Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21933 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24211/2013 proposto da:

B.G., (BLRGP35P22A192H), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7455/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con sentenza del 17 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, confermava la statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese dell’INPS, liquidate in misura inferiore ai minimi fissati dalla tariffa forense.

3. Il ricorso avverso tale decisione è affidato a motivi concernenti plurime violazione di legge.

4. L’INPS ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso.

5. Il Ministero e rimasto intimato.

6. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

7. Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, prevede che il giudice ha la facoltà di attribuire gli onorari in misura inferiore al minimo (riducendone l’importo fino alla metà, della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), quando “la causa risulti di facile trattazione” e della riduzione ha l’onere di dare adeguata motivazione (v. per tutte Cass., sez. sesta-L ord. 548/2011 e la giurisprudenza ivi richiamata).

8. Nel caso di specie il giudice ha fornito tale motivazione rilevando che la controversia concerneva prestazione assistenziale che non aveva richiesto attività defensionale con articolate deduzioni in fatto e in diritto o un particolare esercizio interpretativo, essendosi limitato il difensore al richiamo alla domanda amministrativa, alla visita sanitaria, alla norma applicabile, esclusi peraltro complessi oneri di assistenza all’attività istruttoria, consistita nella sola consulenza medico-legale, la cui natura tecnica limita l’esplicazione delle competenze giuridiche del difensore.

9. Trattasi di valutazione sufficiente e coerentemente articolata, idonea a rappresentare il motivo della riduzione al di sotto dei minimi.

10. In adesione a Cass. 15890/2015 (v., anche Cass. 14533/2014 ed altre conformi) è qualificabile, invece, come manifestamente fondato il mezzo incentrato sulla non conformità a diritto della ritenuta non spettanza, nel rito del lavoro, della voce inserita tra i diritti dovuti per l’attività di rappresentanza del difensore, relativa alla precisazione delle conclusioni”, ritenuta computabile anche nel rito del lavoro (a partire da Cass. 23 febbraio 2007, n. 4258).

11. Del pari, in adesione a Cass. 25700/2011 (e alla giurisprudenza ivi richiamata) anche la seconda voce corrispondenza informativa con il cliente – erroneamente è stata disconosciuta dal giudice di appello, giacchè ai fini della liquidazione del relativo diritto, in assenza di prova contraria, non si rende necessaria una specifica documentazione, atteso che si considera oggetto di una vera e propria presunzione l’espletamento di un’attività di “corrispondenza informativa”, presunzione juris tantum che può essere superata da elementi di prova contraria offerti dalla controparte o essere smentita dalle diverse risultanze di causa.

12. In definitiva, deve accogliersi il solo motivo concernente i diritti, rigettate le altre doglianze, con la cassazione in parte qua della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, può provvedersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e in ragione dell’accoglimento, può determinarsi l’importo complessivo dei diritti da liquidare in favore dell’assicurato nel giudizio di primo grado nella misura intera di Euro 1.182,00, confermate le spese del giudizio di appello come regolate dalla Corte territoriale.

13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la parziale soccombenza, compensadosi per il residuo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina l’importo complessivo dei diritti da liquidare, in favore dell’assicurato, nel giudizio di primo grado, nella misura intera di Euro 1.182,00 confermate le spese del giudizio di appello come regolate dalla Corte territoriale; condanna l’INPS al pagamento di un mezzo delle spese processuali, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.900,00 per onorari, compensato il residuo, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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