Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2193 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 22/02/2019, dep. 30/01/2020), n.2193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10191-2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO;

– ricorrente –

contro

D.L.C., D.L.D., D.L.G., D.L.S.,

D.L.A. rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO GRAVINA;

– controricorrenti –

nonchè contro

R.F., (deceduta) e per esso A.G.M., A.

e D.;

avverso la sentenza n. 94/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2019 dal Consigliere SABATO RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con atto di citazione notificato in data 06.05.2002 S., D., G., A. e D.L.C. hanno convenuto in giudizio G. e R.F., esponendo di essere proprietari di porzioni fondiarie in Reggio Calabria, località (OMISSIS), acquistate dal loro dante causa B.S. con atto pubblico per notar Sa. del 04.08.1934, poi pervenute per successione a B.C. e da questa per successione agli attori, i primi due figli e gli altri nipoti ex Mio. Essendo i fondi inopinatamente in catasto in capo ai convenuti e in parte in loro possesso, e ponendo comunque essi in essere molestie, gli attori hanno chiesto l’accertamento della proprietà e condanna alla cessazione delle molestie.

2. R.G. si è costituito in giudizio, contestando l’avversa domanda ed eccependo che il complessivo terreno era stato acquistato dal proprio padre, R.A., con atto per notar P. del 31.7.1947 e che a partire da quel momento esso era sempre rimasto in possesso suo e poi del medesimo R.G., che lo aveva ricevuto in donazione con atto per notar Se. del 31.7.1988 e vi aveva edificato nel 1989 due case. Per tali ragioni ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuto acquisto del fondo de quo per maturata usucapione.

3. Il tribunale di Reggio Calabria con sentenza depositata il 06.10.2006 ha accolto la domanda dei signori D.L., dichiarandoli proprietari del terreno e condannando la parte convenuta al rilascio dello stesso; contestualmente ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal signor R.. In particolare ha posto a fondamento della decisione quanto emerso dalla c.t.u., con la quale si era rilevato che i terreni oggetto dell’atto di donazione tra R.A. e il figlio R.G. non corrispondevano a quelli oggetto di causa.

4. Avverso la predetta decisione R.G. ha proposto appello, domandando in riforma di essa il riconoscimento dell’intervenuta usucapione e censurando come erronea la decisione del tribunale laddove aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di colonia tra R.A. e i proprietari del fondo, con conseguente necessità trattandosi di detenzione – di prova dell’interversione nel possesso ai sensi dell’art. 1141 c.c., che invece secondo il tribunale era mancata. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado i signori D.L., chiedendo il rigetto del gravame.

5. Con sentenza del 05.03.2013 la corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione. A sostegno della decisione la corte ha ritenuto: – che non fosse stato impugnato l’accertamento contenuto in sentenza circa la diversità dei fondi oggetto degli acquisti dei signori R. rispetto a quelli oggetto di causa; – che, a prescindere dalla qualificazione della relazione con la cosa quale possesso o detenzione, dalla ricostruzione probatoria non risultasse maturato il termine di possesso utile ai fini dell’usucapione, evincendosi dall’insieme delle deposizioni testimoniali come il rapporto tra il sig. R. e i beni in questione sussistesse soltanto a partire dagli anni 1985-1986 rispetto alla domanda proposta nel 2002.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.G. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso D.L.S., D.L.D., D.L.G., D.L.A. e D.L.C..

7. Con ordinanza interlocutoria n. 23841 depositata il 02.10.2018 questa corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.F.. Risultando la stessa deceduta il (OMISSIS) il contraddittorio è stato integrato nei confronti degli eredi G.M., A. e A.D.. Essi non hanno svolto attività difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo (p. 6 e seguenti del ricorso) si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., per aver il giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che la formulazione del primo motivo di appello (inerente al presunto acquisto delle particelle di terreno donate al ricorrente dal padre mediante rogito notarile) fosse caratterizzato da genericità e vaghezza tali da essere inammissibile e quindi determinare acquiescenza sulla questione relativa alla diversità del fondo acquistato a titolo derivativo. In particolare si deduce che in sede di gravame l’appellante avesse non già meramente rinviato agli atti di primo grado con generico richiamo per relationem (come affermato dai giudici d’appello), ma chiaramente espresso la volontà di contestare la decisione del tribunale sul punto con una specifica argomentazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Può preliminarmente ricordarsi, in materia di specificità dei motivi di gravame, il precedente giurisprudenziale delle sezioni unite di questa corte a mente del quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).

