Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21929 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22584-2016 proposto da:

CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA CON UNICO SOCIO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N 52, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LUIGI ARLEO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.G., E.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO in virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4863/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2015;

nonché

sul ricorso riunito 22587-2016 proposto da:

CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA CON UNICO SOCIO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N 52, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LUIGI ARLEO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.G., E.M., elettiva mente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO in virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4856/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 22 gennaio 2002 E.M. e G., deducendo di essere proprietarie di un terreno in Acilia meglio individuato in citazione, convenivano in giudizio la Centro Geriatrico Roma S.p.A., proprietaria di un terreno a confine, lamentando che la convenuta aveva edificato sul proprio fondo un manufatto adibito a camera mortuaria, in violazione delle distanze minime prescritte dal vigente PRG. Nella contumacia della società convenuta, il Tribunale di Roma, disposta una CTU, condannava la società ad arretrare la costruzione sino a rispettare la distanza di metri cinque dal confine.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società che lamentava la nullità dell’atto di citazione per la non corretta formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, e che per l’effetto non era stata in grado di difendersi compiutamente in primo grado.

Nel merito assumeva che la costruzione era stata realizzata oltre venti anni prima della notifica dell’atto di citazione, e chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione del diritto a mantenere l’edificio in loco.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva del 4 luglio 2012, dichiarava la nullità dell’atto di citazione in primo grado e dei successivi atti del giudizio, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo, assegnando alla società il termine di giorni 20 prima della prima udienza, per proporre le eccezioni in senso stretto.

Quindi con sentenza definitiva n. 4856 del 27/8/2015 condannava il Centro Geriatrico Romano S.p.A. ad abbattere ovvero ad arretrare la camera mortuaria fino alla distanza di metri cinque dal confine.

Esclusa la possibilità di rimessione della causa al giudice di primo grado, quale effetto della dichiarata nullità dell’atto di citazione, nel merito osservava che era infondata la domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta, atteso che le attrici avevano interrotto il termine ventennale con la notifica dell’atto di citazione avvenuta in data 22 gennaio 2002, emergendo invece che la conclusione dei lavori di montaggio del manufatto di cui si chiedeva la rimozione risaliva al 31 gennaio 1982, il che escludeva che fosse maturata l’usucapione.

Inoltre le prescrizioni del PRG in tema di distanze deponevano nel senso dell’inapplicabilità della regola della prevenzione, trattandosi di norme integrative del codice civile ed in particolare dell’art. 872 c.c. in tema di distanze, la cui violazione legittimava la richiesta di riduzione in pristino.

2. Con citazione notificata il 5 aprile 2003, il Centro Geriatrico Romano S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma E.M. e G., e deduceva che le convenute con precedente atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2002 avevano convenuto la società dinanzi allo stesso Tribunale, assumendo di essere proprietarie di un terreno in Acilia, posto a confine con il fondo della società, la quale, nell’edificare aveva violato le distanze legali, come imposte dallo strumento urbanistico locale, realizzando una camera mortuaria a meno di cinque metri dal confine, chiedendo per l’effetto l’arretramento o la demolizione del manufatto illegittimamente edificato.

Aggiungeva l’attrice che però il primo atto di citazione era affetto da nullità in quanto privo del rituale avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 c.p.c. (mancando la puntuale indicazione del termine entro il quale il convenuto avrebbe dovuto costituirsi per evitare di incorrere nelle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.), sicché la società era rimasta contumace.

Sulla scorta di tali premesse la società assumeva che in realtà la costruzione era stata completata alla data del 31 gennaio 1982 (e che solo di recente era stata interessata da alcuni lavori di manutenzione che non ne avevano mutato la configurazione strutturale), e che, attesa l’invalidità del primo atto di citazione, inidoneo ad interrompere il tempo utile ad usucapire, aveva acquisito per usucapione il diritto di conservare la costruzione a distanza inferiore a quella di legge.

Nella resistenza delle convenute, che eccepivano altresì l’inammissibilità della domanda autonomamente proposta dalla controparte, che andava invece avanzata in via riconvenzionale nel primo giudizio, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 2043/2008 rigettava la domanda della società, ed in accoglimento della riconvenzionale delle convenute condannava l’attrice all’arretramento del fabbricato, in quanto edificato a distanza illegittima, sino a rispettare la distanza di metri cinque dal confine.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro Geriatrico Romano S.p.A., cui hanno resistito le convenute.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4863 del 27/8/2015 ha rigettato l’appello.

La Corte distrettuale evidenziava che le indagini peritali svolte in primo grado, non puntualmente contestate dall’appellante, avevano riscontrato che il manufatto dell’appellante era stato edificato a distanza notevolmente inferiore rispetto a quella di metri cinque dal confine imposta dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune, per gli immobili ubicati in zona F1.

