Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21932 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6617/2017 proposto da:

ESSELUNGA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI,

GIAMPAOLO TAGLIAGAMBE;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA

MARIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TATIANA BIAGIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 settembre -7 ottobre 2016 numero 1083 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dalla società ESSELUNGA S.p.A. nei confronti del suo dirigente B.A., direttore comunicazione e marketing fino al licenziamento del 18 aprile 2012, per il risarcimento del danno derivato alla società dalla condotta del fornitore di servizi pubblicitari BARABINO & PARTNERS (nell’importo di Euro 4.600.000, già detratto quanto percepito dal fornitore a seguito di transazione del 29 giugno 2012);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava non essere ravvisabile in capo al B. alcuna mancanza colpevole nè nella fase delle trattative per la stipula del contratto di fornitura con BARABINO & PARTNERS nè nella predisposizione del testo contrattuale sottoscritto il 18 giugno 2009 nè nella fase di esecuzione del contratto nè, infine, quanto ai contatti per l’ulteriore rinnovo del contratto per l’anno 2012;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società ESSELUNGA S.p.A., articolato in tre motivi, al quale ha opposto difese B.A. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 24.05.2018 e che la parte controricorrente con atto in pari data ha accettato la rinuncia, dichiarando di volere rinunciare al controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che preso atto della rinuncia al ricorso del 24.05.2018, in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 5 febbraio 2018 in sede giudiziale (nell’ambito di diverso giudizio pendente tra le medesime parti davanti alla Corte d’Appello di Milano) – avente ad oggetto anche la definizione del presente procedimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che le spese vanno compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c.;

che in ragione del contenuto della pronuncia non ricorrono i presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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