Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21925 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25569/2013 proposto da:
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo
studio dell’avvocato Costantino Giorgio, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Icla Costruzioni Generali S.p.a. in Liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, Clelia Finance S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in
Roma, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell’avvocato Capponi
Bruno, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Falco
Domenico, giusta procure a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3988/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/07/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
che:
La Regione Basilicata ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo depositato il 27/12/2011 e notificato alla Regione Basilicata in forma esecutiva il 15/01/2011, perchè proposto tardivamente in data 08/02/2012, oltre il termine di novanta giorni fissato dall’art. 828 c.p.c..
Replicano con controricorso la ICLA COSTRUZIONI GENERALI SPA e Clelia Finance SRL.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 06/07/2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– con atto sottoscritto a firma congiunta da tutte le parti, depositato dopo la fissazione della data dell’adunanza camerale, ma prima del suo svolgimento, la ricorrente e le controricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
– in conseguenza di ciò, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.;
– le parti hanno concordato la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018