Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21928 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M., rappresentata e difesa dall’Avv. TEDESCO

Giorgio, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di

cassazione in Roma, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRODEKO s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso l’Avv.

Tommaso Spinelli Giordano, rappresentata e difesa dall’Avv. MOLLAME

Riccardo, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna Rep. N. 605

depositato il 2 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Prodeko s.r.l. nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di ammissione di un credito per prestazioni professionali.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione alla negata sussistenza del fatto costituito dall’avvenuto conferimento alla ricorrente da parte della società poi fallita dell’incarico professionale di consulente tecnico di parte in favore della legale rappresentante M.M. in un procedimento penale relativo a violazioni di norme tributarie è manifestamente infondato.

Il tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che l’incarico fosse stato conferito alla professionista dalla società e non dalla Sig.ra M. personalmente e a fronte di tale affermazione la ricorrente si limita a rilevare che la presunta violazione sarebbe stata commessa dalla predetta nella sua qualità di legale rappresentante della Prodeko s.r.l. ma ciò conferma solo che, sul piano formale, l’incarico avrebbe potuto anche essere dato dalla società ma non che questo sia effettivamente avvenuto.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1720 c.c., per avere il tribunale escluso che potesse essere ristorato dal mandante il danno subito dal mandatario per le spese conseguenti alla difesa in un processo penale causato dall’esecuzione del mandato.

Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha ritenuto infondata la prospettazione della ricorrente per una duplice ragione: per avere la stessa agito nei confronti del fallimento in qualità di titolare del diritto e non in via di surroga della sua debitrice per il diritto di credito a lei spettante quale mandataria nei confronti della società mandante fallita; per non essere configurabile un diritto del mandatario nei confronti del mandante al ristoro dei danni conseguenti alla difesa in un procedimento penale.

A fronte di tali plurime rationes decidendi, solo la seconda è stata fatta oggetto di censura con conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse, essendo l’ulteriore ragione della decisione da sola sufficiente a supportarla (Cassazione civile, sez. 1^, 13 febbraio 2009, n. 3640).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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