Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21930 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

DELTA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, in liquidazione

coatta amministrativa, in persona de commissario liquidatore pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.

20, presso l’Avv. RISTUCCIA Renzo, che la rappresenta e difende come

da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

194/10 depositata il 18 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive, ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello che, confermando la decisione del tribunale, ha negato l’ammissione di un credito allo stato passivo della compagnia di assicurazioni in l.c.a. in epigrafe.

Resiste l’intimata con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 83, per avere la Corte d’appello ritenuto che la polizza fideiussoria fosse soggetta alla stessa disciplina dei contratti di assicurazione e quindi non coprisse più il rischio dopo la scadenza del termine di cui alla citata norma è inammissibile.

Come risulta dalla motivazione dell’impugnato provvedimento la Corte d’appello, prima ancora di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 83 citato alle polizze fideiussorie, ha rilevato che la domanda formulata era comunque carente di prova non avendo l’Amministrazione prodotto la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei crediti azionati sotto il profilo dell’inadempimento dei soggetti sovvenzionati e garantiti dalle polizze de quibus.

A fronte di tali plurime rationes decidendi, solo la prima è stata fatta oggetto di censura con conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse, essendo l’ulteriore ragione della decisione da sola sufficiente a supportarla (Cassazione civile, sez. 1, 13 febbraio 2009, n. 3640).

Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo dal momento che la rilevata e non censurata carenza di documentazione in ordine all’avvenuto inadempimento del soggetto garantito rende irrilevante l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pagamento di parte dell’importo oggetto di garanzia.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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