Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21921 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17121/2013 proposto da:

Impresa di Costruzioni E.R. S.r.l., già S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Alessandria n.174, presso lo studio

dell’avvocato Miccoli Rossella, rappresentata e difesa dagli

avvocati Giacalone Maika, Giacalone Salvatore, giusta procura in

calce al ricorso;

-ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica 1 TP;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2013 (non definitiva) della CORTE D’APPELLO

di PALERMO, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza 49/2013 (non definitiva) depositata il 17.1.2013, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dispiegato dalla Impresa di Costruzioni E.R. s.r.l., ha proceduto a rideterminare le somme dovute dall’intimato Consorzio di Bonifica 1 Trapani in relazione alla riserva n. 1 esternata dall’impresa con riferimento al contratto di appalto inter partes del 14.1.1992, liquidandone il complessivo ammontare nella somma di Euro 385.355,84, scomputando la somma già riconosciuta dal Tribunale per la ridotta produttiva del cantiere (Euro 11.283,69) ma non quella pure riconosciuta in quella sede a titolo di spese generali (Euro 215.918,66).

2.- Del lamentato errore si duole l’impresa R. sulla base di un solo motivo a cui non ha replicato l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il giudice d’appello nell’elaborare il censurato dictum avrebbe “omesso di esaminare e/o correttamente valutare gli atti e i documenti tutti versati in atti di causa, dai quali emergeva con sufficiente chiarezza l’intervenuto riconoscimento in favore dell’impresa, nel definitivo procedimento di prime cure non soltanto delle somme relative alle riserve 11 e 16,… ma altresì di quelle relative alla riserva n. 1, per entrambi le voci di danno che ne costituiscono la struttura… “.

2.- Il motivo è pienamente fondato e merita integrale accoglimento.

2.1.- Nel sommare gli importi riconosciuti con la sentenza parziale (n. 49 del 2013) la Corte territoriale, con riferimento alla riserva n. 1 ed alla voce di danno costituita dalla “ridotta produttività delle attrezzature” (per un ritardo nella ripresa dei lavori di 511 giorni), nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’importo di Euro 50.667,71, ha quantificato questa spettanza in Euro 61.951,40 (ossia ha maggiorato la voce già a credito dell’appaltatrice di ulteriori 11.283,69 Euro). Così facendo, la Corte, avrebbe dovuto sostituire alla voce di danno già riconosciuta (l’importo di Euro 50.667,71) il nuovo e maggiore importo (Euro 61.951,40), ma invece essa ha proceduto nel calcolo complessivo del dovuto da parte della stazione appaltante (il Consorzio di Bonifica) al riconoscimento delle sola differenza tra le due voci (ossia: 11.283,69 Euro) senza sommare questa con quella già accertata in primo grado.

2.2.- In tal modo essa ha commesso un errore logico-giuridico che inficia la motivazione (e perciò è deducibile in cassazione: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2399 del 2018; Sez. 3, Sentenza n. 795 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 4859 del 2006; Sez. 3, Sentenza n. 262 del 2006; Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 2004; Sez. L, Sentenza n. 8946 del 2000; Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 1999; Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 1994; Sez. 1, Sentenza n. 4666 del 1990; Sez. 1, Sentenza n. 4211 del 1985; Sez. 3, Sentenza n. 1420 del 1975; ecc.) in quanto, nel procedere nella sommatoria di tutte le spettanze dell’appaltatore, la Corte territoriale non ha computato nel calcolo finale la voce così come già riconosciuta dal primo giudice ma solo la differenza tra quella da essa accertata e quella precedentemente riconosciuta, come se si trattasse di addizionare, nel computo complessivo di varie voci di danno (ve n’erano altre), con riferimento a questa oggetto di riesame in appello, solo il divario rispetto a quanto liquidato dal primo giudice e non invece, come avrebbe dovuto, sostituire (come di norma deve fare il giudice del gravame) alla prima (minore) liquidazione la seconda (maggiore) quantificazione, con complessivo maggiore importo totale tra tutte le voci di danno accertate.

2.3. – Dovendosi, pertanto, accogliere il ricorso (per l’anzidetto vizio) e cassare la sentenza impugnata in parte qua, devesi procedere anche la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. (con riferimento alla decisione parziale, ovviamente), che è attività consentita alla S.C. ogniqualvolta (come nella specie) non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nè ad una tale decisione è di ostacolo il fatto che la sentenza impugna sia solo parziale, non avendo definito tutta la materia controversa sottoposta all’esame del primo giudice (ed a quello di appello), atteso che la decisione nel merito viene qui resa solo con riferimento alle questioni che siano state oggetto dell’accertamento (parzialmente) definitivo da parte dei giudici di merito (nella specie: il computo dei crediti rivenienti dalle riserve di appalto aventi i nn. 1, 11 e 16, già scrutinate).

2.4.- All’impresa ricorrente, pertanto, va riconosciuto il credito relativo alla riserva n. 1 nel maggiore importo di Euro 374.072,15, per spese generali (importo non oggetto di contestazione e così determinato dalla Corte d’appello) e nell’ulteriore importo di Euro 61.951,40 (anzichè in quello di sole 11.283, 69 Euro, riconosciute per errore dalla Corte anzichè aggiunte alle 50.667,71 già quantificate dal primo giudice), che sommate alle voci di Euro 279.2002,55 (riserva n. 11, non controversa) e Euro 11.493,98 (riserva n. 16, pure incontroversa), ammontano al complessivo importo di Euro 726.720,08 anzichè a quello di Euro 676.052,36, riconosciuto complessivamente nella sentenza impugnata, afflitta dal chiarito errore logico e così ora emendata.

3. In conseguenza della decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., fermo il programma di quantificazione delle spese come già dato dalla Corte territoriale (che le ha demandate alla sentenza definitiva), quelle di questa fase vanno considerate irripetibili, anche per l’estraneità dell’intimata alla commissione dell’errore rilevato e corretto, in uno con la mancanza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza parziale impugnata in relazione all’errore denunciato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Consorzio al pagamento della complessiva somma di Euro 726.720,08 in luogo di quella di Euro 676.052,36.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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