1.3. Benchè, dunque, l’art. 342 c.p.c. non richieda l’utilizzo di particolari forme a pena di inammissibilità, occorre nondimeno che sia effettuata una censura specifica alle argomentazioni addotte dal giudice in ogni singolo capo di sentenza che si intende impugnare.

1.4. Ai fini della deducibilità in cassazione del vizio che R.G. ascrive alla sentenza d’appello va tenuto poi conto che la giurisprudenza di questa corte ha chiarito che, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino a incrinarne il fondamento logico-giuridico (v. Cass. n. 12280 del 15/06/2016); tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto della specificità delle censure articolate; è poi necessaria, in virtù del principio di autosufficienza, la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente, invece, pretende di negare ritenendo che la contestazione sussista (cfr. Cass. n. 20637 del 13/10/2016).

1.5. Nel caso di specie il ricorrente con il ricorso per cassazione genericamente deduce, senza effettuare alcuna trascrizione, che la contestazione dell’affermata diversità dei fondi oggetto degli acquisti dei signori R. rispetto a quelli oggetto di causa vi sarebbe stata, senza indicare i passaggi degli atti processuali rilevanti. Pur sempre senza adeguati richiami, vi sono meri cenni (alla p. 9 del ricorso) circa l’essere tali contestazioni “contenut(e) nella comparsa conclusionale e (negli) altri scritti difensivi”. Ciò non mette in alcun modo questa corte nella posizione di apprezzare la censura, stante l’evidente difetto di autosufficienza del motivo, restando assorbita ogni considerazione circa il fatto per cui un idoneo motivo d’appello può solo essere contenuto nell’atto di impugnazione, avendo la comparsa conclusionale (unico atto specificamente menzionato, unitamente alla vaga e inammissibile indicazione di “altri scritti difensivi”) mera funzione illustrativa.

1.6. Ad abundantiam può rilevarsi che anche con il ricorso per cassazione, pur censurando ampiamente ma in via generica la decisione del tribunale e della corte d’appello, il ricorrente non ha fatto comprendere per quali ragioni le argomentazioni addotte dal c.t.u., secondo il quale l’acquisto a titolo derivativo non riguarda il fondo oggetto della causa, ma un terreno diverso, sarebbero erronee.

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il processo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159-bis c.c., In particolare, il ricorrente lamenta che la corte d’appello non avrebbe considerato che il terreno oggetto del contendere si trova in territorio montano, dovendo quindi farsi applicazione, ai fini dell’usucapione, della norma speciale dell’art. 1159-bis c.c., la quale richiede il possesso continuato per quindici anni affinchè possa dichiararsi maturata l’usucapione (e non di venti, come nell’ipotesi di usucapione ordinaria).

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. Quanto alla censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, essendo stata la sentenza impugnata depositata posteriormente all’11.09.2012 (e precisamente in data 28.02.2013), al presente procedimento è applicabile ratione temporis il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ammette la censura motivazionale al livello del “minimo costituzionale” dell'”omesso esame”. Non deducendo la parte ricorrente alcun fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, non è possibile – al di là della testuale rubrica del motivo – neppure riqualificare la censura sì da conformarla alla nuova disposizione.

2.3. Il motivo, poi, difetta di autosufficienza, in quanto – se indica (alle pp. 11-12 del ricorso) l’attestazione, trascritta nella relazione di c.t.u., da cui risulterebbe la collocazione montana del fondo, datata 6.5.2005 e consegnata da R.G. al c.t.u. – non menziona in alcun modo gli atti processuali di merito da cui risulterebbe la deduzione ad opera della parte della collocazione del fondo in territorio montano ovvero il relativo rilievo d’ufficio da parte del giudice anteriormente al giudizio di cassazione.

