Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21928 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. III, 09/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28170/19 proposto da:

-) K.F., elettivamente domiciliato a Roma, v. della Giuliana

32, presso l’avvocato Antonio Gregorace che lo difende in virtù di

procura speciale in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 12.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.F., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere figlio della seconda moglie del proprio padre; che, morto quest’ultimo, la prima moglie pretese di impossessarsi dell’intera eredità; sorsero così liti e contese con la suddetta donna ed i suoi fratelli unilaterali; tali contese provocarono una rissa, nel corso della quale ferì uno dei fratellastri; di conseguenza fuggì di casa ed andò a vivere da un’amica della madre; deceduta anche quest’ultima, lasciò il Mali e si rifugiò in Libia, dove “venne costretto con la forza” ad imbarcarsi per l’Italia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 30.5.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 12.3.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente asilo non era credibile;

-) la corte d’appello ha ritenuto, in particolare, inverosimile la circostanza che, dopo la morte del padre dell’appellante, la di lui madre avesse accettato di abbandonare la casa familiare dove viveva con il resto della famiglia, rinunciando ai propri diritti ereditari; che su tale questione l’appellante non aveva saputo dare alcuna risposta precisa; che era implausibile che il capo del villaggio non fosse intervenuto per dirimere tale controversia; che era implausibile che gli altri parenti, ed in particolare il nonno materno dell’appellante, non gli avessero prestato aiuto quando fu allontanato dalla casa paterna; che non deponeva a favore della credibilità dell’appellante la circostanza che l’episodio del ferimento del fratellastro fosse stato riferito per la prima volta soltanto nel corso del giudizio di primo grado, mentre al riguardo nulla era stato detto in precedenza, nè l’appellante seppe spiegare le ragioni di tale omissione;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non poteva essere concessa, perchè in Mali non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma soltanto un rischio di attentati terroristici e soltanto in alcune limitate regioni del paese, ma non nella regione di provenienza dell’appellante (Kayes), cioè il sud del Mali;

-) la protezione umanitaria non potesse essere concessa per plurime ragioni: sia perchè nella regione di provenienza dell’appellante (Kayes) non vi erano condizioni geopolitiche tali da imporre di ritenere “vulnerabile” tutti coloro che provenissero da quell’area (pagina 15); sia perchè la storia personale del richiedente non era credibile per le ragioni già indicate, e non poteva essere posta a fondamento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; sia perchè, nella parte in cui l’appellante si doleva della mancata considerazione delle proprie condizioni di salute, il motivo di gravame era generico, perchè ometteva indicare sia la patologia da cui l’appellante era affetto, sia le cure indispensabili ostative al rimpatrio; sia, infine, perchè la circostanza che l’appellante avesse svolto attività lavorativa a tempo determinato, due anni prima della decisione d’appello, di per sè non rendeva l’appellante “vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.F. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che il “fatto decisivo” indebitamente trascurato dalla corte d’appello è rappresentato dalle vessazioni subite durante la permanenza in Libia.

Tale omissione viene denunciata con riferimento al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo, in verità, il ricorrente deduce di avere proposto un motivo di appello con il quale si doleva della mancata considerazione, da parte del tribunale, delle vicende da lui trascorse durante il periodo di permanenza in Libia; e che su tale motivo di gravame la corte d’appello non si era pronunciata.

1.1. Ritiene la corte che tale motivo vada qualificato badando al suo contenuto effettivo, piuttosto che all’intitolazione; e che sotto questo riguardo esso contenga due censure: una di omesso esame del fatto decisivo, l’altra di omessa pronuncia.

1.2. Nella parte in cui denuncia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è tuttavia inammissibile, in quanto tale censura non può essere proposta quando nei gradi di merito vi siano state due decisioni conformi in punto di fatto (art. 348 ter c.p.c., comma 5).

1.3. Nella parte in cui denuncia il vizio di omessa pronuncia il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo non indica in che termini ed in quale. atto introdusse, nel giudizio di primo grado, la circostanza delle allegate vessazioni subite in Libia; nè indica se ed in che termini furono riproposte in appello.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo si sostiene che “la commissione prima, e poi il tribunale” non hanno correttamente valutato le sue dichiarazioni.

