Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21933 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8924/2017 proposto da:

AZIENDA TRASPORTI MOLISANA A.T.M. SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO LOMBARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MARIA SABATO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 10 giugno – 25 ottobre 2016 numero 191 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, pronunciando sull’opposizione proposta dalla società Azienda di Trasporti Molisana-ATM (in prosieguo: ATM) S.p.A. avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il recupero dei contributi relativi al periodo luglio-agosto 2012 – dopo avere dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, rigettando nel resto la opposizione – liquidava le spese di causa in favore di ATM S.p.A in Euro 800 per compensi professionali;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’INPS in sede di autotutela, in epoca anteriore al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, aveva provveduto allo sgravio pressocchè integrale dell’importo intimato (per Euro 682.595,15) sicchè la controversia era insorta quando la pretesa era ridotta ad Euro 430; era congrua la liquidazione operata dal primo giudice, che, peraltro non era stata oggetto di appello incidentale dell’INPS;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso ATM S p.a., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la società ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, nonchè difetto di motivazione.

Ha denunziato l’errore del giudice dell’appello, essendo la decisione fondata su un presupposto di fatto contrario al vero ovvero sul rilievo che l’INPS avrebbe annullato in autotutela l’avviso di addebito prima della proposizione dell’attuale giudizio.

La ricorrente ha esposto che, come documentato agli atti del giudizio, l’INPS non soltanto aveva emesso l’avviso impugnato ben 18 mesi dopo l’estinzione della posizione debitoria ma aveva ignorato l’istanza di annullamento in autotutela presentata; soltanto in corso di giudizio aveva poi provveduto allo sgravio. Essendo il valore della controversia pari ad Euro 682.595,15, vi era palese violazione del D.M. n. 55 del 2014, anche in riferimento all’art. 4, comma 8 dello stesso D.M..

La sentenza avrebbe dovuto essere “riformata” anche in relazione alla disposta compensazione delle spese del grado di appello, illegittima ed immotivata.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, infatti, la statuizione impugnata è fondata sul presupposto che la parte soccombente nel primo grado fosse non già l’INPS, a cui carico venivano poste le spese, ma la parte privata odierna ricorrente, in quanto l’avviso di addebito impugnato per una parte era stato già annullato prima della proposizione della opposizione e per la restante (e più esigua) parte era fondato.

Coerentemente la sentenza ha rilevato che la liquidazione (ed il carico) delle spese restava(no) ferma(i) in ragione della mancata proposizione di appello incidentale da parte dell’INPS.

Sicchè è preliminare alla verifica del dedotto vizio di violazione del DM 55/2014 la verifica della esattezza dell’accertamento in fatto compiuto nella sentenza gravata ai fini della individuazione della parte soccombente.

Sotto tale profilo il ricorso evidenzia un errore di percezione del giudice dell’appello, assumendo che l’annullamento (parziale) in autotutela dell’avviso di addebito era stato effettuato dall’INPS non già anteriormente alla lite, come statuito in sentenza, ma in pendenza di causa, circostanza, quest’ultima, che effettivamente sposterebbe la soccombenza a carico dell’INPS – sotto il profilo della soccombenza virtuale e del principio di causalità- trattandosi dell’ importo pressocchè integrale oggetto dell’avviso di addebito.

Tuttavia, a prescindere dalla sussumibilità dell’errore denunziato nella ipotesi del vizio di motivazione piuttosto che dell’errore revocatorio, appare determinante il difetto di specificità del ricorso sul punto.

La società ricorrente si limita ad assumere che dagli atti di causa sarebbe dimostrato che l’INPS aveva provveduto allo sgravio soltanto a giudizio di impugnazione pendente; non riporta, tuttavia, la data del provvedimento di sgravio nè indica le modalità della sua acquisizione in giudizio, nè localizza il documento nell’ambito degli atti di causa, come era suo onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Tale rilievo preclude ogni indagine circa la congruità della quantificazione nel primo grado dei compensi professionali, di cui la società ricorrente non è legittimata a dolersi, essendo stata individuata nella sentenza impugnata come parte soccombente.

Per analoghe ragioni la società ricorrente difetta di interesse ad impugnare la pronunzia di compensazione delle spese del grado di appello, provvedimento a sè favorevole; dal rigetto dell’appello sarebbe derivata, infatti, in mancanza della disposta e contestata compensazione, la sua condanna alle spese.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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