Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21933 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25503/2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MIRANDA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI, 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4865/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 4865 del 18 luglio 2014 la Corte d’Appello di Roma, ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da S.A.A. avverso la pronunzia n. 12457 del 21 aprile 2004 del Tribunale della stessa città – con cui era stata rigettata la domanda dalla predetta proposta nei confronti dell’ex coniuge P.P. avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per il furto perpetrato da ignoti nell'(OMISSIS) dei gioielli di esclusiva proprietà della Seukeran ed il conseguente risarcimento dei danni conseguiti (quantificati nella misura di Euro 516.457,00 o in quella ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione -, condannando P.P. al pagamento in favore della ex moglie della somma di Euro 51.645,69, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Che avverso la suindicata pronunzia della corte di merito P.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e che ha resistito con controricorso S.A..

che con atto depositato il 26 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e il difensore della controparte lo ha sottoscritto ai fini del consenso all’estinzione del giudizio.

Diritto

RITENUTO

che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che infatti l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale a margine del ricorso, mentre l’atto di adesione alla rinuncia è stato sottoscritto dal difensore della parte resistente munito di procura speciale in calce al controricorso;

che pertanto trattasi di rinuncia rituale giacchè soddisfa le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c.;

che non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, attesa l’adesione alla rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;

che, attesa la natura della controversia, esente da contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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