Sostiene che, al contrario di quanto ritenuto “dal tribunale”, in Mali esiste una grave minaccia terroristica; che tale minaccia si è progressivamente estesa dal nord al centro, e poi al sud del paese; che l’accordo di pace firmato fra i vari gruppi in contesa non è stato rispettato; che l’intervento dell’esercito francese non aveva posto fine alle violenze; che il giudice di merito aveva negato tali circostanze accontentandosi “della lettura superficiale di alcune notizie”.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per le ragioni già indicate.

Ove, poi, volesse benevolmente ritenersi – superando l’ambigua tecnica scrittoria adottata dal ricorrente – che con la censura in- esame egli avesse inteso in realtà censurare il mancato od insufficiente adempimento, da parte del giudice di merito, del dovere di acquisire ex officio informazioni attendibili ed aggiornate sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente, il motivo sarebbe comunque infondato.

La Corte d’appello, infatti, ha richiamato ed indicato nella sentenza un cospicuo numero di fonti informative certamente attendibili ed aggiornate, per poi trarne la conclusione (la quale è un giudizio di fatto) che nel nord del Mali esistesse sì il rischio di attentati terroristici, ma che questi non erano equiparabili ad una situazione di violenza indiscriminata. Ha inoltre precisato il giudice di merito che tali attacchi si registrano principalmente nel Nord e nel centro del paese, ma non nel sud; e tale circostanza viene corroborata sinanche da una delle fonti invocate dal ricorrente.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Nella illustrazione del motivo, dopo aver trascritto il testo della legge, il ricorrente conclude “non esservi dubbio” che nel caso di specie ricorresse l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “visto anche quanto sopra dedotto sulle attuali preoccupanti condizioni del Mali la cui guerra si sta propagando sempre con maggior insistenza verso il sud del paese”.

3.1. Il motivo è inammissibile, per la sua genericità.

Esso infatti si limita a contrapporre all’affermazione compiuta dalla Corte d’appello (e confortata da numerose citazioni), secondo cui in Mali non esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, la contrastante ed apodittica affermazione secondo cui, invece, in Mali quella situazione sussisterebbe.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

L’illustrazione del motivo è così concepita:

– in una prima parte riassume i presupposti cui è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– quindi lamenta che “i primi giudici” non hanno preso in considerazione “l’ormai consolidata prassi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutti i soggetti stranieri integrati sul territorio dello Stato in possesso di contratto di lavoro e/o di documentazione scolastica”;

– infine si conclude affermando nel caso di specie “i giudici di prime cure” non hanno in alcun modo preso in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente.

4.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), numero 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tali statuizioni, per i fini che qui interessano, possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3 (così il p. 6.1 dei “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto il livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così. facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di- origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

4.2. Nel caso di specie la Corte d’appello, dopo avere escluso che in Mali sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e che di conseguenza non sussistessero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), (pp. 10-12 della sentenza), ha ritenuto che la mancanza di tali condizioni fossero di per sè ostative anche alla concessione della protezione umanitaria, osservando che “l’attuale situazione geopolitica del Mali è già stata valutata (ibidem, p. 15).

Ritiene il Collegio che tale valutazione non sia rispettosa dei precetti stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte e sopra riassunti.

Presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, infatti, per quanto detto è il rischio che in caso di rimpatrio il richiedente sa esposto ad una violazione del nucleo minimo dei suoi diritti umani: violazione che, ovviamente, può teoricamente derivare non-solo da una situazione di conflitto armato, ma anche da altre e contingenti cause.

La Corte d’appello, pertanto, là dove ha escluso che – il rimpatrio dell’odierno ricorrente potesse esporlo al rischio di una violazione dei suoi diritti al di sotto del -loro nucleo incomprimibile sol perchè ha escluso l’esistenza d’una guerra in atto, ha falsamente applicato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, così come interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra ricordata.

PQM

(-) dichiara inammissibile i primi tre motivi di ricorso;

(-) accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulleò spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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