Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21921 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24098/2015 R.G. proposto da:

Comune di San Giorgio La Molara, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia Fusco ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio

dell’avv. Francesco Cefaly;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via

Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. Panariti Paolo che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 7

maggio 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La sentenza impugnata, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la responsabilità del Comune di San Giorgio La Molara per le infiltrazioni di umidità verificatesi nell’abitazione della P., condannandolo al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 10729,35, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno fino alla pronuncia e poi i soli interessi legali fino al saldo.

Diritto

CONSIDERATO

Con i primi quattro motivi, il Comune ricorrente propone reiteratamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata; vizio che, com’è noto, non è più previsto come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a decorrere dalle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

Per il resto, le censure si risolvono in una contestazione delle conclusioni raggiunte dalla corte d’appello in punto di fatto.

Inoltre, il ricorso non risponde al requisito dell’autosufficienza in relazione alla circostanza che la P. avrebbe “abbandonato incautamente sotto terra lo scarico fognario “originario” del fabbricato” (primo motivo); all’atto con il quale sarebbero stati contestati i danni allo strumento musicale indicati dal consulente tecnico di parte (terzo motivo); all’appartenenza dello strumento al marito della parte attrice (quarto motivo). Il Comune, infatti, ha omesso di indicare gli atti processuali dai quali risulterebbe quanto affermato.

Tali motivi sono quindi inammissibili:

Il quinto motivo contiene una censura – relativa al regime degli interessi – di difficile comprensione. Sembra che il ricorrente parta dell’erronea convinzione che sulla sorte capitale egli sia stato condannato a corrispondere sia gli interessi “compensativi”, sia quelli legali. In realtà, come si evince chiaramente dal dispositivo della sentenza impugnata, gli uni sono dovuti, sulla somma devalutata alla data dell’evento dannoso, da tale momento fino alla pubblicazione della sentenza; gli altri dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Il motivo è quindi inammissibile.

Il sesto motivo, che concerne le spese processuali, è carente del requisito dell’autosufficienza quanto alla liquidazione dei compensi del c.t.u.. La mancanza di nota spese non determina alcun vizio di legittimità del provvedimento giudiziario di liquidazione delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice. Il motivo è quindi inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Sussistono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo idoneo a sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 3.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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