La domanda anteriormente avanzata dalle E., con la citazione notificata il 22 gennaio 2002, aveva validamente interrotto il termine per usucapire, mentre dalla documentazione in atti e dalle prove raccolte emergeva che la costruzione era stata completata in data 31/1/1982, in quanto i riferimenti a date anteriori riguardavano la sola consegna del prefabbricato componibile ma non il suo montaggio.

Erano quindi da reputarsi inattendibili le deposizioni rese dai testi addotti dalla società.

Una volta quindi esclusa l’usucapione, anche le altre censure dell’appellante si rivelavano infondate, in quanto l’art. 9 delle NTA del PRG del Comune pone delle norme integrative della disciplina delle distanze prevista dal codice civile, la cui violazione del pari legittima la richiesta di riduzione in pristino, e senza che sia data una deroga, attesa la finalità pubblicistica ad esso sottesa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Centro Geriatrico Romano S.p.A. sulla base di tre motivi.

Le intimate resistono con controricorso.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4856/2015 la società ha proposto separato ricorso, iscritto al n. 22587/2016 RG, affidato a tre motivi.

A tale secondo ricorso del pari le intimate resistono con controricorso.

In entrambi i giudizi le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Ritiene la Corte che atteso il tenore delle domande proposte nei due separati giudizi, del pari decisi separatamente dalla Corte d’Appello di Roma, e nei quali sono parimenti proposte la domanda delle E. finalizzata al rispetto delle distanze legali tra la costruzione della società ed il loro fondo, e quella della società finalizzata a conseguire il riconoscimento per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella di legge, si verta in un’ipotesi di sostanziale litispendenza, e che pertanto si imponga anche in sede di legittimità la riunione dei due procedimenti.

4. Il primo motivo del ricorso iscritto al n. 22584/2016 denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 – 2945 c.c. nonché degli artt. 1158,1027 e 1061 c.c., con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che fosse stato interrotto il termine utile ad usucapire il diritto a mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella legale, non avvedendosi che la notifica del precedente atto di citazione delle sorelle E. era inidonea a determinare tale effetto, attesa la nullità della citazione.

Ricordano che la stessa Corte d’Appello di Roma nel diverso giudizio scaturente dalla prima iniziativa delle controparti, con la sentenza non definitiva n. 3568/2012, aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione e dei successivi atti del giudizio, disponendo la rinnovazione del giudizio ai fini della decisione, e ciò in quanto nell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7 era carente l’espressa indicazione del termine entro cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi per evitare di incorrere nelle decadenze e nelle preclusionì di cui all’art. 167 c.p.c..

Ciò implica che a tale atto non possa attribuirsi alcuna idoneità a determinare l’interruzione del termine di usucapione, stante anche la mancanza di una sanatoria di tale invalidità.

Ne deriva che non può ritenersi intervenuta l’interruzione dell’usucapione alla data del 22 gennaio 1982 e che, in assenza di altro valido atto interruttivo alla data del 31 gennaio 2002, la domanda attorea doveva essere accolta, pur ritenendosi perfezionata la costruzione alla data del 31 gennaio 1982, come hanno ritenuto i giudici di appello.

Analogo contenuto ha la prima parte del primo motivo del ricorso iscritto al n. 22587/2016.

Le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 c.c. e ss. anche in materia di usucapione, stante il rinvio espresso operato dall’art. 1165 c.c., va ricordato come (cfr. Cass. n. 16861/2013), l’interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell’interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n. 11698/2017).

La tesi della ricorrente si fonda nella sostanza sulla pretesa di estendere anche al caso in esame il diverso principio per cui (Cass. n. 18485/2018), in tema di applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., comma 2, la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrarlo, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

Trascura tuttavia di considerare che, nel caso in esame, la patologia che è stata individuata in relazione all’atto introduttivo del primo giudizio instaurato dalle E., e che ha indotto la Corte d’Appello nel diverso giudizio a dichiarare la nullità della citazione e degli atti successivi, con la necessità, in appello, di procedere alla rinnovazione delle attività travolte dalla nullità (ivi inclusa la sentenza che ha deciso la causa), non è attinente alla notifica dell’atto (che effettivamente impedisce in potenza la conoscibilità dell’atto interruttivo da parte del destinatario e quindi esclude il connotato della recettizietà cui la legge annette l’effetto interruttivo).

La nullità dell’atto di citazione, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente è stata individuata nella non corretta formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7 (attesa la lacunosità nell’indicazione del termine da rispettare per la costituzione in giudizio), vizio che se può in concreto precludere il pieno esercizio delle garanzie difensive nel processo da parte del convenuto (essendo a tal fine necessario ordinare, in caso di contumacia del convenuto, la rinnovazione dell’atto, con l’emenda del vizio riscontrato, riconnettendo la legge all’avvenuta rinnovazione la sanatoria con efficacia ex tunc), però non può reputarsi che abbia impedito al suo destinatario la conoscenza del giudizio e la volontà, esercitata in via processuale, di voler far valere il diritto, di cui si pretende invece l’acquisto per usucapione.

