Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21932 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. III, 09/10/2020, (ud. 28/09/2019, dep. 09/10/2020), n.21932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4757/19 proposto da:

-) J.S., elettivamente domiciliato a Roma, v. Federico Cesi

n. 72, presso l’avvocato Massimo Petracci che lo difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato a Roma, via dei

Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ope legis, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ex art. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 11.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.S., cittadino della Guinea Bissau, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse che, dopo avere lasciato la Guinea in tenera età alla volta del Gambia, lasciò anche questo Paese per sfuggire alle vessazioni che gli infliggeva il secondo marito della madre.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento J.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 10.7.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 11.7.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il richiedente non era vittima di persecuzioni, nè esposto al rischio di condanna a morte o tortura;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto erano “insussistenti situazioni di vulnerabilità”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da J.S. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene sostanzialmente cinque censure.

Con una prima censura (p. 4 del ricorso) il ricorrente deduce che la motivazione con cui la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione internazionale sarebbe “fine a se stessa e priva di giustificazione”.

1.1. Tale censura è inammissibile perchè puramente assertiva: il ricorrente, infatti, non indica per quale ragione la motivazione del provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi tale da giustificarne la cassazione.

In ogni caso, rammentato che dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è solo quello consistente nella assoluta mancanza o nella assoluta inintelligibilità della motivazione, nel caso di specie la motivazione esiste ed è ben chiara: la Corte d’appello ha ritenuto che le violenze domestiche non integrano gli estremi della “persecuzione” per i fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

Non sussiste dunque alcuna ambiguità od incomprensibilità della motivazione.

1.2. Con un secondo gruppo di censure (p. 5 del ricorso) il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato i criteri dettati dalla legge per valutare l’attendibilità del richiedente; avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione sollevata dal ricorrente, e cioè la sua minore età al momento dell’ingresso in Italia; avrebbe valutato in modo “superficiale e carente” la condizione della sicurezza interna in Guinea Bissau e la incapacità dello Stato di proteggere i cittadini.

1.3. Il motivo (del quale, in verità, non si comprende se sia rivolto avverso il rigetto della domanda di asilo, di quella di protezione sussidiaria o di quella di protezione umanitaria) è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Nella parte in cui lamenta l’omesso esame di circostanze di fatto (la minore età del richiedente al momento dell’arrivo in Italia; la condizione oggettiva della Guinea Bissau) il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata nei gradi di merito una doppia pronuncia conforme.

Nella parte in cui lamenta la violazione dei criteri di legge per la valutazione dell’attendibilità del richiedente il motivo è inammissibile per totale estraneità all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, la quale non ha formulato alcun giudizio di inattendibilità del richiedente asilo.

1.4. Con una terza censura (p. 9 del ricorso) il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha ingiustamente rigettato sia la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), perchè le minacce endofamiliari ricevute dal patrigno costituivano trattamenti “inumani o degradanti”; sia quella di protezione ex art. 14, lett. c), non tenendo conto della “criticità” della condizione della Guinea.

1.5. La censura è infondata.

Le persecuzioni o il danno grave che legittimano la concessione della protezione internazionale devono infatti provenire dai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5.

Se provengono da soggetti privati, possono legittimare la domanda di protezione solo nell’ipotesi in cui lo stato o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3.

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad allegare che i rischi cui sarebbe esposto provengono dai familiari, e dunque da soggetti privati. Quanto al cenno alla “assenza di strumenti di protezione” nel proprio Paese contenuto nel ricorso (p. 9, ultimo capoverso), tale censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6: la questione non risulta infatti sollevata nei gradi precedenti, nè il ricorso indica se lo fu e in quale atto processuale.

Infine, per quanto riguarda l’allegazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe trascurato le “criticità” della Guinea, essa prospetta in sostanza l’omesso esame d’un fatto decisivo, ed è perciò inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendosi i due gradi di merito conclusi con sentenze conformi in punto di fatto.

1.6. Con una quarta censura, infine (p. 14 del ricorso), il ricorrente lamenta la violazione da parte della Corte d’appello del dovere di utilizzare fonti di informazione attendibili ed aggiornate.

1.7. La censura è inammissibile perchè, nei termini in cui è formulata, non consente a questa Corte di stabilirne l’astratta rilevanza e, di conseguenza, di valutare se sussista l’interesse a proporlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo si limita a dedurre che il Giudice di merito non ha indicato da quali fonti di informazione (c.d. COI – Country of Origin Informations) ha tratto le proprie conclusioni, ma non indica mai, nemmeno genericamente, a quali diverse conclusioni quel Giudice sarebbe dovuto pervenire, se avesse esaminato fonti attendibili ed aggiornate; nè indica quale sarebbero potute essere le fonti “attendibili ed aggiornate”, dimostrative della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di sua provenienza.

Infatti le informazioni trascritte dal ricorrente alle pp. 6-8 e 10-13 del proprio ricorso non indicano affatto la sussistenza, in Guinea Bissau, d’una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato: e va qui rammentato che tale situazione è stata ritenuta da questa Corte sussistente, e legittimante la concessione della protezione sussidiaria, solo quando il livello di violenza è talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno per il solo fatto di essere presente sul territorio: condizione oggettivamente non emergente dalle fonte invocate dal ricorrente.

Tale omissione impedisce di apprezzare l’astratta rilevanza dell’error in iudicando denunciato dal ricorrente.

Infatti se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Anche questo motivo, formalmente unitario, contiene in realtà distinti profili di censura, così riassumibili:

-) la sentenza è nulla per totale mancanza di motivazione;

-) che il richiedente fosse persona “vulnerabile” doveva ritenersi provato, in ragione della circostanza che aveva lasciato il suo paese a soli 15 anni;

-) la Corte d’appello non ha compiuto alcun approfondimento sulla condizione oggettiva della Guinea Bissau, e sul rischio che, in caso di rimpatrio, i diritti inviolabili del richiedente potessero essere compressi.

2.1. La prima censura è infondata: la motivazione della sentenza è infatti ben chiara, nè la semplice “insufficienza” di essa può costituire un valido motivo di ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La seconda censura è inammissibile, perchè investe un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito.

La terza censura è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto di non ravvisare nella condizione del richiedente alcuna ipotesi di vulnerabilità.

Per censurare tale statuizione sarebbe stato onere del ricorrente indicare quale fosse la sua condizione di vulnerabilità, quando sia stata dedotta in giudizio, e come sia stata provata (oppure come avrebbe potuto essere dimostrata, se il giudice avesse attivato i suoi poteri officiosi).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente nel ricorso non indica mai per quale ragione egli dovrebbe ritenersi “vulnerabile”, al di là di generici richiami alla condizione del paese di provenienza, privi ovviamente del carattere della “individualità” necessario per accordare la forma di protezione in esame.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna J.S. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre rifusione delle spese prenotate a debito, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di J.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA