Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2192 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 21/04/2010, dep. 31/01/2011), n.2192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Gallarate, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato

e difeso dall’Avv. Ielo Domenico de Foro di Milano e Stefano Oliva

del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via Barberini n. 47 giusta delega a margine del

ricorso;

contro

Immobiliare Futura s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso

dagli Avvocati Ezio Antonini e Alessandra Noli Calvi del Foro di

Milano e Gabriele Pafundi del Foro di Roma, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma Viale Giulio

Cesare n. 14.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

– sezione 19 n. 48/19/2006, pronunciata in data 8 febbraio 2006,

depositata in segreteria il 31 marzo 2006;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avv. Guicciardi Francesco su delega

dall’Avv. Ielo per il ricorrente;

udite le conclusioni dell’Avv. Noli Calvi Alessandra per la contro

ricorrente;

udite le conclusioni del P.G. Gambardella Vincenzo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

quanto segue:

1.1 Le aree di proprietà della resistente (site nel Comune di Gallarate e identificate al foglio 11-12, partite 3190, 5049, 5481, 5212, 923, 2390, 941, 5241, 927, 4231, 4232, 938, 5739, 940, 926, 2392, 2812, 5697) erano qualificate come edificabili dal P.R.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. V/7869 del 16.4.1991 e ricadevano nella zona a destinazione “Polifunzionale Esterna – P.O.E. area in fregio alla ss. 336” di cui all’art. 11-bis delle N.T.A. dello strumento urbanistico.

In base all’art. 11 bis tali zone, dotate di un indice di edificabilità pari a 3 mc/mq, erano “destinate prevalentemente ad insediamenti produttivi e terziari in genere. Pertanto vi potranno trovare sede: attività produttive…; servizi pubblici e privati, attività creditizie, assicurative, ricetti zie, culturali, pubblici esercizi, servizi di uso pubblico, autorimesse, aree per i servizi di protezione civile. Sono esclusi nuovi insediamenti residenziali ad eccezione degli alloggi da realizzare in relazione alle esigenze strettamente connesse alle funzionalità di impianti produttivi o dei complessi terziari”;

1.2 Con deliberazione n. 29 dell’11.05.1996 il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha adottato – e non approvato – una variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino che; estendeva alla “Zona Polifunzionale D2” la qualificazione di “ambito agricolo forestale” (ed in particolare, la qualificazione G1 – Pianura asciutta a preminente vocazione forestale); prevedi la riduzione dell’indice di edificabilità delle aree del comparto da 3 mc/mq a 0,3 mc/mq.

1.3 Medio tempore (con delibera n. 35 del 10.04.1996 integrata dalla Delib. 10 luglio 1996, n. 52) il Consiglio comunale ha adottato – e non approvato – una variante al PRG che, modificando l’art. 11 delle NTA di Gallarate, implicava: la suddivisione del comparto in “Ambiti edificatori” (aventi destinazione terziario/direzionale e turistico/ricettiva) ed “Ambiti di riqualificazione ambientale” (destinati ad attrezzature per il tempo libero, lo sport e la cultura, nonchè a verde privato o pubblico – costituente standard);

l’attribuzione di un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà del comparto; la possibilità, per i proprietari delle aree soggette a riqualificazione ambientale di edificare negli ambiti edificatori mediante il trasferimento dell’indice territoriale e delle corrispondenti volumetrie.

1.4 Il 5.5.1998 la Giunta Regionale ha negato l’approvazione alla menzionata variante al PRG. 2. La vicenda processuale.

2.1 Con tre distinti ricorsi (n. 2317/01; 2318/01; 2319/01), la società Immobiliare Futura s.r.l. ha impugnato tre distinti avvisi di liquidazione ICI (n. 1275, 1276 e 1277) per gli anni 1996, 1997 e 1998 notificatigli dal Comune di Gallarate sul presupposto che: la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Valle del Ticino adottata in data 11.5.1996 dall’Ente gestore de Parco rendeva inedificabili gli immobili di sua proprietà; la variante al PRG adotta con la Delib. n. 35 del 1996 e la Delib. n. 52 del 1996 (esecutive dal 31.7.1996) suddividendo la zona polifunzionale negli ambiti sopra descritti (edificatori e di riqualificazione ambientale) non consentiva l’applicazione di un criterio certo e definito per il ricorso ai piani particolareggiati.

2.2. Con sentenza n. 118/02/2004 depositata il 21.11.2004, previa riunione dei tre procedimenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese ha accolto i ricorsi dell’odierna resistente.

2.3. L’impugnativa della sentenza, proposta dal Comune di Gallarate in data 14.03.2005 è stata successivamente rigettata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 19 con sentenza n. 48/19/06 pronunciata lo 08.03.06 e depositata il 31.03.2006 sul presupposto che:

a) la variante al PTC adottata con la delibera 29 dell’11.05.1996 estendendo alla “Zona Polifunzionale D2” la qualificazione di “ambito agricolo forestale” … introduce un grave vincolo di inedificabilità che trasformerebbe “la natura di tali aree edificabili a terreni agricoli”;

b) la variante al PRG adottata dal Comune di Gallarate con Delib. CC n. 35 del 1996 esecutiva dal 31.7.1996, suddividendo il comparto in Ambiti edificatori e di riqualificazione ambientale non consentirebbe nè “l’applicazione di un criterio certo…per il ricorso ai piani particolareggiati”, nè l’identificazione di un chiaro indice di edificabilità.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Gallarate ha proposto ricorso innanzi a questa Corte sulle base di due motivi.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione per falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nonchè in connessione alla L.R. n. 86 del 1983, art. 17, in quanto il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino non approvò ma semplicemente adottò la variante al Piano Tecnico Comunale.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione per falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5.

Si è costituita con controricorso la Immobiliare Futura S.R.L. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il primo motivo del ricorso si palesa del tutto infondato non essendo dato di comprendere quale sia la differenza tra approvare ed adottare in quanto in entrambi i casi indipendentemente dalla parole usate viene data applicazione alla variante al Piano tecnico comunale.

Viceversa fondato è il secondo motivo del ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b “per area fabbricabile si intende l’area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.

Appare dunque del tutto evidente che la potestà edificatoria deriva o dallo strumento urbanistico generale (P.R.G.) oppure da quello attuativo, per cui è sufficiente che lo ius edificandi sia previsto dal P.R.G. perchè un area sia considerata edificabile ai fini I.C.I..

A confermare tale interpretazione è di recente intervenuta la L. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 248, la quale, nell’art. 11 quaterdecies, testualmente afferma: “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Trattandosi di norma interpretativa ha sicuramente efficacia retroattiva; anche se, a ben vedere, la norma di riferimento era già di per sè sufficientemente chiara ed inequivoca.

Aggiungasi infine che la questione è stata anche esaminata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno espressamente statuito che: “Ai fini dell’applicazione della disciplina I.C.I. un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (Cass. SS.U. 30 novembre 2006 n. 25506).

Preliminare alla pianificazione attuativa, non previsto da alcuna disposizione legislativa e, pertanto, in alcun modo vincolante ai fini dell’I.C.I. essendo al riguardo sufficiente, l’approvazione del Piano Regolatore Generale, e non richiedendosi ulteriori adozioni di strumenti attuativi.

In definitiva deve essere rigettato il primo motivo del ricorso ed accolto il secondo.

Conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso accoglie il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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