Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21934 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12898/2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE MACRI’;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 4 ottobre 2016 – 21 febbraio 2017 numero 211 la Corte d’Appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Locri, riconoscendo il diritto di M.C. a percepire l’indennità di accompagnamento dal febbraio 2016 invece che dall’ottobre 2011, come accertato nel primo grado;

che la Corte territoriale riteneva non condivisibili le conclusioni dei consulenti tecnici nominati nei due gradi di giudizio in ordine alla decorrenza della prestazione dall’ottobre del 2011. Esponeva che il c.t.u. nominato dal Tribunale aveva dato atto nell’esame obiettivo della parte della capacità autonoma alla deambulazione; quanto al profilo cognitivo, la perizianda aveva fornito al ctu in quella sede notizie anamnestiche precise, che comprendevano l’epoca di alcuni interventi e di diagnosi delle patologie.

La capacità della parte di riferire tali dati smentiva l’affermazione del ctu di un deficit medio-grave della memoria.

I test IADL ed ADL non erano determinanti, perchè, corrispondendo alle risposte fornite dalla stessa parte ai quesiti posti dal medico, dovevano essere confortati dall’esame obiettivo; comunque, le stesse risposte fornite ai test confermavano la capacità di memoria, avendo la parte affermato di assumere i farmaci da sola e riferito della sua autonomia nell’ alzarsi dal letto o dalla sedia e nell’alimentarsi.

Le limitazioni funzionali agli arti superiori, genericamente riferite dal CTU del primo grado, non fondavano il diritto all’indennità di accompagnamento, che lo stesso consulente correlava all’incidenza della vasculopatia e non delle suddette limitazioni funzionali.

Dalla lettura complessiva della CTU eseguita in primo grado si ricavava, poi, che le conclusioni erano erroneamente fondate sulle sole difficoltà persistenti della perizianda a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età e non anche sulla impossibilità a deambulare o a svolgere gli atti quotidiani autonomamente.

In sostanza, all’epoca della visita condotta dal CTU del primo grado non sussistevano le condizioni per l’affermazione del diritto.

Tali condizioni risultavano aggravate al momento della visita eseguita in appello, il 20 gennaio 2016. Nonostante la possibilità di deambulazione e la efficienza cognitiva in linea con la età, le limitazioni a carico degli arti superiori risultavano aggravate e determinavano l’impossibilità di compiere atti quotidiani, quali vestirsi, lavarsi ed alimentarsi. Non vi erano elementi disponibili dalla documentazione sanitaria che consentissero di retrodatare ulteriormente il diritto.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.C., articolato in un unico motivo, cui l’INPS non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, L. 21 novembre 1988, n. 508, D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6.

Ha dedotto che la decisione della Corte territoriale era fondata sulla capacità della parte di riferire i dati anamnestici; tuttavia il consulente non aveva affatto dichiarato che era stata la stessa perizianda a riferire sull’epoca degli interventi e sui periodi di diagnosi delle patologie ed era ragionevole ritenere che tali informazioni fossero state raccolte dai soggetti che l’avevano accompagnata in entrambe le visite peritali.

Entrambi i CTU avevano evidenziato il deficit cognitivo-mnesico e già il consulente del primo grado aveva affermato che esistevano delle fasi di isolamento temporo-spaziale causate dalla sofferenza della vascolarizzazione del microcircolo cerebrale, come evidenziato dalle visite specialistiche.

Secondo quanto risultava dai testi IADL ed ADL la M. già dall’anno 2009 non aveva la capacità di prepararsi i pasti, di usare denaro, di farsi il bagno, di vestirsi, di usare i servizi igienici. Il ctu del grado di appello aveva riferito che la capacità della M. di spostarsi da sola in taxi o di usare correttamente i propri farmaci erano “francamente impensabili” nelle condizioni in cui era stata descritta nel corso della c.t.u. di primo grado.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;

che la parte ha effettuato la notifica del ricorso all’INPS in via telematica ed ha depositato le copie analogiche degli atti telematici di notifica (messaggio di posta elettronica certificata, suoi allegati, ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna) non attestate conformi agli originali, contrariamente a quanto disposto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, a tenore del quale ove non sia possibile fornire la prova della notificazione con modalità telematiche l’avvocato ne estrae copia su supporto analogico, attestandone la conformità ai documenti informatici originali nella sua qualità di pubblico ufficiale (ex art. 6 della medesima legge).

Questa Corte ha già affermato (Cass. sez. 6, 22 giugno 2018 nr. 16496), con orientamento cui si presta in questa sede adesione, che la prova documentale della notifica telematica è condizionata alla attestazione,effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all’atto informatico originale; nella specie manca, dunque, la prova della avvenuta notifica del ricorso all’INPS.

Non appare utile la attestazione di conformità degli atti di notifica telematica prodotta dalla parte ricorrente con la memoria difensiva perchè anche tale attestazione è stata redatta su documento digitale (sicchè l’atto prodotto non è un documento originale ma una copia) invece che su documento analogico originale;

che,in ogni caso, anche a voler ritenere idonea la asseverazione di conformità digitale, la inammissibilità del ricorso conseguirebbe al rilievo che la censura – pur deducendo la violazione anche di norme di diritto – si risolve nella contestazione delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, in dissenso dai ctu nominati nei due gradi, circa la autonomia della parte tanto nella deambulazione che nel compimento degli atti quotidiani fino alla data della visita eseguita dal ctu dell’appello.

Trattasi di un accertamento di fatto impugnabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione e dunque con la allegazione dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La parte ricorrente,invece, non individua un fatto, risultante dagli atti ed avente rilevo decisivo, non esaminato in sentenza ma piuttosto assume la illogicità delle ragioni del dissenso del collegio d’appello rispetto alla decorrenza individuata dai consulenti dell’ufficio. Nel vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, resta, invece, estranea alle attribuzioni di questo giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (Cass. S.U. 22.9.2014 nr. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di consiglio di inammissibilità, ex art. 375 c.p.c.;

che non vi è luogo a refusione delle spese in ragione della mancata costituzione dell’INPS;

che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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