Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21931 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. III, 09/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31818/19 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato a Roma, v. Comano 95, difeso

dall’avvocato Andrea Faraon in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 30.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato rapito, otto anni fa, dai ribelli del movimento per l’indipendenza del (OMISSIS), e costretto in un campo di addestramento per essere forzatamente arruolato come combattente.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento D.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 27.3.2016.

Tale ordinanza venne appellata dal soccombente, ma la Corte d’appello di Venezia con sentenza 30.9.2019 ritenne l’appello inammissibile per tardività. La corte d’appello osservò che l’ordinanza di primo grado era stata pronunciata il 27 marzo 2018 e notificata, a cura della cancelleria, il 6 giugno 2018. Dal 6 giugno 2018 decorrevano pertanto i 30 giorni prescritti dalla legge per la proposizione del gravame.

L’appello, tuttavia, era stato proposto con atto di citazione notificato il 6 luglio 2018 ed iscritto a ruolo il 9 luglio 2018.

L’appello, invece, si sarebbe dovuto proporre con ricorso, da depositare entro il 6 giugno 2018.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7.

Espone essere vero che l’appello venne proposto con citazione invece che con ricorso, ma aggiunge che l’atto di citazione venne depositato contestualmente alla notifica, e dunque il 6 luglio 2018 alle 19:23, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Aggiunge (richiamando il decisum di Cass. 17328/19) che in materia di datazione del deposito telematico di un atto giudiziario, la data della generazione della ricevuta di consegna è l’unica idonea a stabilire la data di effettivo deposito di un atto, a nulla rilevando che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della cancelleria possa essere successiva.

1.1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei principi già stabiliti da questa Corte, secondo cui “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014)” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644 – 01; nello stesso senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632 – 01).

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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