Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21933 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TECNOLAM s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Boezio n. 14,

presso l’Avv. Claudio D’Angelantonio, rappresentata e difesa

dall’Avv. CAMPESAN Aldo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LAVALJET s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso

l’Avv. Massimo Manfredonia, rappresentata e difesa dall’Avv. DEL

ZOTTO Giancarlo, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Pordenone Rep. N.

459/10 depositato il 5 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tecnolam s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale ha rigettato l’impugnazione dalla stessa proposta avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Lavaljet s.r.l. nella parte in cui il giudice delegato non ha accolto la domanda di rivendica di macchinari nonchè in quella in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del credito relativo al prezzo corrisposto alla fallita per l’acquisto degli stessi.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

L’intimata curatela ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda subordinata di ammissione del credito di Euro 300.000, pari al prezzo versato per l’acquisto dei macchinari oggetto della domanda di rivendica.

Il motivo è inammissibile in quanto la carenza di motivazione può essere oggetto di ricorso solo se attiene alla motivazione relativa alla sussistenza di un fatto contestato e non già quanto concerne la motivazione in ordine ad una pronuncia su questione di diritto (Cassazione civile, sez. 1^, 12 aprile 2002, n. 5271) quale è quella sull’ammissibilità della domanda.

Il secondo motivo con il quale si denuncia violazione della L. Fall., artt. 98, 101 e 79, per avere il tribunale ritenuto inammissibile la domanda subordinata di ammissione del credito relativo al prezzo corrisposto per l’acquisto dei macchinari oggetto della contestata domanda di rivendica è manifestamente infondato.

Premesso che la domanda de qua è stata proposta unicamente con il ricorso di impugnazione dello stato passivo è principio già affermato dalla Corte, sia con riferimento al c.d. rito intermedio, applicabile alla fattispecie, che a quello attualmente vigente in esito al D.Lgs. n. 169 del 2007, che nel giudizio di impugnazione non sono ammesse domande nuove rispetto a quelle già oggetto della domanda di ammissione al passivo in considerazione del carattere inequivocabilmente impugnatorio di tale giudizio (Cassazione civile, sez. 1^, 22 marzo 2010, n. 6900).

Nè può valere a contrastare tale principio il rilievo secondo il quale la domanda di ammissione di un credito equivalente al valore dei beni rivendicati può ritenersi implicitamente contenuta quale subordinata in ipotesi di presentazione di domanda di rivendicazione in quanto se ciò può essere corretto allorquando una domanda di tale contenuto, astrattamente fondata, si riveli concretamente inaccoglibile per eventi ignorati dal ricorrente, come potrebbe desumersi dal disposto della L. Fall., art. 103, vigente (e, in precedenza, dall’art. 79), il rilievo si rivela invece errato allorquando, come nella fattispecie, la ragione del mancato accoglimento non consiste nella mancata acquisizione al fallimento dei beni rivendicati ma nella ritenuta insussistenza originaria del diritto alla restituzione e il credito richiesto in via subordinata si fondi su di una diversa causa.

I motivi del terzo al sesto con i quali si denuncia l’insufficiente motivazione o la violazione di norme di diritto in relazione al convincimento manifestato dai giudice del merito circa la interpretazione della reale volontà delle parti in relazione al rapporto di compravendita di macchinari della impresa poi fallita sono manifestamente infondati o inammissibili.

Sono manifestamente infondati laddove denunciano carenza di motivazione dal momento che il giudice del merito ha dato, sia pure schematicamente, conto degli elementi di fatto ritenuti rilevanti e delle ragioni per cui ha valutato simulata la cessione evidenziando come in tal senso deponessero, oltre che l’assenza di una giustificazione per fa cessione di beni strumentali indispensabili, l’originaria diversa qualificazione della dazioni di denaro ad opera di Tecnolam in favore di Lavajet (“acconto su prestazioni da eseguire”) in luogo di prezzo o acconto prezzo per acquisto e la tardiva indicazione di un prezzo in precedenza mai specificato.

Sono per contro inammissibili laddove, sotto l’apparente censura di violazione di norme sui criteri di valutazione delle prove richiedono in realtà o una diversa valutazione degli elementi in atti o l’affermazione di una diversa gerarchia tra quelli addotti dalla ricorrente rispetto ad altri legittimamente acquisiti, posto che alcuna effettiva illogicità o incongruenza sono state evidenziate.

Manifestamente infondato, infine, è il settimo motivo con il quale si addebita al tribunale di non avere esplicitato in base a quale ricostruzione giuridica del rapporto avrebbe respinto la domanda di rivendica dal momento che invece si desume con sufficiente chiarezza che il giudice a quo ha ritenuto che fosse stato originariamente concluso un contratto di finanziamento da parte di Tecnolam in favore di Lavajet che si è tentato di occultare alla procedura (“la compravendita di beni oggetto di domanda di restituzione nasconde in realtà una operazione di finanziamento sottratta alla procedura concorsuale”) e che, in seguito evidentemente alla consapevolezza dell’imminente formalizzazione dell’insolvenza, si sia tentato di far recuperare i beni alla Tecnolam escludendoli dall’esecuzione collettiva simulando un contratto di cessione degli stessi in favore della creditrice (“ritenuto che i seguenti fattori sono indicativi della ben diversa volontà contrattuale mirata a sottrarre i predetti beni all’attivo fallimentare”), non essendo peraltro rilevante che non siano state citate le norma di legge da cui è stata fatta derivare la conseguenza del rigetto della domanda in quanto “L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge ai sensi del comma 1, n. 3, della stessa norma qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratio dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata” (Cassazione civile, sez. 2^, 24 novembre 2008, n. 27890).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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