Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21921 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 30/07/2021), n.21921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13074-2016 proposto da:

T.R., T.L., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ANTONIO BUONGIOVANNI, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A., E TR.AN., quali eredi di T.G.,

S.M., SI.DA., E D.M.G., rappresentati e

difesi dall’Avvocato FRANCESCO RUBINO, e dall’Avvocato VINCENZO

MACARI per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2413/2015 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 16/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G., S.M., T.C., Si.Da. e D.M.G., con atto di citazione notificato in data 13/10/1990, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Latina, T.L., T.E. e T.R. deducendo, da un lato, che, con atto del 23/9/1971, T.A. aveva donato in parti uguali e indivise ai figli TR.Lu., T.G. e T.C. i terreni in (OMISSIS) e che, con atto del 28/1/1988, T.C. aveva a sua volta donato la sua quota di proprietà indivisa sui predetti terreni alla figlia S.M. mentre TR.Lu. aveva venduto la sua quota ai coniugi Si.Da. e D.M.G., e, dall’altro lato, che gli stessi terreni, con atto del 7/6/1988, erano stati donati da T.L. ed T.E. alla figlia T.R..

Gli attori, quindi, hanno chiesto al tribunale di dichiarare la nullità e l’inefficacia dell’atto del 7/6/1988 e di condannare i convenuti al rilascio dei terreni e al risarcimento dei danni.

T.L., T.E. e T.R. si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito, innanzitutto, che la proprietà degli attori gravava sulle particelle (OMISSIS) del f. 1, che per mero errore materiale nell’atto di donazione del 23/9/1971 erano state indicate le particelle (OMISSIS), e che analogo errore materiale era stato commesso nell’atto con il quale T.A. aveva donato al figlio L. i terreni in questione, ed, in ogni caso, che T.L. aveva posseduto tali terreni sino al 1988, quando li aveva donati alla figlia R. e che li aveva, pertanto, usucapiti ai sensi dell’art. 1159 bis c.c..

Il tribunale, con sentenza del 10/4/2008, ha ritenuto fondata l’eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti ed ha, quindi, rigettato la domanda degli attori.

T.A. e TR.AN., in qualità di eredi di T.G., S.M., Si.Da. e D.M.G. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale, chiedendone la riforma.

T.L., T.E. e T.R. hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe e l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 30/9/2015, ha accolto l’appello proposto ed, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione del 7/6/1988 con il quale T.L. ed T.E. avevano donato alla figlia T.R. le particelle (OMISSIS), ed ha condannato T.L., T.E. e T.R. al rilascio di tali terreni in favore di T.A. ed TR.AN. nonché di S.M., Si.Da. e D.M.G., oltre al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo.

La corte, in particolare, ha rilevato, innanzitutto, che nell’atto di donazione del 23/9/1971 gli estremi catastali dei terreni che T.A. ha donato ai propri figli sono stati indicati con assoluta precisione: lì dove, in particolare, gli immobili donati pro indiviso in quote uguali a TR.Lu., T.C. e T.G. sono stati dedotti come quelli contraddistinti in catasto dalle particelle (OMISSIS). Del resto, ha aggiunto la corte, in tale atto è intervenuto anche T.L. il quale, a sua volta, ha ricevuto in donazione il terreno corrispondente alle particelle (OMISSIS), gravato da servitù di passaggio sul terreno attribuito con la stessa donazione a TR.Lu., T.C. e T.G.. Secondo la corte, quindi, “le disposizioni dell’atto di donazione del 23/09/1971 sono… inequivocabili sul piano letterale e del tutto opponibili a T.L. che ha ricevuto solo la metà indivisa del terreno di cui alle particelle (OMISSIS)”.

La corte, quindi, esclusa la fondatezza dell’eccezione con la quale i convenuti avevano dedotto che l’atto del 23/9/1971 conteneva un’errata indicazione degli estremi catastali dei terreni donati agli attori ed accertata, allora, la proprietà degli attori sulle particelle (OMISSIS), ha ritenuto che fosse fondata la domanda con la quale gli stessi avevano chiesto di dichiarare la nullità o l’inefficacia del successivo atto con il quale, in data 7/6/1988, L. ed T.E. hanno donato detto terreno alla figlia T.R..

La corte ha esaminato, allora, l’eccezione riconvenzionale con la quale i convenuti hanno dedotto di aver usucapito l’immobile rivendicato dagli attori.