Sebbene il legislatore con la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 abbia configurato la nullità per vizi attinenti alla cd. vocatio in ius (tra i quali rientra anche quello scaturente dall’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7) sulla falsariga di quella dettata per i vizi della notificazione dell’atto introduttivo, resta però ferma la differenza, in quanto, l’atto di citazione affetto da siffatte nullità risulta pur sempre validamente notificato, e quindi pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, precludendo le patologie in questione il pieno esercizio delle facoltà di difesa della controparte, ma non anche la produzione degli effetti sostanziali che l’art. 2943 c.c. ricollega, ai fini dell’interruzione del termine di usucapione, all’iniziativa processuale del titolare del diritto.

A tali conclusioni è peraltro pacificamente pervenuta anche la giurisprudenza di questa Corte che in passato ha affermato che (Cass. n. 4566/1985) l’atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge (anche questo vizio oggi rientrante tra quelli attinenti alla vocatio in ius), mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta (più in generale sulla possibilità di ricollegare l’effetto interruttivo della prescrizione ad atti di citazione affetti da nullità, Cass. n. 1329/1991; Cass. n. 13966/2007; Cass. n. 124/2020, sebbene riferito a vizi dell’editio actionis, ma in vista del riconoscimento dei requisiti della costituzione in mora).

In termini analoghi si veda anche Cass. n. 3666/1996, secondo cui l’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, protraendosi fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, senza che abbia rilevanza un’eventuale sentenza che dichiari la nullità degli atti processuali od anche dello stesso atto introduttivo (il che porterebbe ad affermare che, anche nella presente fattispecie, all’effetto interruttivo da collegare al primo atto di citazione delle E., si accompagnerebbe anche la sospensione del termine utile per usucapire, per tutta la durata del relativo giudizio, a ciò anche se in appello sia stata dichiarata la nullità della citazione per la violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 7).

Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui, anche in materia di diritti reali, l’effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in ius (nella specie per difettosa formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7) ove l’atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l’immediata rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2.

5. Il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 22584/2016 denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. con omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si assume che la Corte d’Appello ha disatteso la ricostruzione fattuale operata dalla difesa della ricorrente, secondo cui il completamento della costruzione risalirebbe al 23 gennaio 1982, affermando apoditticamente che le deposizioni dei testi indicati sarebbero generiche e non troverebbero adeguato riscontro nella documentazione versata in atti.

Si sostiene che invece le deposizioni sono del tutto precise e confortano quanto emerge dai documenti circa il fatto che l’opera era stata già posta in essere al dicembre del 1981, non potendosi invece dare credito alle deposizioni rese dai testi di parte avversa.

La seconda parte del primo motivo di ricorso iscritto al n. 22587/2016 denuncia la violazione degli art. 183,184,244,261 e 345 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

Si lamenta che la Corte d’Appello non abbia ammesso le prove richieste e finalizzate a dimostrare il perfezionamento della costruzione già alla data del 15 gennaio 1982.

Le censure, anche in questo caso da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

In primo luogo, in quanto denuncia il vizio di motivazione della sentenza sulla base della abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di impugnazione di sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012.

Occorre in primo luogo evidenziare che l’istruttoria anche orale è stata espletata nel corso del giudizio successivamente introdotto dalla società, la quale ha quindi avuto modo di esercitare il proprio diritto di difendersi provando, il che priva di fondamento la deduzione quanto alla mancata ammissione delle prove nell’altro giudizio.

Inoltre, occorre evidenziare che la Corte d’Appello nella sentenza n. 4856/2015 ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali le prove richieste non apparivano ammissibili, richiamando il contenuto di prove documentali che posticipavano nel tempo la data di realizzazione della costruzione, essendo del tutto inverosimile che l’intero manufatto fosse stato posto in opera lo stesso giorno in cui era avvenuta la consegna del prefabbricato, essedo invece necessarie ulteriori opere, quali la realizzazione del basamento in cemento, il pavimento e la copertura.

Risulta evidente che, a fronte di tali argomentate ragioni, la critica della ricorrente, seppur veicolata sub specie di violazione di regole processuali, mira a contestare un apprezzamento in fatto, attività questa preclusa in sede di legittimità.

Va altresì riscontata la genericità della formulazione del secondo motivo del ricorso iscritto al n. 22584/2016 in quanto denuncia la non corretta valutazione dell’attendibilità delle deposizioni testimoniali riportando, e solo per stralci, le deposizioni di alcuni dei testi escussi, in violazione della regola secondo cui, qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790).

