Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21934 del 12/10/2020
Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21411/2019 R.G. proposto da:
S.M.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con
indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via della Giuliana,
n. 32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona dei
27.6/15.11.2018;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 luglio 2020 del
consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. S.M.L., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.
2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona con provvedimento in data 10.11.2016 rigettava l’istanza.
3. Con ordinanza in data 19.10.2017 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso con cui S.M.L., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Avverso tale ordinanza S.M.L. proponeva appello.
Il Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, resisteva.
5. Con sentenza n. 2495 dei 27.6/15.11.2018 la Corte di Ancona rigettava il gravame.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.M.L.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivamente proposto.
8. Si applica, ratione temporis, il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1, susseguente alla modifica introdotta a far data dal 4.7.2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (cfr. Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969, secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; Cass. (ord.) 6.10.2016, n. 20102).
Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza n. 2495/2018 della corte d’appello di Ancona era ed è, quindi, pari, a decorrere dalla pubblicazione della medesima sentenza, a sei mesi.
9. La sentenza di seconde cure è stata depositata in data 15.11.2018.
Conseguentemente il termine “lungo”, considerato pur il periodo di sospensione “feriale”, pari a trentuno giorni, è venuto a scadenza il 15.6.2019, recte il 17.6.2019, giacchè il 15.6.2019 era sabato (cfr. Cass. (ord.) 11.5.2017, n. 11758, secondo cui, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine “lungo” di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – la modifica di cui al D.Lgs. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza; cfr. Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20866, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza del D.Lgs. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio “tempus regit actum”).
Viceversa il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno a mezzo p.e.c. all’indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it il 25.6.2019, allorchè il termine “lungo” era ampiamente decorso.
10. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, S.M.L., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020