Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21931 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a., con domicilio eletto in Roma,

Via Anapo n. 29, presso l’Avv. NINNI Guido che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Alberto Porro, come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

EURINVEST s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

4284/09 VG depositato il 5 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La International Factors Italia s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del tribunale che ha rigettato la sua impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Eurinvest s.r.l. con il quale è stata respinta la sua domanda di ammissione di un credito per fornitura di merce (proposta per conto della società belga Fashionet LTD) e di un credito per spese sostenuto con utilità per la massa (istanza di fallimento).

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della L. Fall., art. 99, per avere il tribunale esaminato e ritenuto fondata la eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente ad agire per conto della società estera sollevata dal curatore benchè questi si fosse tardivamente costituito in sede di opposizione e non avesse mai in precedenza sollevato tale eccezione è inammissibile dal momento che dalla motivazione dell’impugnato decreto non risulta che il giudice abbia pronunciato su eccezione di parte ma piuttosto che abbia rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione e la sussistenza di un tale potere non è stata fatta oggetto di specifica censura.

Il secondo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice del merito rigettato la domanda di ammissione del credito per fornitura di merce per il solo fatto che questo non era confermato dal curatore è ugualmente inammissibile sia perchè, una volta accertata la carenza di legittimazione della attuale ricorrente ad agire per conto dell’effettiva creditrice, sono del tutto ultronee le ulteriori affermazioni del tribunale in ordine all’insussistenza del credito (Sez. U, Sentenza n. 8087 del 02/04/2007), sia comunque perchè non coglie la ratio decidendi avendo il tribunale ritenuto di condividere le ragioni del giudice delegato che aveva rilevato la difformità tra la denominazione della società che si assumeva creditrice e quella riportata nella lettera di vettura e richiamato la posizione del curatore solo per evidenziare che non erano emersi ulteriori elementi a sostegno della domanda.

Il terzo motivo di censura COn CUi Si deduce l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di ammissione in prededuzione delle spese sopportate per l’istanza di fallimento e il successivo giudizio di reclamo è ugualmente inammissibile in quanto anche in questo caso non interpreta correttamente la motivazione dal momento che, poichè il tribunale ha premesso che il giudice delegato aveva respinto per difformità tra la lettera di vettura e la denominazione della società che la ricorrente assumeva di rappresentare sia la domanda di ammissione del credito per fornitura che quella di ammissione del credito per le spese del giudizio di fallimento ed ha poi confermato la correttezza di tale valutazione, deve intendersi che abbia ritenuto la carenza di legittimazione della International Factors Italia s.p.a. (riscontrata sia sotto il profilo della mancanza di prova della rappresentanza sia della sussistenza stessa del credito della pretesa rappresentata) ostativa anche all’accoglimento della domanda di rimborso delle spese conseguenti all’istanza di fallimento e tale affermazione non è stata fatta oggetto di censura.

L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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