Inoltre, nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito (Cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).

Ne’ la censura potrebbe essere rivalutata alla luce della novella del citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., atteso che nell’interpretazione di questa Corte, è stato precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Infine, quanto alla dedotta violazione di legge, va evidenziato che il motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non sì può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. n. 20867/2020).

6. Il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 22584/2016 denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 871,872 – 873 c.c., nonché degli artt. 1158,1027 e 1061 c.c., con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente reputato inderogabile la prescrizione di cui all’art. 9 delle NTA del PRG, che prevede il rispetto della distanza di metri cinque dai confini interni (di proprietà o di lotti) per le costruzioni realizzate nella zona F1, quale è quella della ricorrente, omettendo di considerare che la deroga sarebbe consentita laddove maturi l’usucapione.

Inoltre, si contesta il carattere integrativo della norma applicata rispetto alla disciplina delle distanze di cui all’art. 872 c.c., invocandosi il principio della prevenzione.

Analogo tenore ha il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 22587/2016.

I motivi, da trattare congiuntamente, che risultano inammissibili nella parte in cui denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione non più vigente, sono chiaramente infondati in relazione alla pretesa possibilità di usucapire il diritto a mantenere un edificio a distanza inferiore a quella dettata dallo strumento urbanistico locale, tenuto conto del rigetto dei precedenti motivi di ricorso, e dell’avvenuta interruzione del termine utile ad usucapire.

Quanto invece alle altre contestazioni, che si connotano per la loro assoluta genericità, tenuto conto del tenore della prescrizione di cui all’art. 9 citato, come riportato in sentenza a pag. 6, laddove prevede che il distacco dai confini interni (di proprietà o di lotto) non possa essere inferiore a metri 5, risulta apodittica, ed in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione secondo cui la stessa non avrebbe carattere integrativo, essendosi anche di recente ribadito che (cfr. Cass. n. 2661/2020) le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), e legittimano, in caso di loro violazione, la richiesta di riduzione in pristino ovvero di arretramento da parte del vicino confinante (conf. Cass. n. 25501/2014).

Quanto al richiamo al principio della prevenzione, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che (Cass. n. 14705/2019) in tema di distanze legali, il criterio della prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza minima delle costruzioni dai confini, purché tale regolamento consenta di costruire in aderenza o in appoggio (in termini analoghi Cass. S.U. n. 10318/2016), sicché in assenza dell’indicazione di una diversa prescrizione regolamentare che appunto consenta la costruzione con siffatte modalità, deve ritenersi che la norma applicata sia altresì preclusiva dell’applicazione del principio della prevenzione.

7. Il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 2587/2016 denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,353 e 354 c.p.c., con omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

Sì deduce che la Corte d’Appello aveva con sentenza on definitiva dichiarato la nullità della citazione introduttiva del rimo giudizio e dei successivi atti processuali, e che aveva assegnato termini per le eccezioni in senso stretto solo alla società appellante, senza quindi rimettere in termini anche le attrici.

Ne deriva che non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda originariamente proposta dalle stesse, e che quindi risulta violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

Premessa l’erroneità del richiamo all’art. 353 c.p.c., e vertendosi, in caso di nullità della citazione, in un’ipotesi che non determina la rimessione della causa al giudice di primo grado (così Cass. S.U. n. 9217/2010; Cass. n. 9306/2012).

La riscontrata violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 7 da parte della Corte d’Appello ha effettivamente determinato la nullità della citazione e di tutti gli atti successivi, ivi inclusa la sentenza emessa in primo grado, ma, una volta esclusa la possibilità di rimessione della causa al giudice di primo grado, la concessione del termine in appello alla società appellante ha assicurato il ripristino delle garanzie difensive al cui esercizio è preordinata la prescrizione in tema di avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7.

Resta però fermo che la rinnovazione degli atti affetti da nullità è pur sempre funzionale alla necessità per il giudice di appello di dover decidere sulla domanda proposta con l’atto di citazione invalido, e mira appunto al recupero dell’atto in questione, sicché una volta ripristinate le garanzie difensive per il convenuto, doverosamente il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla domanda come proposta nell’atto di citazione, il che esclude che ricorra una violazione dell’art. 112 c.p.c..

8. I ricorsi devono quindi essere rigettati, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo, e tenuto conto, ai fini della complessiva determinazione dei compensi, della necessità di remunerare autonomamente le attività difensive svolte nei due diversi procedimenti, sino alla data della riunione, procedendosi ad una liquidazione unica solo per la fase decisionale, che segue l’avvenuta riunione (cfr. sul punto Cass. n. 13276/2018).

9. Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processualì per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi separatamente proposti e poi riuniti a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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