Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2192 del 25/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13187-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DEMOLIZIONI INDUSTRIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO STEFANO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 177/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 20/11/2013;
udiva la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. Lazio, decidendo l’appello proposto dalla società contribuente DEMOLIZIONI INDUSTRIALI s.r.l. avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Roma, ha accolto la impugnativa annullando la cartella di pagamento avente ad oggetto l’Iva e Irap per l’anno 2005.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto che fosse fondata la eccezione sollevata dalla contribuente in relazione alla mancata prova da parte dell’Ufficio della notificazione dell’avviso di accertamento quale atto presupposto della pretesa tributaria.
2. La sentenza, pubblicata il 20.11.1013, è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione, affidato ad una unica ragione di doglianza, cui la società DEMOLIZIONI INDUSTRIALI s.r.l. ha resistito con controricorso.
La società contro ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e all’art. 145 c.p.c., si duole dell’erroneità della decisione impugnata in punto di scrutinio della correttezza del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento. Osserva la parte ricorrente che la notifica dell’avviso di accertamento era stato correttamente eseguito a mezzo posta mediante consegna del plico al portiere dello stabile ed invio dell’ulteriore raccomandata informativa che era stata ricevuta dalla figlia del legale rappresentate della società contribuente.
2. La società contro ricorrente ha invece eccepito la tardività del ricorso per cassazione e comunque l’infondatezza dello stesso in ragione della tardività della produzione documentale e perchè nella documentazione attestante la notifica mancava comunque la indicazione dell’indirizzo del destinatario.
3. Il ricorso è infondato.
L’eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla società controricorrente è infondata, atteso che non vi è prova in atti della notifica della sentenza all’Agenzia delle Entrate (cfr. allegato n. 7) per legittimare la scadenza del termine breve di impugnativa.
3.1 Nel merito la doglianza proposta dal ricorrente è infondata in ragione della tardività della produzione documentale attestante la notifica dell’avviso di accertamento, atteso che la detta documentazione è stata allegata solo con l’odierno ricorso per cassazione.
Stante la reciproca parziale soccombenza, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019