Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21926 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21926

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26922/2015 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Vice-Sindaco

A.M., legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO PICA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1284/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004, R.M. convenne in giudizio la Regione Lazio e la Provincia di Roma per sentir condannare la prima, e in subordine la seconda, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’uccisione, nel (OMISSIS), di vari capi di bestiame da parte di cani randagi.

Gli enti chiamati in causa si costituivano eccependo entrambe la loro carenza di legittimazione passiva, nonchè contestando l’an e il quantum del risarcimento richiesto dall’attrice.

Il Giudice di Pace di Segni, con sentenza n. 76/2004, accolse la domanda proposta dalla R., ritenendo legittimata passiva la Provincia di Roma.

Secondo il Giudice di Pace, per l’effettivo esercizio dei compiti conferiti alla Provincia da parte della Regione in ordine al risarcimento dei danni per perdite di bestiame causate dal randagismo, sarebbe stato irrilevante sia la pendenza del termine iniziale stabilito dalla Giunta Regionale nella Delib. con la quale la materia è stata delegata alle Amministrazioni provinciali (1 luglio 2002), sia la mancata emanazione di norme organizzative della stessa delibera. Infatti, la fonte di tali compiti sarebbe stata contenuta nella normativa generale, di rango primario, anteriore al sinistro (precisamente, la legge regionale sul decentramento amministrativo n. 14/1999).

In ogni caso, il Giudice di Pace rilevò che la richiesta di risarcimento era stata presentata nel 2004, e quindi in data successiva al 1 luglio 2002.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1284 del 9 aprile 2015.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva della Provincia di Roma ai sensi del combinato disposto della L. n. 281 del 1991 che, nel dettare i principi fondamentali cui devono attenersi gli enti dotati di potestà legislativa concorrente, all’art. 3, ha stabilito che “al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causati dei cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale” e, della legge regionale n. 14/1999, che ha assegnato tali compiti alle Provincie.

Secondo il Tribunale, poichè l’evento dannoso fonte della pretesa indennitaria risale al 2000, ed è dunque posteriore alla citata legge regionale, è irrilevante che il medesimo fatto sia anteriore rispetto alla Delib. Giunta Regionale n. 783 del 2002, la quale si limitava a disciplinare il profilo organizzativo del decentramento amministrativo, o che la richiesta risarcitoria si collochi prima o dopo il termine di decorrenza fissato per l’effettivo esercizio delle funzioni assegnate, così come sono ininfluenti le inadempienze regionali circa il passaggio di fascicoli e la determinazione dei criteri per la liquidazione degli indennizzi.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la Città Metropolitana di Roma Capitale – succeduta alla Provincia di Roma della L. 7 aprile 2014, n. 56, ex art., commi 16 e 47 – sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

3.1 Resistono con controricorso la Regione Lazio e la signora R.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, la Città Metropolitana di Roma Capitale lamenta la “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 281 del 1991, L.R. n. 14 del 1999 (art. 13; art. 36, comma 2, lett. h; art. 145, comma 2; art. 191, comma 1 e art. 192)”.

L’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti, in base alla L.R. n. 14 del 1999, dalla Regione alla Provincia in materia di indennizzi per i danni da fauna selvatica non sarebbe immediatamente operativa, ma sarebbe soggetta alla decorrenza temporale stabilita nella stessa normativa regionale (art. 191, comma 1), nonchè all’assegnazione alla Provincia, da parte della Regione, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie (art. 192).

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dunque, la Delib. della Giunta Regionale del 2002 non costituirebbe mera disciplina di profili organizzativi, ma atto necessario per l’effettiva attivazione della delega.

All’epoca dei fatti, quindi, la delega di funzioni, e l’individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie, non era ancora stata attuata.

Il giudice dell’appello avrebbe omesso di considerare che, prima della suddetta Delib., in mancanza della effettiva attuazione della delega delle funzioni, la Provincia di Roma, con riferimento alla specifica materia, non aveva alcun margine, nè decisionale, nè operativo, per prevenire le situazioni di danno che potevano essere causate dagli animali selvatici.

La giurisprudenza di legittimità individua il legittimato passivo rispetto alle pretese risarcitone riguardanti i danni cagionati dalla fauna selvatica nell’ente a cui sono stati concretamente affidati nel singolo caso i poteri di amministrazione del territorio di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente. In quest’ultima ipotesi l’ente delegato o concessionario può essere considerato responsabile soltanto qualora gli sia stata conferita autonomia decisionale e operativa idonea a consentire di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi.

Nella specie, invece, sarebbe provato per tabulas che la delibera regionale attributiva di autonomia decisionale e gestionale alla provincia di Roma era successiva di due anni rispetto all’evento.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che, fino alla data di adozione della Delib. della Giunta Regionale, erano state disattese le previsioni della legge regionale in ordine al finanziamento delle spese relative alle funzioni e compiti amministrativi delegati o subdelegati agli enti locali, che erano presupposto dell’esercizio delle stesse funzioni e che, nella medesima delibera, si stabiliva il permanere della competenza regionale fino alla data del 1 luglio 2002.

La legittimazione passiva andava quindi ascritta all’ente regionale, che fino alla suddetta delibera regionale, per espresso dettato normativo, era titolare delle funzioni conferite dalla legge statale.

Il motivo è infondato.

Occorre preliminarmente evidenziare che l’intervento economico previsto dalla L. n. 281 del 1991, art. 3, a carico delle regioni, volto ad indennizzare il danno arrecato da cani randagi o inselvatichiti, mira alla reintegrazione economica dei patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell’Amministrazione (come risulta evidente dalla previsione di un indennizzo, anzichè di un risarcimento). Non possono quindi applicarsi i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana.

Di conseguenza, non dipendendo l’indennizzo da un fatto illecito della Provincia, non appare dirimente la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui, prima della Delib. della Giunta Regionale del 2002, la Provincia di Roma, mancava di autonomia decisionale e gestionale in materia.

Peraltro, tale circostanza non appare nemmeno corrispondente alla realtà, attese le numerose funzioni in materia di fauna selvatica attribuite alle Province in materia di fauna selvatica dalla normativa statale e regionale (v. pp. 9-12 controricorso Regione Lazio).

Nè rileva, rispetto all’individuazione del soggetto legittimato passivamente alle richieste di indennizzo, la circostanza che i fondi per far fronte a tali richieste dovessero essere accreditati dalla Regione. Tale circostanza, infatti, ha rilievo meramente interno.

Al riguardo, in una fattispecie, dai connotati analoghi, riguardante il diritto del proprietario o conduttore del fondo ad un indennizzo per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, questa Corte ha osservato che, quando la legge (in questo caso la L.R. n. 14 del 1999, pone a carico della Provincia la procedura di accertamento del diritto all’indennizzo, di determinazione del suo concreto ammontare e di pagamento diretto dello stesso con i fondi regionali che annualmente la Regione ha il dovere di alimentare e versare alla Amministrazione provinciale, il rapporto che si istituisce ex lege tra la Regione e la Provincia è quello di una delegazione intersoggettiva, istituto peculiare di diritto pubblico non assimilabile al mandato, in virtù del quale l’ente delegato diviene, nei confronti dei terzi medesimi (e salva eventuale possibilità di rivalsa), unico titolare delle situazioni soggettive attive e passive correlate all’esercizio delle attribuzioni delegate, così rispondendo in proprio delle obbligazioni ad esso connesse (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17-12-2007, n. 26536).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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