Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21922 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21922

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25803/2015 R.G. proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria

n. 119, presso lo studio dell’avv. Franco Cicchiello che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Denza n. 3, presso lo studio dell’avv. Angelo Martucci che lo

rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv.

Alessandro Mezzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 23

gennaio 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., n. 1.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto dal D.M. avverso la sentenza di primo grado con cui era stato condannato al risarcimento dei danni causati al S. con uno schiaffo.

Diritto

CONSIDERATO

I tre motivi di ricorso riguardano tutti la validità della notificazione dell’atto di citazione. Tale atto sarebbe stato notificato presso la vecchia residenza del D.M., nonostante egli si fosse trasferito all’estero in data anteriore. Tale circostanza, peraltro, sarebbe stata verificabile dall’attore, in quanto il convenuto a quella data era già ritualmente iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

L’anteriorità dell’iscrizione all’AIRE rispetto alla data di notifica dovrebbe risultare da un “documento n. 5” consistente nella lettera del 15 novembre 2004 con la quale il Consolato Generale d’Italia a Nizza trasmetteva al Comune di Aprilia il modello di spostamento della residenza. Il nuovo indirizzo di residenza del D.M. all’estero dovrebbe essere menzionato in un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Aprilia il 14 dicembre 2004. Pertanto, l’atto di citazione, notificato presso la vecchia residenza in data 23 febbraio 2005, sarebbe nullo.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto va rilevato che il ricorso non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè il D.M. ha omesso di allegare i documenti dai quali risulterebbe l’avvenuto spostamento della residenza all’estero e la comunicazione di tale spostamento dall’ufficio consolare al comune di provenienza. Il ricorrente, infatti, si è limitato a produrre indistintamente l’intero fascicolo processuale del merito, senza indicare il luogo del processo in cui tali documenti risultino reperibili.

Sebbene tale rilievo sia assorbente, è utile aggiungere che le censure sono infondate anche in punto di diritto.

Il D.M., infatti, sostiene di aver curato gli adempimenti previsti dalla L. 7 ottobre 1988, n. 470, art. 6, istitutiva dell’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), a mente del quale i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

La regola va però coordinata con quanto prescritto dall’art. 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Questa Corte ha già precisato che, ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell’art. 44 c.c., comma 1 e art. 31 disp. att. c.c., il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione (del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, art. 16 e, successivamente, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18), la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicchè la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Sez. 1, Sentenza n. 17752 del 30/07/2009, Rv. 609773).

Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all’estero. La L. n. 470 del 1988, citato art. 6, infatti, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all’art. 31 disp. att. c.c., nè ne ha determinato la tacita abrogazione.

Consegue che l’adempimento di cui alla L. n. 470 del 1988, art. 6, non è sostitutivo di quello – distinto ed ulteriore – richiesto dall’art. 31 disp. att. c.c., per l’immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello spostamento della residenza.

Nella specie, anche stando alla sola prospettazione del ricorrente, tale adempimento non è stato curato e quindi la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non sussiste.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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