Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2193 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2193 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 28273-2016 proposto da:
VERZELETTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO LEONE;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2018

avverso la sentenza n. 2537/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il
28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. In fattispecie di ricostruzione induttiva di maggiori ricavi
ritraibili dall’attività di tassista, Mario Verzeletti ricorre per la
cassazione della sentenza della CTR-Lombardia che, rigettando
l’appello del contribuente, ha confermato la decisione della CTPMilano e, consequenzialmente, confermato le riprese fiscali operate
per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’agenzia delle entrate resiste con
controricorso. Il contribuente replica con memoria.
2. Il primo motivo (1) va disatteso.
2.1 La CTR motiva la propria decisione circa la ricostruzione delle
effettive entrate ritraibili da contribuente dalla sua attività di tassista
affermando tra l’altro: `La ricostruzione chilometrica attraverso le schede
carburanti è presunzione che non lascia adito o spazio ad alcun dubbio, mentre del
tutto inconferenti sono le giustificazioni addotte dal contribuente, in quanto il
consumo di carburante è stato dallo stesso dischiarato ai fini dei costi d’impresa,
quindi afferente all’attività e non certo per fini professionali”.
2.2 n ricorrente censura tale affermazione, assumendo trattarsi di
rilievo estraneo al dibattito processuale, il che, a suo dire,
comporterebbe vizi di motivazione apparente od omessa, mancata
Ric. 2016 n. 28273 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112, cod. proc. civ.) e
omessa attivazione dei poteri giudiziali di chiarificazione (art. 7, proc.
trib.).
2.3 Il ricorrente, invece, trascura che nel sistema processuale, in
generale, opera il principio di acquisizione della prova, in forza del

defmitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto,
dovendo il giudice di merito fare autonomo utilizzo delle prove versate
in atti (Cass., se. un., n. 2849812005) ed essendo libero di attingere il
proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che
ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., n.

3601/ 2006). Basta, poi, che egli esponga concisamente gli elementi
posti a fondamento della sua decisione ed evidenzi le prove ritenute
idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi
tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter
argomentativo seguito (Cass., n. 520/2005).
2.4 Inoltre, è appena il caso di ricordare che l’obbligo del giudice di
stimolare il contraddittorio (art. 101, cod. proc. civ., mod. 1. n.
69/2009) si estende solo a quelle questioni di fatto, che richiedono
prove dal contenuto diverso rispetto a quelle offerte dalle parti e non
anche ad una mera valutazione del materiale probatorio già acquisito

(Cass., n. 10353/ 2016), senza che si renda censurabile l’omessa richiesta
di chiarimenti alle parti, costituente valutazione discrezionale – e perciò
insindacabile — del giudice di merito (Cass., n. 16171/2000; coid: n.

2712/1982).
2.5 Dunque, l’odierna doglianza del ricorrente costituisce, in fin dei
conti, una censura del merito della decisione, in quanto tende,
implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro
Ric. 2016 n. 28273 sez. MT – ud. 19-12-2017
-3-

quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è

indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi
rispetto ad altri. Il che esula dai poteri del giudice di legittimità.
3. Il secondo motivo (§2.1) è inammissibile.
3.1 Le considerazioni da ultimo svolte colgono anche l’apparente
censura declinata per violazione dell’art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. n.

legittimità è una revisione del ragionamento decisorio, che non è
consentita perché una simile revisione non sarebbe altro che un
giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di
legittimità (Cass., n. 5024/ 2012). Ne consegue che risulta del tutto
estranea all’ambito del vizio di violazione di norme di diritto sostanziali
ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l’autonoma e propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa. Nella specie, il contribuente sollecita la
valorizzazione di taluni elementi a discarico (tipologia delle corse;
omessa considerazione dei trasferimenti improduttivi; rapporto
corse/turno), il che rientra, però, nel giudizio di fatto rilevante nei soli
limiti del vizio di omesso esame, neppure denunciabile ex art. 360 n. 5,
cod. proc. civ. nell’ipotesi preclusiva dell’art.

348 ter (Cass., n.

26774/ 2016), applicabile anche in materia tributaria (Cass., se. un., n.
805312014).
4. Il terzo motivo (§ 2.2) va disatteso.
4.1 Esso è infondato laddove denuncia la violazione dell’art. 62-

sexies,

D.L. n. 331/1993, lamentando: (a) la preclusione

dell’accertamento meramente induttivo dell’Ufficio in difetto di gravi
incongruenze; b) la mancata considerazione delle condizioni di
esercizio dell’attività; (c) l’adeguamento alla procedura Gerico e
l’asserita introduzione di diverse metodologie accertative per i tassisti.
Ric. 2016 n. 28273 sez. MT – ud. 19-12-2017
-4-

600/1973. Infatti, quello che viene chiesto nella specie giudice di

4.2 Premesso che le pretese prassi interpretative del fisco non
vincolano i contribuenti, gli uffici e il giudice (Cass., n. 6699/2014), si
rileva che le gravi incongruenze dichiarative sono avvalorate dalla
ricostruzione chilometrica attraverso le schede carburanti e

“tale dato

confrontato poi con (gli esigui) ricavi dichiarati dal contribuente negli anni in

schede carburanti), avvalora la ti costrnione analitico induttiva dei ricavi effettuata
dall’Ufficio”. Quanto poi ai singoli rilievi fattuali, il mezzo resta
censurabile, al pari dei motivi che precedono, per non essre consentita
la rivisitazione del giudizio di fatto.
5. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna alle spese, secondo
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13 .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

questione e i chilometri dichiarati (quasi la metà di quelli ricostruiti secondo le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA