Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21934 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4926/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTIERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A. o A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3753/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/04/2014, depositata il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che chiede

l’estinzione del giudizio;

udito l’Avvocato Chiara Maraschi (delega verbale avvocato Rosa

Maffei) difensore della controricorrente che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al ricorso e che, tuttavia, alla rinuncia non è seguita l’adesione della controparte.

2. Pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio, con condanna della parte ricorrente alle relative spese, liquidate come in dispositivo, per l’attività difensiva svolta dalla parte intimata, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei dichiaratosi antistatario.

3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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