Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21933 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29612-2016 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI, 57, presso lo studio dell’avvocato DORANGELA DI STEFANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DI MIZIO, GERMANA

GATTO;

– ricorrente –

contro

I.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO SARDINI e

SIBILLA CESARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.M. citava in giudizio I.G., F.I., I.A., D.L.S., D.L.G., I.A.B. e I.F. evidenziando di possedere un terreno sito in Avezzano, distinto al nuovo catasto terreni al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sul quale fin dagli anni 80 aveva edificato con l’aiuto del padre F.I. una porzione di fabbricato di civile abitazione distinta al NCEU foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub 2 e 3, e che tale fabbricato era da lei stessa e dalla sua famiglia utilizzato, mentre sul medesimo fondo suo fratello F. aveva realizzato sempre con l’aiuto del padre un’altra porzione di fabbricato sul medesimo terreno.

Il terreno era di proprietà degli eredi di I.S. che lo avevancquistato a titolo originario per usucapione dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 2 marzo 2000. L’attrice chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione dell’immobile sopra indicato.

1.1 Si costituiva in giudizio I.F. il quale eccepiva preliminarmente l’intervenuta usucapione del terreno da parte del padre come da sentenza del Tribunale di Avezzano passata in giudicato. Inoltre, il convenuto evidenziava la mancanza di prova del possesso in quanto l’attrice nata nel 1967 non poteva aver utilizzato il terreno dal 1980, quando aveva appena 13 anni, possesso esercitato dal padre I.S.. In via riconvenzionale chiedeva il rilascio dell’immobile.

1.3 Si costituivano anche gli altri convenuti I.G. e I.A.B. mentre restavano contumaci gli altri.

2. Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda dell’attrice, in accoglimento dell’eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c., del convenuto, risultando accertato sulla base delle testimonianze che il possesso del terreno era esercitato dal nonno delle parti. La sentenza del Tribunale di Avezzano aveva dunque riconosciuto l’usucapione in favore del nonno e degli eredi di questi deceduto il 28 febbraio 1992. In tale giudizio era stato accertato il possesso dal 1967 fino al 28 febbraio 1992 data di decesso di I.S..

3. I.M. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’impugnazione.

In particolare, il giudice del gravame evidenziava che, pur non essendovi un vincolo di giudicato per l’attrice con riferimento alle sentenza resa tra altri dal Tribunale di Avezzano, le dichiarazioni ivi rese potevano essere utilizzate nel procedimento quanto alle deposizioni aventi valore indiziario, ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

Da tali deposizioni emergeva che il possesso del terreno, almeno sino al 1989, era stato esercitato dal nonno delle parti al fine della maturazione dell’usucapione in suo favore. Doveva ritenersi smentita, pertanto, l’allegazione di parte attrice secondo la quale avrebbe iniziato a possedere il terreno sin dagli anni 80 è comunque dal 1984-85. Non poteva ritenersi irrilevante il fatto che nel 1985, dunque, dopo il compimento del ventennio per incarico dei convenuti un tecnico avesse effettuato delle misurazioni tale attività non valeva ad interrompere il possesso poteva essere avvenuta anche all’insaputa dell’attore. Non vi era stato alcun possesso della I. almeno a partire dal 1992. Del resto, la stessa appellante nei motivi d’impugnazione aveva allegato l’esistenza di un contratto di comodato intercorso tra le parti sicché non vi sarebbe neppure effettivo possesso ma solo detenzione del bene inidonea al maturare del termine per l’usucapione. L’unica prova fornita dalla I. in ordine al possesso sull’immobile si riferiva ad una fattura del 15 luglio 1992 emessa da una ditta idraulica nei confronti di Celestino gagliardi e quindi di epoca di molto successiva agli anni 1984-1985.

Le istanze di sanatoria di condono edilizio erano, rispettivamente una disconosciuta la I.F. senza alcuna richiesta di verificazione e l’altra senza sottoscrizione e i versamenti allegati risalivano al dicembre 1994 a 10 anni di distanza dall’inizio del preteso possesso. Il convenuto aveva richiesto il rilascio in virtù del testamento olografo del nonno prodotto in atto. Le prove richieste dalle parti dovevano ritenersi; ilevanti ai fini del decidere in ragione dell’ampia documentazione già presente.

L’appello incidentale proposto dall’appellato con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado doveva ritenersi fondato. In primo grado, infatti, non erano state rispettate le tabelle di cui al D.M. n. 140 del 2012, essendo il valore della causa di Euro 109.000, la corte dunque ricalcolava il compenso, liquidando complessivamente Euro 5450. Le spese dell’appello erano poste interamente a carico dell’appellante principale.

5. I.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

6. I.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulla domanda di usucapione rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in subordine vizio logico di motivazione per non avere il giudice preso in esame tutte le questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito della domanda proposta.

A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata perché avrebbe omesso di considerare che la domanda di usucapione proposta non concerneva il terreno mappale (OMISSIS) ma l’appartamento al piano secondo sovrastante quello occupato dal fratello della ricorrente oltre ad un possesso per quote indivise sulla corte circostante a servizio degli appartamenti corrispondente alla particella (OMISSIS). Nella sentenza impugnata, invece, si sarebbe preso in esame esclusivamente il terreno, omettendo ogni pronuncia sul problema del possesso della abitazione edificata sin dal 1985.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: vizio logico di motivazione per omesso esame di fatti storici aventi carattere decisivo per il giudizio.

