Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21926 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. un., 07/09/2018, (ud. 13/02/2018, dep. 07/09/2018), n.21926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17238-2015 proposto da:

S.A.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via

Portuense n. 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato

e difeso dagli avvocati GUIDO CORSO e AGATINO CARIOLA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Baiamonti n.

25;

– controricorrente –

e contro

L.M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA depositata il

28/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Agatino Cariola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 114/A/2015, depositata il 28 aprile 2015, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, per quanto qui ancora interessa, ha rigettato l’appello di S.A.F.M. contro la sentenza di primo grado che, in integrale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, lo aveva condannato, in qualità di direttore generale della A.U.S.L. n. (OMISSIS) (ora Azienda sanitaria provinciale di Catania), al pagamento di Euro 371.941,63, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti da conferimenti di incarichi professionali a soggetti esterni all’Amministrazione.

1.2. Il giudice d’appello, in particolare e in sintesi, ha ritenuto che: a) non vi erano i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo penale pendente a carico dello S. per abuso d’ufficio (nell’ambito del quale era intervenuta sentenza di primo grado di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato), data l’autonomia del giudizio in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale e dovendosi escludere la violazione del principio del ne bis in idem; b) non vi era alcun difetto di giurisdizione del giudice contabile per aver sindacato nel merito scelte discrezionali, in violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1, essendosi il giudice di primo grado limitato a verificare se i comportamenti tenuti e i provvedimenti emessi dallo S. fossero o meno conformi alle norme vigenti in materia, nonchè ai fondamentali canoni di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, costituenti veri e propri limiti legali dell’azione amministrativa; c) dall’esame della documentazione relativa ai singoli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel 2006, ai sensi della D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, a R.S., Ru.Se. e Ro.Co. in qualità di esperti esterni, risultavano violati i consolidati principi secondo i quali 1) la P.A. deve operare avvalendosi ordinariamente del personale in servizio; 2) soltanto nel caso in cui debba soddisfare specifiche e temporanee esigenze cui non possa assolutamente far fronte con il proprio personale, può far ricorso ad esperti esterni di provata competenza; 3) il compenso non può essere determinato in maniera arbitraria ma va rapportato a specifici e documentati parametri.

2. Avverso la sentenza S.A.F.M. propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice a quo in ragione dell’illegittima composizione del collegio giudicante per violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, derivante dal fatto che due suoi membri (il presidente e il consigliere relatore) avevano già partecipato al collegio che aveva rigettato l’istanza di definizione agevolata del giudizio d’appello; in subordine solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24,104 e 111 Cost., degli artt. 51 e 52 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, poichè la carenza di giurisdizione per illegittima composizione di un giudice speciale è ravvisabile solo in caso di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizio di numero o qualità dei suoi membri, che ne precluda l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, mentre la denuncia di violazione di norme processuali (quale, nella specie, la dedotta mancata astensione di membri del collegio) esorbita dai limiti del sindacato delle sezioni unite (Cass., Sez. U., 13/7/2006, n. 15900; 6/5/2015, n. 9099; cfr., anche, più in generale, Cass., Sez. U., 16/1/2007, n. 753; 1/7/2009, n. 15383; 26/7/2011, n. 16246; 12/6/2018, n. 15342).

Ne discende il difetto di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

2. Col secondo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice contabile è denunciato per lesione della “riserva di amministrazione”, cioè per l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

La Corte dei conti, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, non viola i limiti esterni della propria giurisdizione, con sconfinamento nella sfera del merito riservata alla p.a., quando ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti di legge, costituiti dall’alto contenuto di professionalità e dalla ricorrenza di eventi straordinari ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente (tra altre, Cass., Sez. U., 5/3/2009, n. 5288; 9/5/2011, n. 10069; 23/11/2012, n. 20728; 13/12/2017, n. 29920).

Il principio si inquadra in quello, più generale, in virtù del quale la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, che devono essere ispirati ai criteri di economicità e di efficacia, con il solo limite del divieto di compiere valutazioni di mera opportunità o non condivisione (tra le recenti, Cass., Sez. U., 7/11/2013, n. 25037; 15/3/2017, n. 6820; 27/12/2017, n. 30990).

Va aggiunto che la doglianza, formulata nell’ambito del motivo, concernente la condanna del ricorrente al pagamento dell’intero importo degli emolumenti corrisposti agli esperti senza tener conto dei vantaggi conseguiti all’amministrazione, è inammissibile, attenendo chiaramente ai limiti interni della giurisdizione

3. Con la terza censura, il ricorrente denuncia ancora il difetto di giurisdizione per violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, a seguito dell’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede penale.

Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto il vizio denunciato si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione, sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile), laddove il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, e considerato che l’eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale (da ult., Cass., Sez. U., 28/12/2017, n. 31107).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore presso la Corte dei conti.

PQM

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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