Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2192 del 31/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2192 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 27918-2009 proposto da:
DUOMO IMMOBILIARE SRL in persona dell’Amministratore
Unico, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato TALLARICO
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO
CLAUDIO giusta delega a margine;
– ricorrente –
2013
contro
3448
EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimato nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO 2 in persona
Data pubblicazione: 31/01/2014
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– resistente con atto di costituzione –
di TORINO, depositata il 23/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DELPINO delega
Avvocato RUSSO che ha chiesto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che
ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
avverso la sentenza n. 47/2008 della COMM.TRIB.REG.
R.G. 27918/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 47138/08, depositata il
23.10.2008 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n.
102/02/06 che confermava la cartella di pagamento per imposta patrimoniale delle imprese, relativa
all’anno 1992, nei confronti della società Duomo Immobiliare s.r.1., rilevando la ritualità della
notificazione della cartella e la successiva iscrizione ipotecaria
“contraddittorietà ed erroneità” della sentenza, rilevando la nullità della notifica della cartella, resa
nota al contribuente a oltre 10 anni, con una comunicazione dell’iscrizione ipotecaria emessa in
violazione delle leggi sulla riscossione vigenti all’epoca.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Deve essere, in via preliminare, rilevata la inammissibilità del ricorso per la inesatta e non corretta
formulazione del quesiti di diritto. L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione
di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di
cui all’art. 360, col nn. 1-4) c.p.c., è prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.,
norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi
proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in
vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co I lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
Il quesito risulta così formulato: “di fatto la materia del contendere è la legittimità di un’imposta
patrimoniale relativa al 1992, resa nota al contribuente per il tramite del concessionario oltre 10
anni dopo, e dunque a termini scaduti, con una comunicazione d’iscrizione ipotecaria emessa in
violazione delle leggi sulla riscossione vigenti all’epoca”
Tale quesito è generico non contenendo gli elementi necessari al fine di consentire a questa Corte
di fornire una risposta, in mancanza della data di notifica dell’atto impugnato e le norme denunciate
“in violazione delle leggi sulla riscossione” e senza neanche specificare in cosa consista la dedotta
violazione di legge.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
1
Proponeva ricorso per cassazione la società affidato a un unico motivo con cui deduce
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E.2.000
per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 4.12.2013