Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21924 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27179/2013 r.g. proposto da:

SERVIZIMPRESA s.r.l., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, dott. B.O.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dagli Avvocati Gianni Maria Saracco e Giorgio Papetti,

con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, alla via Monzambano n. 5;

– ricorrente –

contro

F.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati

Nicola Mini e Rocco Satriano, con cui elettivamente domicilia presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, alla F. Confalonieri n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata in

data 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo rigettarsi il

ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. G. Papetti, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. R. Satriano, che ha chiesto

rigettarsi l’avverso ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto del 6 luglio 2010, Servizimpresa s.r.l. azionò la clausola arbitrale contenuta nei contratti di prestazione d’opera professionale stipulati, tra il 2006 e il 2009, con F.M., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento dell’inadempimento di quest’ultimo ai propri obblighi di esclusiva e la sua condanna al pagamento di una somma di danaro a vario titolo composta (pagamento di penali per concorrenza sleale, pagamento di penali per estinzione anticipata).

1.1. Il F. partecipò alla procedura arbitrale, eccependo, per ciò che in questa sede ancora rileva, la nullità della clausola arbitrale per violazione dell’art. 806 c.p.c., la natura irrituale dell’arbitrato ed assumendo che la prestazione intercorsa tra lui e Servizimpresa s.r.l. non fosse d’opera intellettuale, ma una prestazione d’opera continuativa e coordinata di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3.

1.2. Il collegio arbitrale disattese tali eccezioni, ritenendo la natura rituale dell’arbitrato, escludendo che si trattasse di rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. e sostenendo di non potersi pronunciare sulla questione della validità della clausola compromissoria perchè la stessa era già stata accertata, con decisione rimasta non impugnata, dal giudice ordinario. In particolare, gli arbitri richiamarono la sentenza n. 70/2010 del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, con la quale il giudice, celebrando un giudizio di opposizione promosso dal F. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Servizimpresa s.r.l. contro di lui, si era dichiarato incompetente proprio in ragione della clausola compromissoria prevista nel contratto. Il medesimo collegio, quindi, pronunciò un lodo col quale, accertata la natura rituale dell’arbitrato e la incontrovertibilità della competenza arbitrale per effetto della mancata impugnazione della sentenza del menzionato tribunale, accolse parzialmente le richieste di Servizimpresa s.r.l., respingendo tutte le domande ed istanze del F..

2. Quest’ultimo impugnò per nullità il lodo innanzi alla Corte d’appello di Torino, assumendo, per ciò che qui ancora rileva, che il lodo fosse inesistente per invalidità della convenzione di arbitrato, perchè essa verteva su materia non assoggettabile ad arbitri ex art. 806 c.p.c., comma 2. Ripropose, in buona sostanza, le considerazioni già sottoposte al collegio arbitrale, benchè sotto forma di motivi di impugnazione del lodo.

2.1. Servizimpresa s.r.l. si costituì nel suddetto giudizio, contestando le avverse ragioni e proponendo impugnazione incidentale subordinata nel merito in caso di superamento della fase rescindente.

2.2. La Corte territoriale accolse l’impugnazione del F., dichiarando la nullità del lodo per nullità della clausola arbitrale. Il giudice statale fondò il suo convincimento sulle seguenti considerazioni: 1) contrariamente a quanto sostenuto da Servizimpresa s.r.l., la sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con la quale si era sancita la competenza arbitrale non costituiva accertamento irrevocabile della validità della clausola compromissoria. In particolare, la sentenza aveva pronunciato sulla competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio, ex art. 819-ter c.p.c., ed in conformità dei principi generali in tema di pronunciamenti sulla competenza, per cui tale la stessa avrebbe fatto stato tra le parti solo nell’ambito del procedimento cui si riferiva; 2) diversamente da quanto asserito da Servizimpresa s.r.l., il procedimento arbitrale non poteva considerarsi la prosecuzione del giudizio civile definitosi con la predetta sentenza n. 70/2010, in quanto l’art. 50 c.p.c. non si applicava ai rapporti tra arbitrato e processo ordinario; 3) contrariamente a quanto sostenuto da Servizimpresa s.r.l., la lettura dell’insieme delle clausole contrattuali induceva, anche in considerazione della lunga durata (4 anni) del rapporto, a ritenere la sussistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata. Al di là dell’autoqualificazione formale dell’atto (prestazione d’opera intellettuale), infatti, esso conteneva clausole tipiche del rapporto parasubordinato.

3. Contro la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione Servizimpresa s.r.l., affidandosi a due motivi (il secondo dei quali proposto in via esclusivamente subordinata), resistiti dal F..

3.2. I formulati motivi prospettano:

1) “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, e, in particolare, degli artt. 819-tere 50 c.p.c.; violazione dei principi in tema di transiatio iudicii e di giudicato interno; Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto per obliterazione dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2013″. Si ascrive alla corte distrettuale: 1) di aver omesso di considerare che la questione della deferibilità ad arbitri di una controversia costituisce una questione di competenza in senso tecnico, sicchè l’unica via percorribile per evitare il formarsi dell’inoppugnabilità sul punto è il regolamento di competenza, nella fattispecie non esperito; 2) di aver errato laddove, contraddicendo l’insegnamento di Cass. n. 22002 del 2012, aveva ritenuto che l’art. 50 c.p.c. non si potesse applicare al caso, quale quello di specie, di incompetenza dichiarata dal giudice ordinario a favore degli arbitri; 3) di aver errato laddove non aveva considerato la pronuncia della Corte costituzionale n. 223 del 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter c.p.c., comma 2, laddove esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 c.p.c.”;

2) “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 806 c.p.c.e dell’art. 409 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale errato laddove ha ritenuto la natura parasubordinata del rapporto tra Servizimpresa s.r.l. ed il F., dichiarando, di conseguenza, la nullità della clausola compromissoria per violazione degli artt. 806 e 409 c.p.c.. Segnatamente, la ricorrente sostiene che le clausole dei contratti non avrebbero dovuto condurre il giudice ordinario a qualificare il rapporto di lavoro come parasubordinato, ma come autonomo. In questa prospettiva, assume che l’elemento della “coordinazione”, che deve ricorrere necessariamente perchè possa configurarsi un rapporto ex art. 409 c.p.c., comma 3, nel caso di specie non ricorrerebbe, e che la corte territoriale aveva dato rilievo, per fondare il suo convincimento, ad elementi che non avrebbe dovuto considerare (quali la predeterminazione di un orario di lavoro o l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente).

4. Il primo motivo deve esser accolto, con conseguente assorbimento del secondo, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

4.1. Giova premettere che questa Corte (cfr. Cass. n. 5510 del 2011, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 23176 del 2015) ha affermato che, “Ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 20 la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito”. Principio, quello appena riportato, senz’altro valido anche con riguardo a controversie cui non si applicabile la nuova disciplina dell’arbitrato, avendo questa stessa Corte stabilito, con pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass., SU., n. 24153 del 2013), – resa in materia di arbitrato estero ma sulla base di una rivisitazione complessiva dell’essenza dell’istituto – con un consapevole overruling in materia processuale (cfr. Cass., SU, n. 23675 del 2014), che “l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”.

4.2. Proprio sulla base di tale nuova affermazione, avente valore centrale nella ricostruzione della disciplina dell’arbitrato, non soltanto in base alla L. del 2006, ma anche con riguardo alla riforma del 1994, le Sezioni Unite hanno messo in moto un vero e proprio processo di revisione interpretativa di quelle disposizioni (rispetto al leading case rappresentato da Cass., SU, n. 527 del 2000 ed alle decisioni conseguenti ad esso) le cui implicazioni, di indubbio rilievo, sono tuttora in itinere.

4.3. Va poi osservato che, con sentenza n. 223 del 2013, la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter c.p.c., comma 2, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, oltre che viceversa, di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 c.p.c., ferma la parte restante dello stesso art. 819-ter, sicchè, per quanto qui di specifico interesse, l’affermazione della corte territoriale secondo cui, diversamente da quanto asserito da Servizimpresa s.r.l., il procedimento arbitrale non poteva considerarsi la prosecuzione del giudizio civile definitosi con la predetta sentenza n. 70/2010 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, in quanto l’art. 50 c.p.c. non si applicava ai rapporti tra arbitrato e processo ordinario, non è più conforme a legge.

4.3.1. Ciò comporta, altresì, che la menzionata sentenza resa dal tribunale piemontese, pacificamente rimasta non impugnata, benchè insuscettibile di fare stato in altri processi, può, invece, farlo in questo, perchè si tratta di riassunzione/prosecuzione del primo (posto che, costituendosi innanzi al Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, Servizimpresa s.r.l. aveva proposto, in via riconvenzionale, le ulteriori rispetto al pagamento della nota di credito n. (OMISSIS) oggetto dell’ingiunzione ivi opposta dal F. – medesime richieste poi sottoposte alla cognizione arbitrale).

4.2. Pertanto, la competenza degli arbitri non può più essere messa in discussione, ma altrettanto è a dirsi – al pari di quanto sarebbe accaduto se la traslatio iudici avesse comportato la prosecuzione innanzi ad altro giudice statale – per tutte quelle questioni che, rispetto a tale esito decisionale, si ponevano come logicamente pregiudiziali, riguardanti, cioè, fatto/i, diverso/i ed indipendente/i da quello affermato dalla controparte, ma presupposto/i di esso: e tale è, indubbiamente, la questione (pregiudiziale di rito. Cfr. Cass., SU, n. 23463 del 2016) circa l’insussistenza della nullità, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., comma 2, della clausola compromissoria nella specie costituente la fonte della potestas iudicandi del collegio arbitrale.

4.2.1. Da ciò, quindi, l’ulteriore e conclusiva precisazione che, nell’ipotesi di riassunzione del giudizio innanzi agli arbitri, ex art. 50 c.p.c., a seguito di corrispondente decisione di incompetenza del giudice statale non impugnata con il relativo regolamento (necessario o facoltativo, ex artt. 42 o 43 c.p.c., a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito), è altresì preclusa l’impugnazione per nullità (nella specie, ex art. 806 c.p.c., comma 2) del lodo rituale ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, peraltro, in linea generale, già soggetta ai limiti dell’art. 817 c.p.c., comma 3.

5. Le considerazioni fin qui esposte impongono, dunque, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione del lodo già formulati dal F. e dichiarati assorbiti nella statuizione oggi cassata, nonchè per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione del lodo già formulati dal F. e dichiarati assorbiti nella statuizione oggi cassata, nonchè per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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