Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21935 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 08/02/2018, dep. 07/09/2018), n.21935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana

954, presso lo studio dell’avv. Aurelio Muzzi, rappresentata e

difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Marcello Marasco

(fax 081/19735562; p.e.c.

marcellomarasco(at)avvocatinapoli.legalmail.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

R.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. Vincenzo Cinquegrana che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 081/5938860

e all’indirizzo p.e.c.

vincenzocinquegrana(at)avvocatinapoli.legalmail.it);

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

suo legale rappresentate pro tempore e I.N.P.S., Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale, Direzione Metropolitana di Napoli, in

persona del suo direttore e legale rappresentate pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 90/2015

emessa il 22 aprile 2015 e depositata il 4 maggio 2015, R.G. n.

112/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. R.G. ha proposto domanda di attribuzione di quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato M.G. nei confronti del coniuge superstite G.G.. In primo grado il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda quantificando la quota di attribuzione nel 10%.

2. La Corte di appello di Napoli ha elevato tale quota sino al 40% della pensione rilevando che: il primo matrimonio risale al 1973, la separazione è intervenuta nel 1991 e il divorzio nel 1997; che nel 1991 è iniziata la convivenza di M.G. con la sig.ra G. che è sfociata nelle nozze celebrate nel 1998 e durate sino alla morte del beneficiario della pensione avvenuta nel 2012.

3. Ricorre per cassazione la G. che fa valere una nullità non sanata della notifica della citazione in appello effettuata telematicamente e senza inserimento del decreto di fissazione di udienza. Vi è da rilevare che nel giudizio di appello si sono costituiti con atto di intervento volontario, personalmente, i difensori della G. per far valere tale vizio della citazione. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’intervento per difetto dei presupposti per l’intervento di terzo in appello, artt. 404 e 344 c.p.c..

4. Si difende con controricorso la sig.ra R. ed eccepisce la inammissibilità per tardività del ricorso in quanto non si applica a questo tipo di controversie la sospensione feriale dei termini.

RITENUTO CHE:

5. Il ricorso è inammissibile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8092 del 21 aprile 2015) la controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 23880 del 19 settembre 2008 secondo cui in presenza di un coniuge superstite, avente i requisiti, per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d’indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite). E l’esclusione delle controversie di lavoro e previdenziali dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (cfr. Cass. Civ. Sezioni unite n. 749 del 16 gennaio 2007).

6. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.600, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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