Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21920 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17519/2013 proposto da:

Cooperativa Centro Scriattoli S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Corso Francia n. 197, presso l’avvocato Carbone Pierpaolo (Studio

Lemme Avvocati & Associati), rappresentata e difesa

dall’avvocato Ratano Carmelo Natalino, giusta procura speciale in

calce alla memoria per Notaio C.E. di Viterbo – Rep. n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

D.M.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Del Corto Gianfranco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3349/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Carmelo Natalino Ratano che ha

chiesto l’accoglimento dl ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.R. veniva escluso dalla qualifica di socio dalla Cooperativa Centro Scriattoli (di seguito, la Cooperativa) con provvedimento della stessa società. Contestando la legittimità di tale provvedimento, deferiva la questione all’Arbitro unico Rag. V.L., nominato dal Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo. L’arbitrato, di natura rituale, veniva celebrato nel contraddittorio delle parti, e si chiudeva con lodo che accoglieva la domanda del D.M., dichiarando l’illegittimità del provvedimento di esclusione.

Avverso il lodo rituale proponeva impugnazione ex art. 828 c.p.c. (actio nullitatis) la Cooperativa, sostenendo:

– la violazione del principio del contraddittorio e dei principi generali in tema di procedura, per non aver l’arbitro assegnato correttamente i termini alle parti;

– la violazione di regole di diritto, trattandosi di arbitrato rituale, per non aver l’arbitro sospeso il giudizio ex art. 819 bis c.p.c., in attesa dell’esito del procedimento penale avviatosi a seguito di denuncia presentata da socio escluso;

– la violazione della disciplina in materia di licenziamento disciplinare e di altre regole di diritto.

La Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione sulla base delle seguenti considerazioni:

– non era rinvenibile alcuna violazione del principio del contraddittorio a danno della Cooperativa perchè questa si era ampiamente difesa, anche in via istruttoria, con memorie successive alla scadenza dei termini che, secondo la ricorrente, non avrebbero rispettato il principio di cui all’art. 111 Cost., comma 2;

– ad ogni modo, la Cooperativa non aveva sollevato l’eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio contestualmente o subito dopo l’assegnazione dei termini in discussione, così rinunciando per acquiescenza all’eccezione;

– la mancata sospensione del procedimento arbitrale non poteva essere ritenuta illegittima per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo era venuto meno, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 35, la pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio civile, salvo l’ipotesi prevista dall’art. 75 c.p.p.. In secondo luogo perchè l’arbitro aveva ritenuto irrilevante, implicitamente, la documentazione censurata con la querela di falso;

– la violazione della disciplina in materia di licenziamento disciplinare e di altre regole di diritto concretavano censure non proponibili innanzi alla Corte d’appello, in forza del divieto di cui all’art. 829 c.p.c., comma 3.

La Cooperativa ricorre per cassazione con due mezzi, corredati da memoria; D.M. ha replicato con controricorso.

Il ricorso, già fissato dinanzi alla adunanza camerale della sezione sesta civile del 02/12/2015, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in teme di impugnazione del lodo per nullità, nelle more intervenuta.

Il ricorso è stato, quindi, fissato per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 819 bis c.p.c., comma 1, n. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere la sentenza della Corte territoriale giudicata legittima la mancata sospensione del procedimento arbitrale nonostante la proposizione di querela di falso relativa a documentazione fiscale rilevante ai fini della decisione arbitrale, e per non avere nè l’arbitro nè la Corte d’Appello indicato le ragioni dell’insussistenza del rapporto di pregiudizialità idoneo a sospendere il procedimento arbitrale.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e motivazione contraddittoria, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili alcuni motivi di appello per contrasto col divieto di cui all’art. 829 c.p.c., comma 3, mentre la clausola compromissoria prevedeva “…le controversie affidate all’arbitro devono essere decise in via rituale secondo diritto…” e, quindi, autorizzava le parti a impugnare il lodo per violazione di regole di diritto anche attinenti al merito.

2.1. Il primo motivo è scindibile in due autonome censure.

2.2. Per quanto riguarda la censura circa l’illegittimità della mancata sospensione dell’arbitrato in ragione del rapporto di pretesa pregiudizialità esistente tra l’arbitrato e il procedimento attivato per la querela di falso, se ne rileva l’inammissibilità per difetto di specificità non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine ai documenti verso i quali si è rivolta la querela di falso.

2.3. L’altra censura avanzata nello stesso motivo è inammissibile per quanto riguarda l’omessa motivazione nella decisione arbitrale in quanto oggetto del presente giudizio di legittimità è il provvedimento della Corte territoriale, e non il lodo arbitrale.

In ordine all’omessa motivazione della pronuncia impugnata la censura è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale dato puntuale ancorchè sintetica giustificazione della correttezza della soluzione arbitrale in ordine alla mancata sospensione del giudizio per la proposta querela di falso.

3.1. Il secondo motivo è fondato e va accolto nei limiti di cui in prosieguo.

3.2. Osserva la Corte che le Sezioni Unite hanno di recente chiarito che “In tema di arbitrato, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (Cass. n. n. 9284 del 09/05/2016), in tal modo superando l’orientamento che aveva esteso l’applicazione dell’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, a norma del D.Lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato era stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore (Cass. n. 21205 del 17/09/2013).

3.3. L’ermeneusi delle Sezioni Unite è stata confermata dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità proposta proprio in relazione a detta interpretazione, qualificata come “diritto vivente”, con la sentenza n. 13 del 2018.

3.4. All’applicazione di tali principi consegue l’ammissibilità dell’actio nullitatis per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, regole peraltro espressamente indicate nella clausola compromissoria, e la decisione impugnata va cassata.

4. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA