Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21924 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. I, 09/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3263/2019 R.G. proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 7 dicembre

2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

RITENUTO

che con decreto del 7 dicembre 2018 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da T.M., cittadino del (OMISSIS);

che avverso il predetto decreto il T. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, (recte: introdotto dall’art. 6, lett. g), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), sostenendo che l’esclusione della reclamabilità del decreto con cui il tribunale pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento a danno dei richiedenti asilo ed impedisce la correzione di eventuali errori commessi dal giudice di primo grado nell’accertamento dei fatti;

che il motivo è infondato;

che la questione di legittimità costituzionale, oltre a risultare irrilevante, non avendo il ricorrente proposto appello ma ricorso per cassazione, è stata infatti già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, oltre a risultare privo di copertura costituzionale, non trova applicazione generalizzata neppure nell’ambito del procedimento di cognizione ordinaria, in riferimento al quale è prevista una pluralità di eccezioni, e può comunque essere derogato dal legislatore per soddisfare specifiche esigenze, quale quella di celerità sottesa alla disciplina dei procedimenti in materia di protezione internazionale;

che l’inerenza di tale materia a diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, non consente di ritenere che la soppressione dell’appello si traduca automaticamente in una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione, preceduti da una fase amministrativa nell’ambito della quale il richiedente è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni, attraverso il colloquio dinanzi alla commissione territoriale (cfr. per tutte Cass., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27700; 5/07/2018, n. 17717);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ha ritenuto irrilevante lo stato di privazione dei diritti fondamentali in cui egli versava nel Paese di origine, senza tener conto della inferiorità della sua condizione personale rispetto agli standard minimi necessari per un’esistenza dignitosa e dell’incolmabile sproporzione con la situazione d’integrazione sociale da lui raggiunta nel Paese di accoglienza, per effetto della quale il rimpatrio risulterebbe lesivo della sua dignità personale;

che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di adempiere il proprio obbligo di cooperazione istruttoria e di concedergli il beneficio del dubbio, non avendo esaminato la documentazione prodotta, comprovante la gravissima situazione di sfruttamento cui sono sottoposti i minori abbandonati presso le scuole coraniche ed il percorso di inclusione ed inserimento scolastico e lavorativo da lui intrapreso in Italia;

che il motivo è infondato;

che nella specie, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato quella preesistente di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, essendo la stessa entrata in vigore in data successiva a quella di presentazione della domanda di protezione internazionale, la quale attrae il regime normativo applicabile, avuto riguardo al momento d’insorgenza del diritto alla protezione umanitaria, coincidente con quello dell’ingresso in Italia dello straniero in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459);

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è puntualmente attenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura richiede una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergere eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/ 2019, n. 3681);

che il Tribunale ha infatti escluso la configurabilità di una delle predette situazioni, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, evidenziando per un verso la cessazione del rischio di sottoposizione al trattamento inumano asseritamente subito in epoca anteriore all’abbandono del Paese di origine, in considerazione dell’età ormai raggiunta dal ricorrente, e l’insufficienza della volontà d’inserimento nel contesto sociale italiano da lui manifestata, e dando atto per altro verso della stabilità della situazione sociale e politica del (OMISSIS), le cui criticità, dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non sono state ritenute talmente gravi da consentire di ravvisare una vera e propria emergenza umanitaria;

che, nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente si limita ad insistere sulla necessità del confronto tra la sua precedente condizione e quella attuale, puntualmente effettuato dal decreto impugnato, invocando le informazioni acquisite agli atti, anch’esse specificamente prese in esame dal Tribunale, ed il percorso d’inserimento da lui avviato in Italia, del quale è stata invece esclusa la sufficienza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

che in tal modo egli dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257).

che, in assenza di una situazione di vulnerabilità personale, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può d’altronde trovare giustificazione nè nell’accertamento del livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, la cui isolata prospettazione risulta insufficiente ai fini della prescritta comparazione (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459), nè nella rappresentazione di uno stato di difficoltà collegato alla situazione economico-sociale in atto nel Paese di origine, non essendo ipotizzabile a carico dello Stato italiano un obbligo di garantire allo straniero parametri di benessere, e non potendosi quindi attribuire rilievo alla sola diversità delle condizioni di vita esistenti nel Paese di origine, la cui considerazione in termini generali ed astratti si porrebbe in contrasto con il carattere strettamente personale della valutazione prescritta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/ 2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che, in quanto fondato sul richiamo alle informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, prodotte dallo stesso ricorrente, l’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla condizione personale dei bambini abbandonati presso le scuole coraniche ed alla situazione economico-sociale in atto nel (OMISSIS) consente di escludere anche la configurabilità del dedotto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 8, comma 3, e del principio del beneficio del dubbio emergente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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