Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21923 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 5416/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittor – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso N. 5406/2010 proposto da:

S.A., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. DE PAOLA Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 5408/10 proposto da:

Z.M., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5412/10 proposto da:

M.M., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 5416/10 proposto da:

I.F., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5419/10 proposto da:

G.F., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5421/10 proposto da:

C.F., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Coltoredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5423/10 proposto da:

C.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5427/10 proposto da:

CA.Fa., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5427/10 proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e

difeso;

– ricorrente incidentate –

nei confronti di:

CA.Fa., come sopra domiciliato e difeso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè sul ricorso n. 5430/10 proposto da:

B.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5432/10 proposto da:

M.F., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 5434/10 proposto da:

IO.Fe., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5436/10 proposto da:

V.C., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5436/10 proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e

difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

V.C., come sopra domiciliato e difeso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè sul ricorso n. 5439/10 proposto da:

N.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 5443/10 proposto da:

A.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 5445/10 proposto da:

AU.Gi., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5462/10 proposto da:

Z.F., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Aw. Gabriele De Paola che lo rappresenta

e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5467/10 proposto da:

CO.Gi., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colleredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5471/10 proposto da:

F.M., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele De Paola che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 5471/10 proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e

difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

F.M., come sopra domiciliato e difeso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze

depositato in data 6 luglio 2009 nei procedimenti riuniti n. 759/08

V.G. più altri promossi ai sensi della L. n. 89 del 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti private in epigrafe ricorrono per cassazione con separati ricorsi nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.800,00 per ciascuno per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio durato complessivamente nove anni.

Contro alcuni ricorsi resiste l’Amministrazione con controricorso e in tre di questi propone ricorso incidentale cui resiste il ricorrente principale con controricorso.

Le cause sono state assegnate alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

I ricorrenti principali hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi principali e quelli incidentali debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Il quarto motivo, uguale per tutti i ricorsi principali, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla circostanza (ritenuta del giudice del merito e la cui sussistenza contestano i ricorrenti) secondo cui non sarebbero state presentate istanze di prelievo, e che deve essere esaminato prioritariamente, è inammissibile in quanto o la documentazione su cui il motivo è fondato (estratta dal sito internet TAR Lazio) era già stata depositata in allegato ai ricorsi presentati alla Corte d’appello e allora la valutazione del giudice sarebbe effetto di errore di fatto per mancata percezione del documento, come tale censurabile solo con lo strumento della revocazione, oppure tale documentazione non è stata tempestivamente prodotta e la prova non può essere fornita in questa sede.

Manifestamente infondato è per contro il motivo su cui si basano i ricorsi incidentali secondo il quale la Corte di merito avrebbe errato nel non rilevare l’inammissibilità delle domande in quanto alle stesse, proposte dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come convertito, a mente del quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo che si assume di irragionevole durata non è stata presentata un’istanza di prelievo, sarebbe applicabile tale disposizione dal momento che la Corte ha già precisato che “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere” (Cassazione civile, sez. 1^, 10 ottobre 2008, n. 24901) e tale interpretazione è stata confermata dalla Corte europea secondo la quale “Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, conv. con L. 6 agosto 2008, n. 133, che impone di depositare davanti al giudice amministrativo una domanda di fissazione urgente dell’udienza (istanza di prelievo) per potersi avvalere della legge Pinto, non esclude un’interpretazione nel senso che esso non si applichi ai casi che concernono la durata dei processi amministrativi durante i quali un’istanza di prelievo non sia stata depositata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112; una tale interpretazione s’impone anche perchè produce effetti conformi ai principi della Convenzione” (Corte europea dir. uomo, sez. 2^, 2 giugno 2009).

Manifestamente fondati sono invece gli ulteriori motivi del ricorso principale, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, con i quali si lamenta l’ingiustificata ed illegittima riduzione ad Euro 300,00 annui dell’indennizzo dai momento che questa Corte ha ripetutamente affermato che la serialità del giudizio presupposto e l’assenza o la tardività di istanze sollecitatorie non giustificano un eccessivo scostamento dai parametri individuati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

I ricorsi principali debbo essere dunque accolti nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 5.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sei di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese seguono la soccombenza. Per quanto attiene alle spese del giudizio di merito, che debbono essere riliquidate in considerazione della cassazione del decreto impugnato, si deve tener conto del principio affermato in identica fattispecie da questa Corte secondo cui “In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (sent. n. 10634/10).

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie i ricorsi principali nei limiti di cui in motivazione; rigetta quelli incidentali; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 5.250,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 6.629,00 di cui Euro 3.129,00 per diritti, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese del giudizio di merito distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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