Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21929 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 21929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29133/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO 17/A presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE INCANNO’ che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

I.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 846/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di Axa Ass.ni s.p.a. e di I.R., avverso la sentenza n. 864 del 2014, depositata dalla Corte d’Appello di Ancona in data 13.11.2014, pronunciata dalla corte d’appello quale giudice di rinvio (da Cass. n. 5671 /2010, che accoglieva in parte il primo motivo di ricorso della S.).

La sentenza n. 5671 del 2010 di questa Corte cassava la sentenza impugnata affermando che la corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la domanda di risarcimento per il ritardato pagamento della somma dovuta, tenendo conto, ove l’avesse ritenuto sussistente e risarcibile con il criterio di liquidazione degli interessi compensativi (S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712) che gli stessi, pur decorrendo dal giorno del sinistro, avrebbero dovuto essere commisurati non all’importo del danno liquidato all’attualità, ma a tale importo progressivamente raggiunto nel tempo intercorso tra il prodursi del danno e la sua liquidazione, dedotti gli acconti via via percepiti.

La corte d’appello con la sentenza qui impugnata accoglieva in parte l’appello della S., riconoscendo che la stessa, in relazione all’ammontare del risarcimento danni da incidente stradale già riconosciutole dal giudice di prime cure, avesse diritto anche alla corresponsione degli interessi compensativi, ed indicando che essi dovessero essere quantificati nella misura del 2% annuo, precisandone i criteri di calcolo.

Resiste la Axa Ass.ni s.p.a. con controricorso.

La ricorrente sostiene che la quantificazione degli interessi compensativi dovuti nella misura del 2% fosse iniqua ed inidonea a ristorarla del pregiudizio subito per la tardiva messa a disposizione delle somme dovute da parte del danneggiante e della sua compagnia di assicurazioni. La corte d’appello infatti avrebbe adottato a parametro di quantificazione degli interessi la misura del 2% annuo, indicata come rendimento medio annuo dell’investimento bancario, adottando, a dire della ricorrente, un parametro di risarcimento equitativo – quello del rendimento medio dell’investimento bancario – non conosciuto, il che renderebbe non verificabile l’iter logico argomentativo della sentenza stessa e si porrebbe in contrasto con i parametri del giudizio equitativo individuati da questa Corte (e cita Cass. n. 25912 del 2013). Riferisce poi che forse la corte d’appello potrebbe aver errato nel rapportarsi al rendimento annuo degli investimenti bancari, e avrebbe potuto invece rapportarsi al parametro degli interessi legali che, considerato che il sinistro risale al 1985, avrebbero prodotto un risultato di calcolo, sia quanto ai valori anno per anno, sia quanto al valore medio, ben più favorevole alla danneggiata.

Complessivamente, il ricorso appare infondato.

La corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio, si è attenuta alla prescrizione, impostale dalla sentenza di questa Corte n. 5671 del 2010, di prendere in considerazione il verificarsi di un danno aggiuntivo, e connesso al ritardo con il quale, rispetto al verificarsi dell’evento lesivo, la somma dovuta a titolo risarcitorio è stata messa a disposizione della danneggiata, in modo tale che essa fosse in tal modo effettivamente idonea a reintegrare integralmente, per equivalente, il danno extracontrattuale subito dalla ricorrente. Si è attenuta anche ai criteri di quantificazione di esso indicati dalla sentenza rescindente, che rinviano peraltro ai criteri di cui a Cass. n. 1712 del 1995. Ha indicato un parametro per nulla sconosciuto per compiere la valutazione equitativa (il rendimento bancario del denaro) e, dato l’ampio arco di tempo in considerazione ha scelto di prendere in considerazione un valore medio di tale rendimento. Tale scelta (sebbene non fosse l’unica operabile) non appare incongrua al punto da minare la solidità della intera motivazione, come suggerisce la ricorrente. Le considerazioni della ricorrente circa l’inidoneità di tale rendimento medio a coprire il danno effettivo sono poi da un canto generiche (la S. non indica nè prospetta in alcun modo un diverso tasso di rendimento degli investimenti bancari, neppure scindendo l’arco temporale complessivo in diversi periodi) dall’altro inammissibili, in quanto in tal modo, tenta di indurre la Corte ad un apprezzamento in fatto sulla misura degli interessi da liquidarsi, estraneo al giudizio di cassazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese del presente giudizio in favore della controricorrente in complessivi Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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