2.4. Sul punto va richiamato che, diversamente da quanto ritenuto in passato, questa corte afferma che nelle azioni relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali di godimento, che sono individuati solo in base al loro contenuto (con riferimento cioè, al bene che ne costituisce l’oggetto), la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione ecc.), la cui deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda e vale invece ai fini della prova. Pertanto, l’allegazione anche in appello dell’acquisto per usucapione abbreviata non costituisce domanda nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria inizialmente proposta con riferimento allo stesso bene, poichè – indipendentemente dalla necessità di provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva viene rivendicato il medesimo diritto.

2.5. Ne discende che questa corte ammette che la parte – anche in appello, e a più forte ragione nel corso del giudizio di primo grado possa dedurre il diverso titolo, senza che sussista domanda nuova. Analogamente il giudice di merito, ove sussista la prova dei presupposti, potrà anche d’ufficio conoscere del diverso titolo al fine di concedere la chiesta tutela, pur sempre riferita al medesimo diritto. Tali possibilità, però, sussistono nei soli procedimenti di merito (cfr., espressamente, ad es. Cass. n. 11293 del 16/05/2007 e n. 12607 del 24/05/2010 in riferimento all’ipotesi dell’art. 1159-bis). Come specificato dalla giurisprudenza, peraltro, poichè l’usucapione speciale richiede l’accertamento di un diritto che postula requisiti specifici (quali la classificazione rurale del fondo, l’annessione di un fabbricato, l’insistenza in un territorio classificato montano ovvero un’attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge), la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria e, ove proposta per la prima volta in appello, può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte ritualmente in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività (Cass. n. 7543 del 31/03/2011).

2.6. A diverse statuizioni, coerentemente, la giurisprudenza è pervenuta per quanto attiene a deduzioni della specie intervenute nel giudizio di cassazione. Nel giudizio di legittimità, infatti, non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Come espressamente rilevato (Cass. n. 14477 del 06/06/2018), tale principio va applicato pure in caso di diritti assoluti, benchè questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati.

2.7. Dall’anzidetto quadro discende che, al fine di contestare utilmente in cassazione la mancata considerazione, anche d’ufficio, dei presupposti per l’usucapione di cui all’art. 1159-bis c.c., la parte ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a indicare il sussistere in causa di un elemento probatorio (l’attestazione del 6.5.2005) da cui emergerebbe uno dei presupposti della fattispecie, ma avrebbe dovuto allegare, effettuando le relative trascrizioni degli atti processuali, le modalità con cui – su attività di parte o d’ufficio – gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche necessarie siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum. In mancanza di tali adempimenti, doverosi in omaggio anche del principio di autosufficienza del ricorso, deve ritenersi che la deduzione della fattispecie acquisitiva ex art. 1159-bis c.c., sia stata effettuata per la prima volta in sede di legittimità, ciò che – anche in ambito di diritti autodeterminati – è come detto precluso, alla luce della natura del procedimento di cassazione.

2.8. Dall’inammissibilità della censura discende l’assorbimento di ogni ulteriore considerazione sull’argomento, ivi compresa quella relativa alla circostanza per cui per l’applicazione dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis c.c., non è sufficiente che il fondo abbia una determinata collocazione, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all’attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare, sempre nei gradi di merito, che il fondo in questione sia stato oggetto di attività agraria in via continuativa (dal ricorso emergendo che fin dal 1989 sarebbero stati intrapresi lavori per la realizzazione di fabbricati, tra i quali un osservatorio astronomico).

2.9. Alla luce dell’inammissibilità delle censure, contenute nel motivo, relative alla ratio decidendi della mancata prova del tempus utile all’usucapione, non deve svolgersi alcuna considerazione in ordine alle ulteriori argomentazioni, contenute nel motivo, volte a sostenere le ragioni del ricorrente circa la questioni che i giudici d’appello hanno ritenuto assorbite (in particolare, quanto al sussistere del rapporto di colonia).

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA