Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21924 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3977/2015 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MARIA LETIZIA ROSATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO BERSELLI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZ SPA già AZ INGROSS, in persona del suo legale rappresentante p.t.

Dott. N.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO

FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO RIZZO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1516/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO BERSELLI;

udito l’Avvocato CARLO CERMIGNANI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004, S.D. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Rossano, la AZ S.p.a. già AZ Ingross S.p.a., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 38.608,77, indebitamente riscossa per il pagamento di obbligazioni contratte dalla Penta S.r.l. – di cui l’attore era all’epoca socio – da lui versata su un libretto al portatore e consegnato il 16 ottobre 1990 alla Penta S.r.l. a garanzia di un contratto di fornitura tra la stessa e la AZ Ingross S.p.a. stipulato il 26 giugno 1989 e risoltosi l’8 marzo 1991.

La società convenuta, costituitasi, sostenne l’avvenuta riconferma espressa del pegno consegnato per effetto della sottoscrizione, l’8 marzo 1991, di un nuovo accordo sottoscritto dallo S. in qualità di amministratore unico della Penta, da considerare quale mera rinnovazione del precedente contratto, contenente l’espressa previsione di risoluzione automatica in caso di mancata presentazione dalle garanzie richieste. Il libretto al portatore su cui erano depositate le somme oggetto della domanda, quindi, accedeva al nuovo rapporto su consenso del garante S. secondo l’art. 7, punto 5 del contratto, che consente al suo trattenimento da parte della A.Z. s.p.a..

Dedusse conseguentemente che, a causa dell’acclarato inadempimento nel pagamento delle fatture da parte della società debitrice principale garantita, è sorto il diritto all’incasso da parte della creditrice.

Infine, rilevò l’avvenuto riconoscimento, da parte del successivo Amministratore della Penta S.r.l., del credito vantato dallo S. per il pagamento delle somme garantite e l’avvenuta insinuazione da parte dell’attore al passivo del fallimento della società, per il medesimo importo richiesto in giudizio.

Il Tribunale di Rossano, con sentenza n. 53/2008, respinte le eccezioni processuali sollevate dalla convenuta, rigettò la domanda attorea, affermando che il nuovo rapporto contrattuale dovesse ritenersi novativo, ai sensi dell’art. 1232 c.c., di quello stipulato nel 1989 anche in ordine alla sussistenza del pegno, in considerazione della espressa previsione di risoluzione automatica del nuovo contratto stipulato dallo stesso S. nella qualità di amministratore unico della Penta, in caso di mancata prestazione di garanzia (risoluzione non verificatasi), della tardiva richiesta di restituzione del libretto (avanzata solo il 16 dicembre 1991) e dell’insinuazione al passivo della Penta S.r.l. del credito derivante dal pagamento effettuato in favore della stessa società da parte del terzo garante.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1516 del 27 ottobre 2014 che, dichiarata la non incidenza delle attendibilità testimoniali, ha aggiunto alle argomentazioni del Tribunale, la presunzione dell’identità del modus procedendi tra il primo ed il secondo contratto a distanza di pochi mesi e a fronte di debiti contabilizzati.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il signor Delfino S., sulla base di un unico motivo.

3.1 Resiste con controricorso la AZ S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1232 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La Corte di appello avrebbe violato l’art. 1232 c.c., in quanto non vi sarebbe alcuna prova della volontà espressa dello S. di voler mantenere a garanzia del nuovo contratto del 1991 il libretto al portatore, con la somma di Lire 70.000.000, che aveva rilasciato a garanzia del primo contratto del 1989.

I giudici del merito, pur avendo correttamente riconosciuto che con il contratto del 1991 vi era stata una novazione contrattuale, avrebbero erroneamente ritenuto che fosse avvenuta anche la rinnovazione del rapporto di garanzia ai sensi del 1232 c.c., omettendo di considerare la testimonianza della teste T., citata dalla società convenuta, ma che sarebbe stata totalmente a favore della tesi prospettata dallo S..

La Corte avrebbe deciso sulla base di semplici congetture, inidonee a dimostrare che le parti avessero convenuto espressamente di mantenere il pegno del libretto per il nuovo contratto.

Inoltre, lo S. avrebbe prestato la garanzia del 1989, perchè socio della Penta S.r.l., ma non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe dovuto prestarla nel 1991, quando non faceva più parte della compagine sociale della medesima società.

Il motivo è infondato.

Come emerge dalla narrativa e dal controricorso, non contestato dal ricorrente, il nuovo contratto dell’8 marzo 1991 fu stipulato dalla Penta rappresentata dallo S. che, nel prevedere la prestazione di garanzia per l’adempimento, pena la risoluzione del contratto – clausola n. 7, punto 5, richiamata in narrativa – consentì espressamente che il libretto già in possesso della Az restasse nella disponibilità della stessa a garanzia del nuovo contratto. Tale volontà espressa è stata poi corroborata dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, come evidenziato dalla Corte d’Appello.

Pertanto integrata nei suesposti termini ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la motivazione della Corte d’Appello il motivo va respinto.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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