Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21924 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19011/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9558/2014 della CORIE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 9558/2014 della Corte di appello di Roma La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Successivamente Poste ha depositato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c., con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale. La rinunzia è stata notificata alla controparte non costituita.

Poste ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal verbale in data (OMISSIS) risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

La definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alla luce dell’intervenuto accordo conciliativo si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis, atteso che l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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