Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21927 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILGRECO DI FRANCESCO GRECO & C S.a.S., fallita, in persona

del

curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, Via Lutezia n. 5,

presso l’Avv. Rodolfo Romeo, rappresentata e difesa dall’Avv.

SANTOSTEFANO Nicola, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.L. e C.A., con domicilio eletto in

Roma, Via Val Pellice n. 53, presso l’Avv. Domenico Crucitti,

rappresentati e difesi dall’Avv. CRUCITTI Nicola Paolo, come da

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio

Calabria n. 329/2009 depositata il 22 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento in epigrafe ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha rigettato la domanda di revoca dell’atto di acquisto di un immobile e relative pertinenze stipulato nell’anno 1998 e quindi quattro mesi circa prima della dichiarazione di fallimento della cedente per carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

Resistono gli intimati con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della sua decisione un motivo di censura (insussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza al momento della stipula del preliminare di vendita) che le parti convenute in revocatoria non avevano prospettato nell’appello, volto a censurare la sentenza del tribunale contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo al momento della stipula del contratto definitivo.

Il motivo è manifestamente infondato dal momento che è pacifico che gli appellanti avevano anche richiamato la circostanza che dopo a stipula del preliminare avevano in più occasioni versato acconti sul prezzo di acquisto e tale argomentazione non può logicamente essere stata formulata per altro fine che non fosse quello di evidenziare l’inconsapevolezza dello stato di insolvenza sia al momento della stipula del preliminare (avvenuta nel 1994) che nel periodo successivo e quindi sia il dato fattuale che l’argomentazione difensiva appartenevano alla censura proposta.

Manifestamente fondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione della L. Fall., art. 67, nonchè artt. 1461 e 2932 c.c., per avere la Corte d’appello dato rilievo, al fine dell’accertamento dell’avvenuta ottemperanza all’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo gravante sul curatore, al momento in cui è stato concluso il preliminare invece che a quello in cui è stato stipulato il contratto definitivo.

E’ infatti giurisprudenza consolidata della Corte quella secondo cui “Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo, l’accertamento degli elementi e dei presupposti dell’azione revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla conoscenza dell’insolvenza, secondo l’orientamento di questa Corte …(omissis) …, deve essere compiuto con riguardo ai secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 dei 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981).

Infatti, è con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, integrando così la fattispecie normativa in esame. D’altronde, neppure può sostenersi che il contratto preliminare renda dovuta, alle condizioni in precedenza stabilite, la disposizione patrimoniale, in quanto la disciplina dell’art. 1461 c.c., è applicabile al contratto preliminare e comprende anche il pericolo di vicende ablatorie connesse al dissesto della controparte, sicchè il promissario ha facoltà di non stipulare il contratto definitivo, qualora al momento della stipulazione sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore (Cass. n. 3165 del 1994)” (così Cassazione civile, sez. 1^, 29 gennaio 2008, n. 2005, in motivazione). Nè vi è ragione di mettere in dubbio tale orientamento alla luce del principio, pure enunciato dalla Corte in tema tuttavia di revocatoria ordinaria, secondo cui non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere (sine fraude) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (Cassazione civile, sez. 3^, 16 aprile 2008, n. 9970), dal momento che la L. Fall., art. 67, ricollega inequivocabilmente, ai fini della revocabilità dell’atto, la consapevolezza dell’insolvenza con il momento di compimento dell’atto lesivo dell’integrità patrimoniale rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui si è assunta l’obbligazione di cui l’atto stesso comporta esecuzione.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA