Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21926 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., con domicilio eletto in Roma, Via Ludovisi n.

16, presso l’Avv. Pier Luigi Zappala, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti MAZZUCATO Mauro e Livio Matassa, come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROMEC s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, Via Monte delle Gioie n. 13, presso l’Avv.

VALENSISE Carolina che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.

Paolo Bortoluzzi, come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona n. 855 R.G.

depositato il 19 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dott. A.A., dottore commercialista, ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale che ha rigettato la sua opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento in epigrafe con il quale il giudice delegato non ha ammesso il suo credito professionale insinuato per Euro 89.890,96 in via privilegiata in quanto l’incarico era stato assegnato in pendenza di procedimento di concordato preventivo senza autorizzazione in violazione della L. Fall., art. 167.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso il tribunale di pronunciarsi in relazione al primo motivo di opposizione concernente la circostanza che gli incarichi sarebbero stati affidati dall’imprenditore dopo la chiusura della procedura.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto, avendo il tribunale motivato la sua reiezione dell’opposizione sulla base dei principi che regolano la necessità dell’autorizzazione ex art. 167, ha implicitamente ritenuto infondata la censura, posto che diversamente la questione non si sarebbe neppure posta (Cassazione civile, sez. 3^, 23 aprile 2008, n. 10592).

Il secondo motivo con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla circostanza secondo cui gli incarichi sarebbero stati dati in pendenza di procedura di concordato preventivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

E’ inammissibile in quanto la censura viene proposta sotto il profilo della carenza di motivazione che può concernere solo una questione di fatto mentre l’accertamento della pendenza o no del procedimento, una volta che siano pacifici gli estremi temporali, attiene ad una valutazione in diritto.

E’ comunque manifestamente infondato sotto il profilo della violazione di legge dal momento che è pacifico che l’affidamento di cui si tratta e l’esecuzione dell’incarico sono intervenuti dopo il decreto di rigetto dell’omologazione ma prima che questo divenisse definitivo ed è del tutto ovvio che il procedimento si chiude solo quando sono scaduti i termini per impugnare o si sono esaurite le impugnazioni dal momento che l’accoglimento delle stesse porterebbe, senza soluzione di continuità, all’approvazione del concordato, per cui resta ferma fa situazione di “spossessamento attenuato” del debitore e la conseguente applicabilità della L. Fall., art. 167, in difetto della quale potrebbero venire pregiudicate le finalità che la procedura persegue.

Con il terzo e quarto motivo, che per la loro complementarietà possono essere esaminati congiuntamente, si contesta, sotto il profilo della motivazione e della violazione di legge, il giudizio del tribunale secondo il quale l’autorizzazione sarebbe stata necessaria in quanto l’attività professionale richiesta sarebbe da considerarsi non utile alla conservazione del patrimonio dell’imprenditore e dunque della garanzia dei creditori e quindi il suo conferimento atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

I motivi sono manifestamente fondati.

Giova premettere che secondo il principio enunciato in tema dalla Corte “Ai fini della opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l’incarico conferito ad avvocato dall’imprenditore in amministrazione controllata non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio monof^ff1l’est discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell’impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell’incarico stesso – anche se di costo elevato – allo scopo di conservare e/o risanare l’impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell’azienda e con giudizio da formulare “ex ante”; c) si deve escludere comunque l’ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l’incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell’impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento)” (Cassazione civile, sez. 1^, 8 novembre 2006, n. 23796).

Giova anche sgomberare il campo dai rilievi critici (peraltro in parte giustificati dalla non perspicua tecnica motivazionale del provvedimento impugnato) circa la non attinenza dei rilievi contenuti nel decreto che non si attaglierebbero alla posizione del ricorrente laddove individuano il costo per il concordato dell’attività professionale in “oltre un milione e seicentomila Euro” a fronte di un credito insinuato di gran lunga inferiore in quanto la motivazione è identica a quella utilizzata per l’analoga posizione di altri professionisti oggetto di separati ricorsi anch’essi al vaglio della Corte e l’importo attiene alla somma delle pretese.

Dovendo dunque valutare la motivazione alla luce degli indicati principi, non può che rilevarsene la carenza sotto il profilo della congruità e della logica dal momento che tutto il ragionamento del giudice del merito è improntato sul costo esorbitante delle parcelle professionali il cui pagamento era stato richiesto nell’ambito della procedura e che aveva comportato l’impossibilità di omologazione della proposta a causa dell’imprevista posta passiva.

Ma tale motivazione certamente non si attaglia alla posizione del ricorrente che non solo è portatore di un credito percentualmente di non particolare rilevanza (90.000 Euro circa a fronte di un debiti di svariati milioni) ma che non poteva certo aver pesato sulla valutazione della proposta stessa per la semplice considerazione che l’incarico e la sua attuazione si collocano in un momento posteriore al rigetto dell’omologazione.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA