Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21934 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28354/2014 proposto da:

Q.J., G.D., F.G., B.M.CA,

D.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTA CORSI, rappresentate e difese

dall’avvocato RITA REALI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1053/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 14/4/2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da G.D., B.M., D.F., F.G. e Q.J., per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni dalle stesse sofferti a seguito dell’avvenuta contrazione di epatite cronica da HCV derivata dalla trasfusione di sangue infetto cui le stesse erano state ripetutamente sottoposte presso talune strutture sanitarie di Ferrara;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice circa l’avvenuto decorso del termine di prescrizione del diritto esercitato in giudizio dalle originarie attrici, avendo le stesse agito in giudizio solo a seguito dell’avvenuto decorso del termine di cinque anni dal momento dell’acquisita conoscenza del fatto lesivo in tutte le sue componenti soggettive e oggettive, ivi compresa la rapportabilità causale del fatto dannoso al comportamento dell’amministrazione convenuta;

che, avverso la sentenza d’appello, G.D., B.M., D.F., F.G. e Q.J. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che il Ministero della Salute resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di Cassazione, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dall’amministrazione statale controricorrente;

che, conseguentemente, il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

che, infatti, la dichiarazione di rinuncia risulta regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore allo svolgimento dell’adunanza in Camera di consiglio) con atto debitamente sottoscritto e altresì sottoscritto, per accettazione, dal controricorrente;

che si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

 

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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