Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21932 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA PRAGMA s.p.a., con domicilio eletto in Roma, Via Bissolati

n. 76, presso l’Avv. RICCI Sante che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Maurizio Cimetti, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BIESSE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Pescara n. 1734/09 VG

depositato il 25 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Pragma s.p.a., agente della riscossione, ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del tribunale che ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Biesse Impianti Tecnologici s.r.l.

con il quale non era stato riconosciuto il grado privilegiato al credito per IRAP. L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si censura l’impugnata decisione per non aver riconosciuto il rango privilegiato al credito per IRAP è manifestamente fondato alla luce del principio secondo cui “il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossionè (Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 1/03/2010).

Il ricorso deve dunque essere accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto riconosciuto al credito IRAP insinuato il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo il credito per IRAP con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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