Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2192 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2192 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 27730-2016 proposto da:
CRESCENTE OSCAR MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DEI PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI GIRELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 1071/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 27/04/2016;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) e acquisite le
memorie delle parti, osserva con motivazione semplificata:
1. Col primo motivo di ricorso – denunciando violazione degli artt.
10 e 12 dello Statuto del contribuente – il contribuente censura la
sentenza d’appello laddove trascura che l’avviso di accertamento,
emesso per maggiori entrate e maggiori imposte (Irpef, Irap, Iva 2008), derivanti dall’attività d’ingegnere civile, non è stato preceduto
dal necessario contraddittorio endoprocedimentale.
1.1 E rilievo, però, non è fondato perché non sussiste per
l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio
preventivo per gli accertamenti ai fini Irpef ed Irap, assoggettati
esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di
indagini cd. “a tavolino” (Se. U, Sentena n. 24823 del 09/12/2015, RIA

637605

01), nella specie effettuate ai sensi dell’art. 32 d.p.r.

n.600/1973. Infatti, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un
obbligo generale di contraddittorio endoprocedirnentale, la cui
violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia
assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente
pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per
quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,
un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le

Ric. 2016 n. 27730 sez. MT – ud. 19-12-2017
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(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito

ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Se U, Sentenza n. 24823 del

09/12/2015,

Rtl.

637604 – 01).

1.2 Sennonché, riguardo all’Iva, il ricorrente non ha affatto assolto
l’onere di enunciare in concreto e con la dovuta autosufficienza le
ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse

irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il
procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (Se 5, Sentenza n.

18450 del 21/09/2016, Rv. 641058 — 01; conf. Se 6-5, Ordinanza n.
15457 del 21/06/ 2017, in mot.).
2. Con il secondo motivo di ricorso – denunciando violazione
dell’art. 32, primo comma, n. 2), d.p.r. n. 600/1973 – il contribuente
censura la sentenza d’appello, laddove trascura che l’avviso di
accertamento per maggiori entrate derivanti da lavoro autonomo si
fonda solo su presunzioni derivanti da ingiustificati versamenti su
conto corrente bancario.
2.1 H rilievo non è fondato, poiché a seguito della pronuncia della
Corte costituzionale n. 228/2014 non è più proponibile
l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale,
cosicché è definitivamente venuta meno la presunzione di
imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai
compensi conseguiti nella propria attività dal lavoratore
autonomo o dal professionista intellettuale, che la norma poneva;
mentre, resta oggi invariata la presunzione legale d’imponibilità dei
versamenti in conto effettuati dai lavoratori autonomi (Cass., Sez. 5,

Sentenza n. 19806 del 09/08/2017, mass. non uff).
2.2 Si tratta di orientamento che, componendo incertezze
sezionali, convalida la tesi maggioritaria (coni. Cass., Sez. 5, nn. 16697,

18065, 18066, 18067, 16686, 16699, 11776, 6093 del 2016; nn. 23575,
Ric. 2016 n. 27730 sez. MT – ud. 19-12-2017
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stato tempestivamente attivato, e di allegare che, senza quella

18126, 18125, 16929, 13470,12021 del 2015; nn. 5152 e 5153 del 2017;
6-5, nn. 7453, 9078, 19029 del 2016) e ritiene che la maggior
coerenza di tale tesi con la sentenza della Corte costituzionale discende
dalla considerazione che la discrasia tra motivazione e dispositivo della
stessa comporta che la sua portata precettiva debba essere

afferma che “Pertanto nel caso di specie la presurm.one è lesiva del principio di

ragionevoleua nonchè della capacità contributiva, essendo arbitrario
ipotivare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da
un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della
propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un
reddito”, nessun accenno venendo fatto in tali sviluppi argomentativi ai

versamenti” in conto (così Cass., Se. 5, n. 1980612017, cit.).
3. Con il terzo motivo di ricorso, invece, il contribuente

esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali
(d.lgs. 446/1997, art. 2; cod. civ., art. 2697) – la sentenza d’appello
laddove stima l’attività libero professionale del contribuente fornita del
requisito dell’autonoma organizzazione, pur essendo quella di
ingegnere marginale rispetto a quella prevalente di amministratore di
società e per di più espletata senza costi inerenti e senza l’ausilio di
personale.
3.1 La decisione del giudice regionale si discosta dai principi
regolativi ora definitivamente certificati dalle sezioni unite (Cass,

U, Sentena n. 9451 del 10/ 05 / 2016,

Ril.

639529), laddove afferma che,

in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto
dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del
1997

non ricorre quando il contribuente responsabile

dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo

I:21c. 2016 n. 27730 sez. MT – ud. 19-12-2017
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individuata integrando il dispositivo con la motivazione, laddove

indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non
eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
3.2 Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese
delle parti emerge che nella specie il thema decidendum riguarda la
trascurata assenza di costi sia per personale dipendente sia per

Il che, senza adeguato esame da parte del giudice di merito, esclude
che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per
se stessi e, stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che
governano l’imposta, rende indispensabile un’indagine di merito,
invece, erroneamente elusa dal giudice regionale e tale da integrare il
vizio di cui al n. 3) dell’invocato art. 360 del codice di rito.
Consequenzialmente il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente
Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo
esame, alla luce dei criteri indicati, nonché per la statuizione sulle
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e il
secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo
accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

l’esercizio dell’attività, il tutto pur emergente dalle dichiarazioni fiscali.

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