La corte, sul punto, dopo aver premesso che il terreno in questione, al pari di quello contraddistinto alle particelle (OMISSIS), sono stati nella piena disponibilità del comune dante causa T.A. fino al 23/9/1971, quando ne ha trasferito la proprietà e il possesso ai donatari, ha ritenuto, disattendendo il contrario accertamento svolti sul punto dal tribunale, che T.L. prima di tale data non aveva esercitato alcun possesso del fondo controverso. Ne’, ha aggiunto la corte, può rilevare la sentenza n. 3/2007 del tribunale di Latina, che ha definito un giudizio possessorio introdotto nel mese di maggio del 1991 relativamente alla servitù di passaggio costituita nell’atto di donazione del 23/9/1971 in favore del fondo degli appellanti e a carico del fondo già di T.L. e poi di T.R.: tale sentenza, infatti, “attesta che sicuramente fino a data successiva (maggio 1991) all’introduzione della domanda del presente giudizio (13/05/1990) gli attori hanno goduto del possesso del loro terreno tanto che hanno esercitato la servitù di passaggio per accedervi”. Ne consegue che, pur essendo stata accertata la natura montana dei terreni in contestazioni ai fini dell’usucapione breve di cui all’art. 1159 bis c.c., l’eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti appellati è priva di fondamento.

Ne’, infine, rilevano, ha concluso la corte, gli elementi di fatto che emergono dalle prove testimoniali. Intanto, tali elementi non possono ritenersi prevalenti sulle prove documentali costituite dai titoli di provenienza cui hanno preso parte tutti gli interessati. Inoltre, la riferita presenza sul terreno di T.L. anche in epoca antecedente la donazione del 1971 e le riferite autorizzazione dello stesso a terzi per accedervi trovano la loro giustificazione nel fatto che prima di tale donazione tutti i terreni oggetto della stessa appartenevano ad T.A. ed erano quindi terreni di tutta la famiglia e dalla stessa gestiti in mutuo assenso per essere poi attribuiti in separata proprietà e possesso ai vari figli solo con l’atto di donazione del 1971. Nemmeno l’apposizione di un cancello nel tratto di ingresso del sito della servitù in prossimità della strada demaniale è idonea a dimostrare il possesso di T.L. sui terreni delle controparti in quanto l’inibizione dell’accesso a terzi è compatibile con il compossesso del sito della servitù.

La corte, in definitiva, disattesa l’eccezione riconvenzionale di usucapione, ha accolto la domanda di rilascio dei terreni proposta dagli attori e ribadita dagli appellanti.

T.L., T.E. e T.R., con ricorso notificato il 16/5/2016, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

T.A. e TR.AN., in qualità di eredi di T.G., S.M., Si.Da. e D.M.G. hanno resistito con controricorso notificato il 21/6/2016.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione con il quale, in data del 7/6/1988, T.L. ed T.E. avevano donato alla figlia T.R. le particelle (OMISSIS) sul rilievo che gli immobili corrispondenti a tali particelle erano stati, in realtà, donati da T.A. ai propri figli TR.Lu., T.C. e T.G. con atto del 23/9/1971 e che tale atto non conteneva, come invece eccepito dai convenuti, alcun errore nell’indicazione dei dati catastali dei terreni donati.

1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che l’intento negoziale che inequivocabilmente risulta dalla donazione del 23/9/1971 era quello che T.A. voleva donare i terreni in contestazione, e cioè le particelle (OMISSIS), a T.L., come emerge, in particolare, dal fatto che la stessa donazione ha previsto che il fondo donato a quest’ultimo restava gravato, in favore del fondo donato con lo stresso atto a TR.Lu., T.C. e T.G., da una servitù di passaggio da esercitarsi su un viottolo già esistente che da sempre insiste proprio sulle particelle (OMISSIS), le quali, pertanto, non poteva e non possono che ritenersi come donate a T.L..

1.3. Tale circostanza, del resto, è stata pienamente confermata dall’istruttoria svolta in primo grado ed, in particolare, dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il quale ha accertato che il tracciato dello stradello ricade proprio sulle particelle (OMISSIS), nonché dalle testimonianze raccolte e dai documenti amministrativi e giudiziari acquisiti in giudizio.

1.4. La lettura dell’atto di donazione del 23/9/1971 che la corte d’appello ha offerto nella sentenza impugnata, hanno proseguito i ricorrenti, si pone, pertanto, in aperto contrasto con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che danno rilievo determinante alla comune intenzione delle parti, anche a prescindere dal senso letterale delle parole usate, avendo riguardo al contenuto complessivo del contratto ed al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla sua conclusione, come la recinzione del terreno e la realizzazione di un fabbricato sulle particelle (OMISSIS) da parte di T.L. nonché la mancata contestazione del possesso e della proprietà in capo a quest’ultimo del terreno in questione da parte dei fratelli prima dell’introduzione del giudizio.

1.5. D’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, gli attori, nel procedere alla divisione del fondo ad essi attribuito con la donazione del 23/9/1971, hanno espressamente escluso il terreno distinto con le particelle (OMISSIS) prevedendo che le stesse non erano comprese nella divisione perché materialmente detenute da T.L. e che sarebbero state divisi ove ne fosse stato conseguito il possesso.

2.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello, in effetti, ha rilevato, in fatto, che nell’atto del 23/9/1971 gli estremi catastali dei terreni oggetto della donazione erano stati indicati con assoluta precisione, lì dove, in particolare, tale atto aveva stabilito che fossero donati pro indiviso in quote uguali a TR.Lu., T.C. e T.G. gli immobili censiti in catasto come particelle (OMISSIS) e che il terreno corrispondente alle particelle (OMISSIS) fosse invece donato a T.L., contestualmente gravandolo di una servitù di passaggio a favore di quello attribuito ai primi, e, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto che, “sul piano letterale”, “le disposizioni dell’atto di donazione del 23/09/1971” fossero “inequivocabili” e, quindi, “del tutto opponibili a T.L.”, divenuto pertanto proprietario non dei fondi corrispondenti alle particelle (OMISSIS), rivendicate dagli attori ma solo “del terreno di cui alle particelle (OMISSIS)”.

2.2. Ritiene la Corte che l’interpretazione del contratto che il giudice di merito ha fornito nella sentenza impugnata risulta senz’altro conforme alle norme che presiedono all’interpretazione del contratto e non e’, quindi, censurabile per violazione di legge. Risponde, invero, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede d’interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Nell’interpretazione di un contratto, infatti, occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c.: solo nel caso in cui il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi previsti dagli artt. 1362 e 1365 c.c. ed, in caso di insufficienza, a quelli d’interpretazione integrativa di cui agli artt. 1366-1371 c.c. (Cass. n. 27256 del 2018, in motiv.). Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere, però, verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.).

2.3. A fronte di tali principi, risulta, allora, evidente che nessun addebito può muoversi alla sentenza impugnata se essa, per stabilire quali immobili erano stati donati a T.L. con l’atto di del 23/9/1971, abbia inteso limitare l’area delle proprie riflessioni ermeneutiche nei termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dalla lettera di tutte le clausole contenute nel contratto, la conclusione da cui dissentono i ricorrenti. D’altra parte, “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014).

2.4. Quanto, invece, al vizio (implicitamente) dedotto dai ricorrenti di incompleto accertamento dell’effettiva volontà contrattuale per l’omesso esame del comportamento complessivamente tenuto dalle parti dopo la stipula della donazione, la Corte osserva che, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis, la sentenza del giudice d’appello può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 del 2014), tale norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale (nella specie, però, neppure invocata) che si tramuta in una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), solo – il vizio consistente nella totale pretermissione, da parte del giudice di merito, dell’esame di un fatto storico (ossia un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, ovvero un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale) che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il ricorrente, pertanto, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare non una questione o un punto della sentenza quanto il “fatto storico”, principale ovvero secondario, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risulti la sua deduzione in giudizio, il tempo ed il modo in cui sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonché la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

2.5. Nel caso di specie, al contrario, i ricorrenti, pur avendo indicato i fatti storici che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare nell’interpretazione del contratto in questione, hanno, tuttavia, del tutto inadempiuto all’onere, che grava sugli stessi, di indicare l’atto del giudizio di merito (e non semplicemente le prove che ne dimostrerebbero la sussistenza) dal quale tali fatti risultano, riproducendone in ricorso il contenuto almeno nei suoi tratti essenziali.

2.6. Del resto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

2.7. Per il resto, la Corte non può che rilevare come i ricorrenti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, hanno lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti (e cioè l’effettiva volontà contenuta nella donazione rispetto ai fondi controversi) che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi hanno ritenuto che i donatari dei fondi corrispondenti alle particelle (OMISSIS) sono stati TR.Lu., T.C. e T.G. e non, come pretendevano i convenuti, T.L.. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non – come visto – per il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le clausole del contratto di donazione del 23/9/1971 sul piano della loro formulazione letterale e nella loro articolazione complessiva, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, in conseguenza di tale atto, T.L. era divenuto proprietario non dei fondi corrispondenti alle particelle (OMISSIS), rivendicate dagli attori, ma solo “del terreno di cui alle particelle (OMISSIS)”.

3.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1(1)5 e 116 c.p.c. e degli artt. 1141, 1144, 1153, 1159 bis, 2697 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione riconvenzionale di usucapione che i convenuti avevano sollevato sul rilievo, per un verso, che T.L., prima del 23/9/1971, non aveva esercitato del terreno in questione alcun possesso, e, per altro verso, che gli attori fino al mese di maggio 1991 hanno sicuramente goduto del possesso del loro terreno.

3.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha rispettato le disposizioni che disciplinano gli effetti del possesso e l’acquisto della proprietà per usucapione, compresa la norma dell’art. 1141 c.c. e la presunzione di possesso ivi prevista. Nel caso in esame, infatti, senza che gli attori abbiano dimostrato il contrario, è risultato ampiamente provato in giudizio che T.L. abbia posseduto uti dominus i terreni oggetto di causa sin da epoca anteriore alla donazione del 23/9/1971.

3.3. In ogni caso, hanno proseguito i ricorrenti, la dichiarazione contenuta in tale atto, secondo cui i donatari dalla data della sua stipulazione hanno conseguito il possesso di fatto e di diritto dei beni ricevuti, è tale da configurare l’interversione del possesso per causa proveniente da un terzo a norma dell’art. 1141 c.c., comma 2. Non v’e’ dubbio, quindi, che, alla data in cui è stata notificato l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, e cioè il 13/10/1990, era decorso il termine di quindici anni richiesto per l’usucapione prevista dall’art. 1159 bis c.c..

4.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione riconvenzionale di usucapione omettendo, tuttavia, di esaminare la sentenza del tribunale di Latina n. 3/2007.

4.2. Tale sentenza, infatti, hanno osservato i ricorrenti, pronunciandosi sull’azione intrapresa da T.R. a tutela del possesso sul viottolo gravante sul fondo di sua proprietà quale oggetto della servitù di passaggio in favore dei fondi retrostanti, ha ordinato ai resistenti, attori nel presente giudizio, di ripristinare la situazione originaria del percorso, che non era, evidentemente, di loro proprietà.

4.3. La sentenza impugnata, pertanto, hanno aggiunto i ricorrenti, ha erroneamente omesso di considerare che i resistenti, nel predetto giudizio possessorio, non avevano chiesto il rigetto della domanda della ricorrente in ragione del loro diritto di proprietà sul viottolo, chiedendo piuttosto la manutenzione della servitù di passaggio in favore dei loro terreni. La lamentata turbativa nell’esercizio della servitù di passaggio implicava, infatti, l’automatico riconoscimento del diritto di proprietà in capo a T.R. sul terreno che ne costituisce l’oggetto. La corte d’appello, quindi, hanno concluso i ricorrenti, se avesse esaminato la predetta sentenza, avrebbe affermato che i convenuti avevano esercitato il possesso esclusivo dei terreni oggetto di causa dal 1971 fino al 1990 con il conseguente accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di cui all’art. 1159 bis c.c..

5.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La corte d’appello, infatti, pur avendo accertato la natura montana dei terreni in questione ai fini previsti dall’art. 1159 bis c.c., ha rigettato l’eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti rilevando in fatto, per un verso, che T.L. non aveva esercitato del fondo controverso alcun possesso prima del 23/9/1971 e, per altro verso, che gli attori, quanto meno fino al mese di maggio del 1991, hanno goduto del possesso del loro terreno esercitando la servitù di passaggio per accedervi.

5.3. Si tratta, com’e’ evidente, tanto per il primo, quanto per il secondo profilo, di un accertamento in fatto che, come detto, può essere in quanto tale censurato in sede di legittimità, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, solo per omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”: il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto” storico, ossia un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c., e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, come pretendono i ricorrenti, gli elementi istruttori in quanto tali, quando, com’e’ accaduto nel caso in esame, i fatti storici da essi rappresentati (vale a dire, nella specie, il possesso del bene controverso ed il tempo del relativo esercizio) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU, n. 8053 del 2014). La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente, quindi, di censurare la valutazione delle risultanze istruttorie contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

5.4. L’apprezzamento svolto dalla corte d’appello, del resto, al pari di quello già esaminato in sede di scrutinio del primo motivo, si sottrae alle censure svolte dai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esemplo, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. n. 11892 del 2016).

5.5. E neppure, infine, può venire in rilievo l’invocata violazione del precetto previsto dall’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova e relativa distribuzione, che è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto nell’ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 13395 del 2018).

6. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti l’suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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