La Corte d’Appello non avrebbe considerato che la sentenza n. 141 del 2000 del Tribunale di Avezzano, con la quale era stata accertata e dichiarata l’usucapione sul mappale numero (OMISSIS), aveva accertato il possesso del nonno fino al 1982, mentre i testimoni avevano affermato che questi possedeva anche nel periodo successivo. La ricorrente, dunque, dal 1985 poteva invocare un possesso esclusivo dell’appartamento al piano secondo ed un compossesso dell’area comune iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto del nonno. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sul suolo usucapito risultavano edificati due appartamenti sin dal 1985. Pertanto, gli appartamenti realizzati sul terreno erano suscettibili di un autonomo godimento. Peraltro, l’esistenza del comodato era stata dedotta solo in via subordinata per opporsi alla richiesta di rilascio dell’abitazione effettuata in via riconvenzionale dal convenuto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: vizio logico di motivazione per non avere ammesso la Corte territoriale le richieste istruttorie volte ad accertare il possesso della I..

La censura ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità delle prove richieste dalla ricorrente, allora appellante, volta ad accertare il possesso ultraventennale dell’appartamento al piano secondo edificato sul mappale numero (OMISSIS) oltre a quello di compossesso per quote indivise della Corte circostante. La ricorrente riporta i capitoli di prova richiesti che dimostravano ove confermati la sua signoria corrispondente a quella domenicale sul bene.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli artt. 2702 e 2703 c.c., artt. 2016 e 2121 c.p.c., vizio logico di motivazione per omesso esame di fatti storici aventi carattere decisivo.

La censura attiene alla statuizione della Corte d’Appello della irrilevanza probatoria dell’istanza di condono edilizio prodotta dalla ricorrente, unitamente ai versamenti allegati. L’aver prodotto il suddetto documento, anche se privo di sottoscrizione, costituirebbe comunque un riconoscimento dello stesso e, quindi, un equipollente. Dunque, la produzione in giudizio di copia della istanza di condono edilizio non sottoscritta varrebbe a integrare la mancata sottoscrizione della stessa con effetto retroattivo, rendendola efficace sul piano probatorio. Secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere valutato il fatto storico attestato dall’istanza circa il fatto che la ricorrente avesse condonato l’appartamento al secondo piano del quale si dichiarava proprietaria. L’omesso esame di tale risultanza processuale avrebbe determinato l’erronea statuizione circa la mancanza di prova del possesso da parte della ricorrente almeno a partire dal 1992. Peraltro, la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare anche l’istanza di sanatoria per i medesimi abusi commessi rispetto al primo piano dal fratello F., tale istanza era protocollata e indirizzata al Comune di Avezzano e dunque autenticata nella sottoscrizione con efficacia probatoria privilegiata.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Vizio di nullità processuale per erronea qualificazione della domanda in conseguenza della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La censura della ricorrente ha ad oggetto l’interpretazione della domanda riconvenzionale del fratello I.F. che chiedeva il rilascio non in forza del testamento olografo ma di un comodato.

6. I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.

6.1 La sentenza della Corte d’Appello ha affermato l’insussistenza del possesso utile ad usucapire in capo a I.M. unicamente rispetto al terreno che era stato oggetto di usucapione da parte di I.S., come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Avezzano del 2 marzo 2000.

Secondo la Corte d’Appello risulta accertato il possesso del terreno in capo a I.S. almeno fino al 1987, e ciò esclude il possesso di I.M. per il medesimo periodo temporale, essendo inconciliabile il possesso già accertato in capo a I.S. con quello affermato dalla ricorrente.

La Corte d’Appello dell’Aquila, tuttavia, non ha tenuto conto del complessivo contenuto della domanda di I.M.. La ricorrente, infatti, aveva chiesto accertarsi il possesso ventennale non solo del terreno ma anche della porzione di fabbricato costruito sul terreno usucapito da I.S. e consistente in un appartamento posto al secondo piano edificato sul mappale numero (OMISSIS), oltre alla corte circostante.

L’intera motivazione della Corte d’Appello dell’Aquila, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la parte della domanda riferita al terreno sul quale era stato costruito l’immobile e non prende in alcun modo in esame la distinta situazione di fatto relativa alla sussistenza o meno di un possesso utile ad usucapire da parte della I. in ordine all’appartamento.

In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “nel caso in cui l’autore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l’abbia posseduta uti dominus per il tempo necessario ad usucapire, l’acquisto della proprietà dell’opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell’usucapione a favore del costruttore” (Sez. 2, Sent. n. 5739 del 2011, Sez. 2, sent. n. 3191 del 1980).

Deve ritenersi sussistente, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulla domanda di I.M. avente ad oggetto l’appartamento come sopra specificato essendovi una totale pretermissione della domanda relativa all’appartamento, non potendosi ritenere ricompresa nel rigetto della domanda di usucapione del terreno ed essendo necessario uno specifico esame della stessa per le ragioni sopra esposte con richiamo alle pronunce di questa Cote n. 5739 del 2011 e n. 3191 del 1980.

Si impone l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione che, impregiudicata la fondatezza della domanda di usucapione proposta dalla ricorrente, dovrà esaminarla anche in relazione all’appartamento posto al secondo piano sul mappale 146 nuovo catasto terreni foglio (OMISSIS), al fine di verificare la sussistenza o meno di una situazione di fatto corrispondente ad un ventennale possesso continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo a I.M. del suddetto immobile.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della soccombenza all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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