutenzione del possesso ma alla confutazione della modalità attuativa per la cessazione della denunciata molestia con la rimozione del catenaccio, a mezzo del quale, anche se non di loro proprietà, era stata tuttavia realizzata l’attività di turbativa. Senonché, evidentemente, l’ordine emesso all’esito del giudizio di merito possessorio era da intendere non come eliminazione del chiavistello ma come rimozione della chiusura dello stesso, attuata dagli attuali ricorrenti, con il ripristino del godimento dell’esercizio del possesso della servitù di passaggio ad opera dei B.- L., come avveniva in precedenza.

7. La terza censura è altrettanto infondata perché per la configurazione di una molestia tale legittimare l’esercizio dell’azione di manutenzione non occorre necessariamente immutare lo stato di fatto antecedente risultando sufficiente una condotta che incida semplicemente sul modo di esercizio del possesso, provocandone una turbativa, come certamente accaduto nel caso di specie con la chiusura mediante chiavistello (ancorché preesistente ma non azionato precedentemente) del portoncino prima liberamente apribile.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dai sigg. C.- M. costituisse molestia possessoria, siccome diretta a diminuire (o, comunque, a rendere apprezzabilmente disagevole) – in difetto di qualsiasi accordo – la facoltà di esercizio del passaggio delle controparti, consistente nel dover richiedere ogni volta l’apertura da parte dei C.- M. del portoncino, invece prima attraversabile senza alcuna restrizione, ovvero non venendo azionato il chiavistello.

E’ indiscutibile, infatti, che, affinché sussista turbativa del possesso, non è necessario che siano state poste in essere alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, ma è sufficiente che l’altrui comportamento denunziato dalla parte ricorrente sia connotato da un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l’estrinsecarsi della posizione del possessore (cfr., ex multis, Cass. n. 11036/2003, Cass. n. 1743/2005 e Cass. n. 8275/2011).

8. Il quarto ed ultimo motivo non ha ragione di fondamento avendo la Corte di appello applicato legittimamente il principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., per effetto del pronunciato rigetto dell’appello dei sigg. C.- M..

9. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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