Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2193 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20799-2014 proposto da:

FINTURISMO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato TORTORA ADRIANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO ARETINO

69, presso lo studio dell’avvocato MONACO ANTONIETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAPARO MARINA;

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 724/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. Campania-Sez. distaccata di Salerno ha confermato la sentenza emessa dalla C.T.P. di Salerno con la quale era stata rigettata l’impugnativa proposta dalla società contribuente FINTURISMO s.r.l. avverso dieci cartelle di pagamento. La commissione tributaria regionale ha ritenuto infondate le doglianze sollevate dalla società contribuente in punto di mancata notifica delle cartelle di pagamento giacchè le stesse erano state notificate a mezzo del servizio postale.

2. La sentenza, pubblicata il 27.01.2014, è stata impugnata da FINTURISMO s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad una unica ragione di doglianza, cui la Equitalia Sud s.p.a e L’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

La FINTURISMO s.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente, lamentando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, e degli artt. 148 e 160 c.p.c., si duole dell’erronea valutazione in punto di perfezionamento del procedimento notificatorio delle impugnate cartelle.

2. Il ricorso è infondato.

Deve essere tuttavia esaminata per prima l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura alle liti.

Sul punto è necessario richiamare (e qui riaffermare) il principio secondo cui il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3 – nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 -, della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Sez. 1 -, Ordinanza n. 2813 del 06/02/2018, Rv. 646959 – 01). Ebbene, la stesura in calce della procura speciale conferita all’Avv. Giuffrida con l’indicazione nominativa del difensore e della sua identificazione domiciliare coincidente con quella riportata nell’epigrafe dell’atto rendono certa la riferibilità della procura speciale all’odierno giudizio.

3. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.

Sul punto è necessario ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011 (Rv. 618236 – 01); Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 (Rv. 630819 – 01); Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015 (Rv. 634996 – 01). Sez. 3 -, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016 (Rv. 642933 – 01)

Alla luce del principi qui sopra ricordati le doglianze sollevate dalla parte ricorrente in punto di mancata validità delle notificazioni delle cartelle intervenute a mezzo posta non sono accoglibili.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 5.500 in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia, oltre accessori di legge in favore di quest’ultima e spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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